Equitazione: le responsabilità del maneggio e del proprietario del cavallo

Equitazione: le responsabilità del maneggio e del proprietario del cavallo

Il principio che governa la responsabilità del proprietario di un’animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, si rintraccia nell’art.2052 c.c. in relazione alla proprietà od utilizzo dell’animale stesso nonché sul nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso. (Cass. civ. n.12392/2016). Come ricordato da Cass. civ. n.5825/2019, per quanto concerne la responsabilità del danneggiante, questi, “.. può andare esente da responsabilità – che è di natura oggettiva e prescinde, quindi, dalla colpa – solo dimostrando il caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può essere anche il fatto del terzo o il fatto addebitabile esclusivamente allo stesso danneggiato…”. In base, quindi, alla disciplina di cui all’art. 2052 cod. civ. grava sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre la prova del fortuito è a carico del danneggiante (tra le tante, Cass. civ. n.17091/2014). Per distinguere tra la responsabilità del proprietario e quella di colui che se ne serve per il tempo che lo ha in uso, l’alternatività posta dalla succitata norma, evidenzia come il “tenere in uso” l’animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo, tipico di quello che … Continua a leggere...