Assicurazione fideiussoria: il fallimento del garantito

Con sentenza di Cassazione n.5076/2012 veniva rinviata alla Corte d’Appello il riesame dell’illegittimità dell’escussione di una polizza fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento di un contratto d’appalto, mentre veniva accolta la domanda di pagamento di una seconda polizza fideiussoria per garantire la restituzione, da parte della società appaltatrice in fallimento, dell’anticipazione concessale dalla committente. La S.C. n.8995/2022, investita del ricorso dell’appaltatrice dei lavori, ha ribadito alcuni principi: “a) il fallimento determina ex art.81 L.F. – (Legge fallimentare) – lo scioglimento del contratto di appalto, con conseguente diritto del committente, in caso di fallimento dell’appaltatore (salva l’ipotesi di subingresso del curatore) alla restituzione dell’anticipazione versata, e che a tale momento ex art.55, 2 comma, L.F. i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, la scadenza essendo peraltro cosa diversa e anzi addirittura contrapposta rispetto alla liberazione del medesimo, in quanto proprio essa, determinandone la esigibilità, importa l’obbligo del pagamento, sicché il fallimento non produce nessuna forma di liberazione per alcuno dei soggetti implicati, dando luogo solo a particolare disciplina concorsuale con preclusione di ogni azione nei confronti del debitore (salve le eccezioni di legge) e con persistenza dei connessi obblighi di terzi; b) qualora la fideiussione garantisca un debito di “facere”, quale … Continua a leggere...