Cos’è la forza maggiore?

Cos’è la forza maggiore?

La forza maggiore è una forza esterna che determina un soggetto a compiere una certa azione, senza che costui vi si possa opporre. Santoro la definisce come “un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza”. Dal punto di vista normativo, la forza maggiore è contemplata dall’art.45 c.p., secondo il quale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.” Come si evince dalla lettura della norma quindi, al pari del caso fortuito la forza maggiore rappresenta una causa di esclusione della colpevolezza da cui discende la non punibilità del soggetto agente. Per chiarezza pertanto occorre distinguere, precisando che per caso fortuito si intende quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce all’improvviso nell’azione del soggetto agente, mentre per forza maggiore si fa riferimento a un evento della natura o del fatto dell’uomo imprevedibile o, pur se prevedibile, impossibile da impedire. La forza maggiore quindi assume un carattere più oggettivo poiché non contempla la possibilità, per l’agente, di superarla. La distinzione tra i due concetti non solo non è lieve, ma si riflette nel contenuto, … Continua a leggere...
Cosa si intende per evento imprevedibile ed eccezionale?

Cosa si intende per evento imprevedibile ed eccezionale?

Per evento imprevedibile ed eccezionale si intende quel fenomeno che, qualificabile come caso fortuito o forza maggiore, é capace d’interrompere il nesso di causa tra la condotta e il danno e quindi di esonerare da ogni responsabilità il custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. codice civile. Uno degli esempi più tipici è rappresentato da quegli eventi climatici e atmosferici, frutto di repentini cambiamenti, che rendono impossibile intervenire immediatamente e impedire così l’evento dannoso, così come il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Non sempre però il custode può invocare l’evento imprevedibile ed eccezionale, ovvero il caso fortuito, per ritenersi esonerato dalla responsabilità contemplata dall’articolo 2051 c.c. del codice civile. Recente giurisprudenza infatti, in riferimento agli eventi climatici descritti, ritiene che, grazie ai progressi della scienza, non è sempre vero che gli stessi siano assolutamente imprevedibili o eccezionali. Ne consegue che, in presenza della aumentata capacità di previsione dei mutamenti meteorologici, è obbligo della pubblica amministrazione provvedere a una costante e adeguata manutenzione delle strade e pulizia dei corsi d’acqua. Diversamente essa deve essere ritenuta colpevole del danno subito dagli utenti della strada. Un evento infatti, per essere considerato eccezionale, deve rappresentare un quid imponderabile, che si inserisce nella serie … Continua a leggere...
Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

L’azienda chiedeva il pagamento dell’indennizzo assicurativo, al proprio assicuratore, in conseguenza della perdita di merce collocata sotto una tettoia e danneggiata irreversibilmente da una forte grandinata. In relazione al contratto di assicurazione per i rischi industriali, nei primi gradi del giudizio, veniva rigettata la richiesta d’indennizzo sul rilievo che, ai sensi di una clausola del contratto di assicurazione (intitolata “Fenomeni atmosferici”), l’indennizzo doveva escludersi per danni subiti da “enti all’aperto I.. .] fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture […] e quanto in essi contenuto”. L’azienda, invece, ricorrendo in Cassazione, lamentava la non corretta lettura della polizza assicurativa, alla luce dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., in particolare sostenendo che una clausola copriva i danni «direttamente causati» dalla grandine, con le esclusioni ivi indicate, mentre l’altra, i danni da alluvione ed allagamento che, invece, la prima clausola escludeva allorquando faceva riferimento alla «formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua». Pertanto, secondo la ricorrente, la prima clausola, rientrando nelle condizioni aggiuntive, costituiva un’estensione della polizza, a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quello delle condizioni speciali, di cui alla seconda clausola. La Cassazione civile n.34949/2021 nel considerare il ricorso infondato, … Continua a leggere...
Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Un complesso turistico era stato realizzato a seguito di una convenzione comunale per l’attuazione e realizzazione di un progetto di lottizzazione che prevedeva la realizzazione di strade, fognature e sottofondo, da parte della società costruttrice, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale. A seguito di forti precipitazioni, le acque meteoriche erano esondate dai canali di scolo e sgrondo, siti nei terreni circostanti del complesso turistico e unitamente a quelle che avevano allagato le campagne ed erano defluite sulla strada comunale, avevano danneggiato il complesso e relativi appartamenti. I danneggiati, ricorrenti in Cassazione civile, invocavano le responsabilità sia del costruttore per aver realizzato il complesso in una zona notoriamente soggetta allo scorrimento delle acque ed in assenza di adeguate soluzioni costruttive, sia dell’amministrazione comunale, quale ente proprietario e gestore delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade limitrofe. La Cassazione Civile n.4588/2022 nell’accogliere il ricorso, ripercorreva le tematiche della responsabilità civile, di cui all’art. 2051 c.c., in tema di custodia dell’Ente e relativa responsabilità civile per danni da cose in custodia. La giurisprudenza ha stabilito con Cass. civ. n.2477/2018 e Cass. civ. n.2483/2018 che: “a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’alluvione e l’inquinamento

Rischi operativi: l’alluvione e l’inquinamento

A causa di un violento temporale che provocò l’esondazione del torrente, le acque riversarono nel mare antistante un’ingente quantità di terra e detriti e questo evento rese inagibile un approdo turistico per la nautica da diporto. Il gestore dell’approdo chiese al proprio Assicuratore, in relazione alla polizza danni, la rifusione delle spese sostenute per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione e la ripulitura dei fondali dello specchio acqueo utilizzato come approdo. L’assicuratore rifiutò il pagamento dell’indennizzo sul presupposto che la spesa per la ripulitura dei fondali non formasse oggetto di copertura assicurativa. La Cassazione Civile n.9264/2023 sul ricorso della Compagnia di Assicurazione, nel confermare la correttezza della decisione della Corte d’Appello che aveva accolto la richiesta dell’Assicurato, effettuava le seguenti considerazioni: 1.Il contratto assicurativo copriva i danni a “tutto quanto facente parte della concessione” demaniale (oggetto della polizza) di cui era titolare il gestore dell’approdo e tale ampia previsione doveva ritenersi includere anche lo specchio acqueo; 2. le condizioni di polizza non contenevano alcuna clausola che escludesse dalla indennizzabilità i danni ai fondali dello specchio acqueo, ma in particolare il contratto escludeva i danni ad “argini, dighe, bacini artificiali, canali, eccetera” ed in tali nozioni non poteva rientrare l’area marina … Continua a leggere...
Danni diretti: la causalità diretta

Danni diretti: la causalità diretta

Veniva negata la copertura assicurativa per i danni patiti da una struttura alberghiera poiché non conseguenza diretta del vento e della grandine, ma dall’accumulo esterno di acqua piovana. A fronte di tale diniego, si contestava l’erronea applicazione dei criteri interpretativi contrattuali e nello specifico, si sosteneva non ragionevole ritenere che la polizza assicurasse contro i danni causati dalla pioggia ma, al contempo, non i danni determinati da accumulo esterno di acqua. Tale eccezione, secondo la ricorrente, doveva essere negata sulla base degli artt.1341, 1342, 1362, 1363 e 1370 c.c. e conseguentemente riconoscere l’operatività della polizza, indipendentemente, dalla qualificazione diretta o indiretta dei danni. La Cassazione civile n.9607/2023 sul tema, ha osservato come in ambito assicurativo, “sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art.1341 cod. civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (Cass. civ. n.15598/2019; Cass. civ, n.8235/2010). Le clausole di polizza limitative dei rischi, dunque, erano state correttamente interpretate per identificare il rischio garantito. Con il lemma “diretti”, conclude la S.C., si riconosce l’indennizzo … Continua a leggere...
La copertura assicurativa “eventi atmosferici” e l’accumulo d’acqua da tempesta

La copertura assicurativa “eventi atmosferici” e l’accumulo d’acqua da tempesta

Si era verificato un violento nubifragio, qualificato come “tempesta” dal Giudice di merito, e la massa d’acqua portata dalla pioggia si era riversata, con violenza nella corte antistante il piano-deposito del fabbricato dell’Azienda assicurata. A causa della pressione e della violenza dell’acqua, si era verificata la rottura dei serramenti (saracinesche) con conseguente intrusione dell’acqua all’interno dei locali, fino ad un’altezza di oltre 2 metri. Nella polizza assicurativa c.d. “Incendio e rischi industriali”, invocata dall’assicurata, la garanzia “eventi atmosferici” prevedeva che la società assicuratrice dovesse rispondere di tutti i danni direttamente legati al verificarsi di una tempesta, uragano o bufera per i danni verificatisi “all’interno dei fabbricati e loro contenuto” se causati da “rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici …”. Come affermato dalla Corte d’Appello, sul caso, seppur la copertura assicurativa “eventi atmosferici” escludeva l’accumulo dell’acqua dinanzi all’area di ingresso del piano deposito dell’azienda, tale da formare un effetto “vasca” con la relativa infiltrazione all’interno del fabbricato, nello specifico caso, l’accumulo dell’acqua era stato determinato dalla violenza della tempesta che con il suo impeto, rompeva e scardinava gli infissi di chiusura (saracinesche) per cui la garanzia assicurativa era efficace. Non … Continua a leggere...
La locazione e il terremoto

La locazione e il terremoto

A seguito di un terremoto, l’immobile aveva riportato danni, era stato classificato come “non agibile” ed il contratto di locazione si sarebbe dovuto risolvere per impossibilità della prestazione per causa non imputabile al conduttore, stante che non era più possibile mantenere l’immobile locato in grado di servire per l’uso convenuto. Sul tema, però, la Cassazione Civile n.3974/2019 ha operato un distinguo: “Ipotesi tipica di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione è la distruzione del bene locato, la quale altera definitivamente il sinallagma contrattuale, e fa quindi venir meno anche l’obbligo di manutenzione a carico del locatore (obbligo limitato alle riparazioni da effettuare sulla cosa, e non esteso invece alla ricostruzione totale o parziale della stessa); siffatta ipotesi “ricorre non solo quando il bene locato sia totalmente distrutto ma anche quando la rovina, pur essendo parziale, riguardi gli elementi principali e strutturali del bene in modo che, con riferimento alla sua organica individualità ed alla sua destinazione, ne sia pregiudicata definitivamente la funzionalità e l’attitudine a prestarsi al godimento previsto dalle parti con il contratto”; il rapporto di locazione è, invece, destinato a proseguire “nel caso di impossibilità solo temporanea di utilizzazione per effetto di danneggiamento della cosa locata … Continua a leggere...