Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

In tema di custodia delle reti elettriche, nel caso in specie di “tralicci”, la Cassazione Civile n.22839/2017 ha affermato il seguente principio di diritto «ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’art.2051 cod.civ. , è necessario che all’astratta “competenza” giuridica sulla res – quale titolo di attribuzione del “potere di governo” sulla cosa medesima (ossia, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa) – corrisponda una disponibilità materiale o di fatto della stessa res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere” su di essa. Ne consegue che, in base all’assetto e alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina originaria recata dal d.lgs. n.79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso decreto) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica”, ai fini dell’applicazione dell’art.2051 cod. civ., deve ritenersi il “Titolare” della rete stessa (nella specie, Terna S.p.A. rispetto al traliccio …..) – ossia il proprietario che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima -, e non già il Gestore della rete (nella specie, GRTN S.p.A., poi GSE S.p.A.), che non ha un potere diretto … Continua a leggere...
Rischi operativi: i danni da interruzione di energia elettrica – la straordinaria diligenza

Rischi operativi: i danni da interruzione di energia elettrica – la straordinaria diligenza

Veniva condannata una azienda di produzione di energia elettrica al risarcimento dei danni per ripetute interruzioni nella somministrazione ad un’impresa cliente, causando il fermo dei macchinari industriali che non si potevano riavviare automaticamente, per ragioni di sicurezza, ma necessitavano dell’intervento di operatori. Per poter intervenire nel riavvio degli impianti, la danneggiante contestava che, «se la somministrata avesse predisposto idonee cautele», il danno «avrebbe potuto essere ridotto al minimo» e ciò secondo la previsione dell’art.1227, secondo comma c.c.. La Corte di Cassazione Civile n.25750/2018 nel rigettare la contestazione, osservava sul tema che esiste un limite per esigere il comportamento di cui alla succitata previsione normativa che attiene l’applicazione di un’ordinaria e non di una straordinaria diligenza, “intendendosi ……. nell’ambito dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”. ( Vds. in tal senso, Cass. civ. n.27298/2013). Nel caso specifico, infatti, si sarebbe finito d’imporre “alla somministrata obblighi sicuramente eccedenti l’ordinaria diligenza, in quanto comportanti uno stravolgimento dell’organizzazione aziendale (mediante la predisposizione di turni di reperibilità notturna e festiva), non riconducibile all’osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede richiamati dall’art.1175 c.c., di cui la disposizione dell’art.1227, secondo … Continua a leggere...
Rischi finanziari: le fideiussioni per l’energia elettrica da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas

Rischi finanziari: le fideiussioni per l’energia elettrica da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) in data 31 Gennaio 2022, mediante il “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 “, ha illustrato le regole operative circa l’“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici ed a gas residuati dei processi di depurazione”, con riferimento alla partecipazione alle procedure competitive di Registro ed Asta al ribasso per la selezione dei progetti rientranti nei contingenti di potenza incentivabile previsti dallo stesso decreto. Nel medesimo Regolamento sono state specificate le caratteristiche della cauzione provvisoria e definitiva nei casi in cui le stesse siano costituite rispettivamente sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale infruttifero. Dal 2013 i bandi GSE prevedono il rilascio di una fideiussione provvisoria ed di una definitiva che presentano una clausola tipica dei “contratti autonomi di garanzia” . Caratteristiche generali delle fideiussioni provvisoria e definitiva Le cauzioni, provvisoria e definitiva, che i Soggetti Responsabili: –  degli impianti iscritti ai Registri, dei Gruppi A, A-2 e B e con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento); – degli impianti iscritti alle Aste e dei Gruppi A e B; … Continua a leggere...
Rischi operativi: il risarcimento da interruzione di energia elettrica

Rischi operativi: il risarcimento da interruzione di energia elettrica

Un’azienda di produzione di semilavorati a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica, subiva danni al materiale che si trovava nel forno al momento dell’interruzione. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni al gestore e fornitore dell’energia elettrica (Enel Distribuzione s.p.a., oggi E-Distribuzione). Per tali fatti, nel primo e secondo grado di giudizio, veniva riconosciuta la responsabilità contrattuale del fornitore di energia nonché quella extracontrattuale da custodia, ex art.2051 c.c., poiché la E-Distribuzione è, anche, proprietaria e custode della rete elettrica che ha cagionato il danno. L’Assicuratore, inoltre, aveva proposto appello affinché si determinassero i limiti entro i quali manlevare Enel Distribuzione. A fronte del ricorso, Cass. civ. n.28361/2023 ha osservato, nell’ambito della responsabilità contrattuale e come già accertato “…era risultata la non conformità della linea elettrica e delle modalità di somministrazione alle regole d’arte ed ai parametri qualitativi indicati dalle disposizioni AEEGSI (oggi AEEG) e dalla normativa CEI; ragion per cui la fornitura di E-Distribuzione non avrebbe potuto essere ritenuta conforme agli standard definiti da detta normativa secondaria.”. In secondo luogo, la S.C. ha evidenziato che per la fattispecie della “custodia” di cui all’art.2051 c.c., “…E-Distribuzione non avesse dato la prova liberatoria idonea ad esonerarla da responsabilità ai sensi della … Continua a leggere...