Rete fognaria: il nubifragio è un’esimente

Rete fognaria: il nubifragio è un’esimente

Il carattere eccezionale del “nubifragio” non poteva essere contenuto adeguatamente da nessuna conduttura fognaria. Con questa valutazione complessiva, la Corte di merito rigettava la richiesta di risarcimento del danno verso il Comune, da parte di una carrozzeria che aveva subito un “catastrofico allagamento” cagionato, secondo la ricorrente, dall’inadeguatezza del sistema fognario di smaltimento delle acque piovane (ex artt.2043 e 2051 del cod. civ.). La Cassazione civile n.4177/2020 prendeva atto di tale decisione e seppur altri fenomeni simili si fossero già verificati in altre occasioni e segnalati al Comune, la Corte di merito aveva ritenuto che “in presenza di un nubifragio di tale portata, qualunque rete fognaria non avrebbe retto anche se fosse stata potenziata e la riprova dell’adeguatezza della fognatura, al deflusso normale delle acque piovane, è dato dalla circostanza che fatti analoghi e di simile portata non si sono ripetuti”. Veniva, pertanto, ricondotto il fenomeno causativo del danno “.. nella ristretta cornice dell’esimente del “caso fortuito”, in grado di interrompere il nesso causale tra fatto addebitato alla pubblica amministrazione (inadeguatezza della rete fognaria a contenere fenomeni atmosferici) ed evento dannoso (allagamento dell’officina), con argomentazioni che si dimostrano del tutto coerenti con la ricostruzione della vicenda, fondata su una indagine peritale … Continua a leggere...
Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

In tema di custodia delle reti elettriche, nel caso in specie di “tralicci”, la Cassazione Civile n.22839/2017 ha affermato il seguente principio di diritto «ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’art.2051 cod.civ. , è necessario che all’astratta “competenza” giuridica sulla res – quale titolo di attribuzione del “potere di governo” sulla cosa medesima (ossia, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa) – corrisponda una disponibilità materiale o di fatto della stessa res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere” su di essa. Ne consegue che, in base all’assetto e alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina originaria recata dal d.lgs. n.79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso decreto) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica”, ai fini dell’applicazione dell’art.2051 cod. civ., deve ritenersi il “Titolare” della rete stessa (nella specie, Terna S.p.A. rispetto al traliccio …..) – ossia il proprietario che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima -, e non già il Gestore della rete (nella specie, GRTN S.p.A., poi GSE S.p.A.), che non ha un potere diretto … Continua a leggere...
La corresponsabilità del proprietario e del conduttore dell’immobile

La corresponsabilità del proprietario e del conduttore dell’immobile

E’ possibile, in linea di principio, che si possa configurare una corresponsabilità del proprietario (ex art. 2051 cod. civ) di un immobile, concesso in locazione e il conduttore, per danni cagionati a terzi. La responsabilità prevista dall’art.2051 cod. civ., come ribadito dalla Cassazione Civile n.30729/2019, “implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo”, sicché “al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione”. Pertanto, l’origine del danno derivante da un vizio strutturale dell’immobile oggetto di locazione ricade, normalmente, sulla responsabilità del proprietario, presumendo che il conduttore sia stato immesso, in tali condizioni, nella disponibilità dell’ immobile locato. Al contrario, qualora il vizio delle strutture murarie o degli impianti dell’immobile siano oggetto di anomale iniziative e/o utilizzo da parte del conduttore e purché provate dal proprietario, ai fini della rivalsa verso il locatario stesso, potrebbero esonerare da responsabilità il proprietario, ma solo nei limiti del “fatto del terzo”, di cui all’art.2051 c.c.. Per entrambi (proprietario e conduttore), invece, un danno derivante da un caso fortuito e cioè autonomo, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile e che risulti come … Continua a leggere...