Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

La disciplina contestata verteva in materia di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in tema di contratti pubblici, regolata dall’art.30, comma 2, della legge n.109/1994 e dall’art.113 del d.lgs. n.163/2006, cd. Codice degli appalti (ratione temporis vigente), poiché l’assicuratore sosteneva che il Comune, a fronte del dedotto inadempimento della società garantita, non era stato in grado di giustificare il pregiudizio risentito. L’amministrazione comunale, però, non aveva escusso la polizza fideiussoria imputandola a titolo di penale e quindi al ritardo in cui era incorsa l’appaltatrice, ma semplicemente in funzione indennitaria e predeterminata dell’importo dovuto, pari al 10% dell’intero contratto. Il contratto concluso tra il Comune ed la Compagnia di assicurazione andava, quindi, ricondotto alla fattispecie dell'”assicurazione cauzionale”, di cui al ramo n.15, “cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta”, ai sensi dell’art.2, comma 3, del d.lgs. n.209/2005, per cui il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario del nocumento che gli deriva dall’inadempimento del debitore con una somma predeterminata, non necessariamente corrispondente a quella in origine dovuta, senza che il beneficiato debba provare ed allegare il danno effettivamente subito. Sul caso, la Cassazione Civile n.38193/2021 argomentava, inoltre, come la garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione, a beneficio della pubblica amministrazione, prevedesse l’escussione … Continua a leggere...
P.A. : il tacito rinnovo delle polizze non disdettate è ammissibile

P.A. : il tacito rinnovo delle polizze non disdettate è ammissibile

L’Ente Pubblico (nel caso in specie, una società di diritto pubblico) affermava il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, sancito con la nullità, dal comma 7 dell’art.57 D.Lgs. n.163/2006 e che alla scadenza contrattuale, le polizze assicurative sottoscritte, non disdettate, non potevano essere rinnovate tacitamente. I contratti assicurativi prevedevano espressamente il tacito rinnovo del contratto di assicurazione nel caso di mancata disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza stesse. Sulla base del principio secondo cui, “in materia di contratti della P.A., la stipulazione in forma scritta è necessaria a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita “per facta concludentia” (fatti concludenti di manifestazione tacita a contrarre), Cass. civ. n.26026/2023 ha osservato: “Quando, tuttavia, la rinnovazione dell’originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l’omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’organizzatore di eventi

Rischi operativi: l’organizzatore di eventi

Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione civile n.19993/2016 atteneva la caduta di una spettatrice, imputata alla negligente, imprudente ed imperita organizzazione dello spettacolo da parte di un Comune, per non aver predisposto “idonee misure (transenne o corridoi di accesso obbligati)” né la presenza “di personale incaricato”, che “avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio per quest’ultimi”. La S.C., ha osservato che “…ben nota la situazione dei luoghi (“le carenze di illuminazione”, la “presenza nel piazzale di gradini” che potevano determinare agli avventori “problemi di equilibrio”) nonché agevolmente prevedibile il «considerevole afflusso di spettatori», emerge ….. con tutta evidenza la diretta derivazione del sinistro (la caduta, con conseguenti gravi lesioni personali della spettatrice …………. ) alla condotta colposa proprio del Comune organizzatore non improntata alla diligenza, prudenza e cautela dovute in relazione alle concrete circostanze di luogo e del caso.”. In altri termini, ha concluso la S.C. “… rimasto accertato che la caduta della danneggiata è stata causata dalla ressa di persone affollatesi nella piazza antistante l’Auditorium in ragione degli “spintoni … degli impazienti e accaniti avventori”, il Comune organizzatore non ha invero dimostrato che l’evento dannoso presentasse i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità … Continua a leggere...