Assicurazione fideiussoria: il fallimento del garantito

Assicurazione fideiussoria: il fallimento del garantito

Con sentenza di Cassazione n.5076/2012 veniva rinviata alla Corte d’Appello il riesame dell’illegittimità dell’escussione di una polizza fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento di un contratto d’appalto, mentre veniva accolta la domanda di pagamento di una seconda polizza fideiussoria per garantire la restituzione, da parte della società appaltatrice in fallimento, dell’anticipazione concessale dalla committente. La S.C. n.8995/2022, investita del ricorso dell’appaltatrice dei lavori, ha ribadito alcuni principi: “a) il fallimento determina ex art.81 L.F. – (Legge fallimentare) – lo scioglimento del contratto di appalto, con conseguente diritto del committente, in caso di fallimento dell’appaltatore (salva l’ipotesi di subingresso del curatore) alla restituzione dell’anticipazione versata, e che a tale momento ex art.55, 2 comma, L.F. i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, la scadenza essendo peraltro cosa diversa e anzi addirittura contrapposta rispetto alla liberazione del medesimo, in quanto proprio essa, determinandone la esigibilità, importa l’obbligo del pagamento, sicché il fallimento non produce nessuna forma di liberazione per alcuno dei soggetti implicati, dando luogo solo a particolare disciplina concorsuale con preclusione di ogni azione nei confronti del debitore (salve le eccezioni di legge) e con persistenza dei connessi obblighi di terzi; b) qualora la fideiussione garantisca un debito di “facere”, quale … Continua a leggere...
Rischi finanziari: il fideiussore e il fallimento del debitore

Rischi finanziari: il fideiussore e il fallimento del debitore

Come osservato dalla Cassazione civile n.7898/2025 “il sistema descritto dagli artt.61 e 62 legge fall. è tale per cui il fideiussore ha diritto di concorrere nel fallimento del debitore principale solo se ha pagato – e nella misura in cui ha pagato – il creditore prima dell’apertura del fallimento (art.62, comma 2 legge fall.), salvo il diritto del creditore di farsi assegnare la quota di riparto spettante al fideiussore, finché il primo non sia stato integralmente soddisfatto (art.62, comma 3 legge fall.). In mancanza di pagamento effettuato prima del fallimento, il regresso tra coobbligati solidali è regolato dall’art.6, comma 2, delle fall. il forza del quale esso “può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito”.”. La S.C. ha inteso ribadire, alla luce dell’art.63 legge fall. “ .. La possibilità di insinuarsi al passivo attribuita al fideiussore “che ha un diritto di pegno o d’ipoteca sui beni [del fallito] a garanzia della sua azione di regresso» prescinde dal preventivo pagamento del creditore da parte del garante, ma rappresenta, appunto, un’eccezione alla regola generale dettata dai due articoli precedenti. Ed è un’eccezione necessaria per conservare l’efficacia di pegno e ipoteca, fermo restando che del ricavato della … Continua a leggere...