Chi risponde dell’errore del medico di base?
Il paziente danneggiato dalla condotta del medico di base potrà agire per il risarcimento del danno sia verso lo stesso sanitario che nei confronti dell’Asl di appartenenza. A prevederlo è l’art. 7, comma 1, legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli che, risolvendo una questione molto dibattuta, sancisce chiaramente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Sempre secondo il dettato della norma (comma 2) la struttura è chiamata a rispondere anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. La norma recepisce, di fatto, le conclusioni cui è giunta la recente giurisprudenza della Cassazione civile n. 6243/2015, la quale, contrariamente all’orientamento all’epoca maggioritario, ha affermato, che degli errori del medico di base risponde anche la struttura sanitaria. Il ragionamento seguito dalla corte e consacrato ora dalla legge parte dall’assunto che la legge n.833/1978 … Continua a leggere...