Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

In tema di custodia delle reti elettriche, nel caso in specie di “tralicci”, la Cassazione Civile n.22839/2017 ha affermato il seguente principio di diritto «ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’art.2051 cod.civ. , è necessario che all’astratta “competenza” giuridica sulla res – quale titolo di attribuzione del “potere di governo” sulla cosa medesima (ossia, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa) – corrisponda una disponibilità materiale o di fatto della stessa res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere” su di essa. Ne consegue che, in base all’assetto e alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina originaria recata dal d.lgs. n.79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso decreto) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica”, ai fini dell’applicazione dell’art.2051 cod. civ., deve ritenersi il “Titolare” della rete stessa (nella specie, Terna S.p.A. rispetto al traliccio …..) – ossia il proprietario che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima -, e non già il Gestore della rete (nella specie, GRTN S.p.A., poi GSE S.p.A.), che non ha un potere diretto … Continua a leggere...
Il fenomeno elettrico: causa dell’incendio all’immobile

Il fenomeno elettrico: causa dell’incendio all’immobile

In un immobile in corso di costruzione si era sviluppato un incendio e si era accertato che la causa del sinistro fosse da attribuirsi ad un corto circuito avvenuto in un quadro elettrico, dal quale avevano avuto origine le fiamme. La polizza assicurativa incendio escludeva i danni da “fenomeno elettrico”, ma l’imprecisa interpretazione della clausola che avrebbe escluso l’indennizzo, non era stata letta nella sua completa previsione, per cui venivano esclusi: “i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione”. Come, infatti, osservato dal Cass. civ. n.2945/2021 non è sufficiente “… limitarsi al senso letterale delle parole, a leggere parzialmente il testo della clausola da interpretare, perché il “senso letterale delle parole” può essere apprezzato solo prendendo in esame le pattuizioni nella loro interezza.”. Una corretta analisi della clausola avrebbe invece dovuto indurre a leggere e interpretare la pattuizione tenendo presente l‘intero periodo contenuto nella clausola in esame, senza staccare la prima parte “di fenomeno elettrico” dalla seconda a cui la precedente porzione si riferiva “a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti … Continua a leggere...