Chi risponde dell’errore del medico di base?

Chi risponde dell’errore del medico di base?

Il paziente danneggiato dalla condotta del medico di base potrà agire per il risarcimento del danno sia verso lo stesso sanitario che nei confronti dell’Asl di appartenenza. A prevederlo è l’art. 7, comma 1, legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli che, risolvendo una questione molto dibattuta, sancisce chiaramente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Sempre secondo il dettato della norma (comma 2) la struttura è chiamata a rispondere anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. La norma recepisce, di fatto, le conclusioni cui è giunta la recente giurisprudenza della Cassazione civile n. 6243/2015, la quale, contrariamente all’orientamento all’epoca maggioritario, ha affermato, che degli errori del medico di base risponde anche la struttura sanitaria. Il ragionamento seguito dalla corte e consacrato ora dalla legge parte dall’assunto che la legge n.833/1978 … Continua a leggere...
Cos’è l’errore diagnostico nella responsabilità medica?

Cos’è l’errore diagnostico nella responsabilità medica?

I casi di malasanità relativi ad un’errata o tardiva diagnosi sono, purtroppo, tutt’altro che rari nella quotidianità. Si parla di errata diagnosi del medico per identificare sia quelle condizioni in cui il sanitario non è in grado di percepire una patologia che esiste, con la conseguenza di formulare una diagnosi tardiva, sia quando il medico formula una diagnosi rilevando una malattia che in realtà non c’è. Ma non solo. Le ipotesi di errata diagnosi possono essere molteplici e provocare un danno di varia entità al paziente e una responsabilità esclusiva del medico che lo ha prodotto. Sul tema è intervenuta la recente Cassazione, la quale, riportandosi all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. pen. n.13542/2013), ha affermato che “l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo ma anche qualora si ometta, di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi, ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (Cass. pen. n.46412/2008). D’altronde, hanno precisato i giudici, “allorché il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione … Continua a leggere...