Rete fognaria: il nubifragio è un’esimente

Il carattere eccezionale del “nubifragio” non poteva essere contenuto adeguatamente da nessuna conduttura fognaria. Con questa valutazione complessiva, la Corte di merito rigettava la richiesta di risarcimento del danno verso il Comune, da parte di una carrozzeria che aveva subito un “catastrofico allagamento” cagionato, secondo la ricorrente, dall’inadeguatezza del sistema fognario di smaltimento delle acque piovane (ex artt.2043 e 2051 del cod. civ.). La Cassazione civile n.4177/2020 prendeva atto di tale decisione e seppur altri fenomeni simili si fossero già verificati in altre occasioni e segnalati al Comune, la Corte di merito aveva ritenuto che “in presenza di un nubifragio di tale portata, qualunque rete fognaria non avrebbe retto anche se fosse stata potenziata e la riprova dell’adeguatezza della fognatura, al deflusso normale delle acque piovane, è dato dalla circostanza che fatti analoghi e di simile portata non si sono ripetuti”. Veniva, pertanto, ricondotto il fenomeno causativo del danno “.. nella ristretta cornice dell’esimente del “caso fortuito”, in grado di interrompere il nesso causale tra fatto addebitato alla pubblica amministrazione (inadeguatezza della rete fognaria a contenere fenomeni atmosferici) ed evento dannoso (allagamento dell’officina), con argomentazioni che si dimostrano del tutto coerenti con la ricostruzione della vicenda, fondata su una indagine peritale … Continua a leggere...