Rischi operativi: la polizza danni all risks – l’assicuratore deve dimostrare che l’evento è escluso dall’assicurazione

Rischi operativi: la polizza danni all risks – l’assicuratore deve dimostrare che l’evento è escluso dall’assicurazione

L’assicuratore di una polizza danni eccepiva che l’evento occorso all’assicurato non era compreso tra quelli assicurati bensì contemplato nelle esclusioni previste dalla polizza. Nel primo e secondo grado di giudizio si affermava che fosse onere dell’assicurato dimostrare che il danno subito non rientrasse tra le esclusioni di polizza, cosi come eccepito dalla compagnia di assicurazione. La Corte di Cassazione Civile n.7749/2020 osservava sull’argomento come “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole”. Più precisamente, “La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non … Continua a leggere...
R.C.T.: la delimitazione dei rischi per i lavori di scavo

R.C.T.: la delimitazione dei rischi per i lavori di scavo

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione civile n.19251/2018 atteneva la richiesta di risarcimento danni causati da lavori di scavo, stante che l’assicuratore riteneva tale fattispecie lavorativa, espressamente, esclusa dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile da danni cagionati nell’esercizio dell’attività di costruzione di edifici. L’azienda assicurata ne contestava il diniego per violazione degli artt.1418, 1325, 1421 c.c. e per l’art.1341 c.c. evidenziando la natura vessatoria dell’esclusione. La S.C. nell’argomentare sulla normativa contrattuale, oggetto di ricorso, affermava che: -nel contratto di assicurazione sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art.1341, comma 2 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto) quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito; -le clausole, invece, che attengono l’oggetto del contratto non sono, assoggettate a detto regime quando concernono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito. Nel contratto assicurativo in esame, infatti, sotto il titolo “delimitazione dell’assicurazione – esclusioni” venivano, espressamente, esclusi dal rischio assicurato “i danni provocati da lavori di scavo, sterro e reinterro, a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere … Continua a leggere...
Rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi: l’onere della prova

Rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi: l’onere della prova

Come affermato da Cass. Civ. n.1558/2018, è noto che “…. il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo.
 I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).”. Tale distinzione riverbera effetti sul piano del riparto … Continua a leggere...
Le esclusioni della polizza R.C.A.: le disposizioni di legge e la salvaguardia del terzo danneggiato

Le esclusioni della polizza R.C.A.: le disposizioni di legge e la salvaguardia del terzo danneggiato

Come già osservato da Cass. civ. n.10947/1997, la clausola di una polizza r.c.a. che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il trasporto di terzi sia avvenuto in contrasto con le disposizioni normative e le prescrizioni della carta di circolazione dell’auto assicurata, non costituisce una clausola limitativa di responsabilità dell’assicuratore, ma delimita, invece, l’oggetto della garanzia prestata nonché definisce i precisi termini della obbligazione assunta dall’assicuratore. Una delimitazione che, in quanto tale, non é soggetta ad approvazione per iscritto, a norma del citato art.1341 cod. civ. (Cass. civ. n.22/1987; Cass. civ. n.9745/1994). “Sotto altro aspetto, la clausola facendo applicazione di disposizioni di legge di carattere imperativo attinenti alla circolazione non può considerarsi vessatoria, ancorché escluda una copertura assicurativa che in difetto di una precisa delimitazione del rischio in riferimento a situazioni oggettive e soggettive, potrebbe non ritenersi esclusa”. (Cass. civ. n.547/1972; Cass. civ. n.4423/1994). Tale principio, è stato ribadito in numerose altre occasioni, con riferimento a clausole che circoscrivono i limiti della copertura assicurativa, escludendo specifici casi di circolazione anormale, in conseguenza delle condizioni soggettive del conducente e che riproducono disposizioni di legge, rinvenibili negli artt.186 e 187 del Codice della strada e nell’art.1900 cod. civ. che vietano, rispettivamente, … Continua a leggere...
R.C.T. : i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere

R.C.T. : i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere

Nel corso di lavori stradali per lo sbancamento e rifacimento del manto stradale, l’Impresa esecutrice danneggiava un cavo sotterraneo, con un mezzo meccanico e chiamata in causa la propria Compagnia di ass.ni, questa eccepiva l’inoperatività della copertura assicurativa per effetto della clausola della polizza R.C.T che escludeva tra i rischi assicurati “i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere”. L’Assicurato lamentava, invece, che per il combinato disposto degli artt.1341 e 1342 c.c., detta clausola fosse vessatoria e quindi doveva essere approvata specificatamente per iscritto. Sul caso, la Corte d’Appello, stante la portata complessiva della polizza R.C.T. che assicurava la responsabile civile per danni a terzi in relazione alla costruzione delle opere, aveva ritenuto che la clausola in questione si limitasse ad individuare una serie ben circoscritta di casi e che “L’esclusione dal rischio garantito di una così limitata casistica (“danni a condutture ed impianti sotterranei”)..” non era “ … certamente idonea né a comportare una preventiva limitazione di responsabilità, tale da violare le norme in materia di allocazione del rischio, né a svuotare di contenuto l’obbligazione della società assicuratrice fino a svilire la stessa causa..” del contratto assicurativo. La Cassazione Civile n.4145/2024, infatti, ne ribadiva la decisione osservando, come … Continua a leggere...