Quali responsabilità civili in ambito familiare?

Quali responsabilità civili in ambito familiare?

L’illecito endofamiliare La Cassazione civile n.9801/2005 ha riconosciuto per la prima volta l’illecito endofamiliare. Prima, non erano previste tutele risarcitorie se a ledere un familiare era un componente della stessa famiglia. L’unico illecito riconosciuto a tutela della famiglia, come entità unitaria, era  solo quello “esofamiliare”, ovvero quello che si realizzava quando a ledere un componente del nucleo familiare era un soggetto esterno, estraneo, quindi alla famiglia stessa. L’illecito “endofamiliare” si inserisce all’interno dell’evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato negli ultimi anni l’istituto della famiglia. Nel 2008 la persona viene messa al centro, per cui ledere un componente del nucleo familiare significa ledere un diritto della persona costituzionalmente garantito, andando incontro, in ambito civile, a responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c.. Le responsabilità civili tra coniugi Nel momento in cui una coppia contrae matrimonio è tenuta al rispetto di precisi doveri coniugali. Come prevede l’art. 143 c.c.: “1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 2. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. 3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria … Continua a leggere...
Quali sono le responsabilità genitoriali?

Quali sono le responsabilità genitoriali?

Il concetto di responsabilità genitoriale racchiude tutti quei diritti e doveri spettanti ai genitori nei confronti dei figli, siano essi nati all’interno che fuori dal matrimonio. Tale nozione, che ha sostituito quella ormai desueta di “potestà” genitoriale è stata introdotta dal decreto legislativo n.154/2013. Le norme del codice civile che determinano il contenuto di questa responsabilità sono: – art.147 c.c.: “Doveri verso i figli – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis c.c.”. Doveri che, ai sensi del successivo art.148 c.c, i genitori devono adempiere nel rispetto di quanto sancito dall’art.316-bis c.c.”. – L’.art 315 bis c.c., dedicato ai Diritti e doveri dei figli, stabilisce che: ” Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia edi mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltatoin tutte le questioni e le … Continua a leggere...
Quali le responsabilità dei figli verso i genitori?

Quali le responsabilità dei figli verso i genitori?

Non sono solo i genitori ad avere responsabilità verso i figli. Sono anche questi ad averne verso chi ha dato loro la vita, soprattutto quando mamma e papà diventano anziani e hanno bisogno di cure e assistenza. Le responsabilità dei figli verso i genitori infatti non sono solo morali, ma anche giuridiche. Vediamo quali sono le norme che le delineano. Rispetto e mantenimento L’art.315-bis c.c dedicato ai diritti e ai doveri dei figli, al comma 3 stabilisce che: “Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.” Al figlio quindi, fino a quando vive con i propri genitori, viene richiesto di contribuire in base alle proprie capacità e possibilità economiche, al mantenimento dell’intera famiglia, nel rispetto del sentimento di solidarietà su cui si fonda l’istituto familiare. Alimenti L’art.433 c.c invece si occupa degli alimenti, includendo, tra i soggetti tenuti per legge a tale obbligo anche i figli, siano essi legittimi, legittimati, adottivi e naturali. Gli alimenti sono prestazioni di natura assistenziale di tipo materiale a cui sono tenuti determinati soggetti nei confronti di altri, con i quali esiste un rapporto … Continua a leggere...
Polizza R.C. famiglia: le dichiarazioni inesatte o reticenti

Polizza R.C. famiglia: le dichiarazioni inesatte o reticenti

L’Assicurato aveva stipulato un contratto assicurativo per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati dai membri della famiglia e chiedeva l’intervento dell’Assicuratore per il risarcimento di un sinistro causato dal proprio figlio. Il diniego della Compagnia di Ass.ni verteva, in particolar modo, su una circostanza sottaciuta dell’assicurando in sede pre-contrattuale, determinante ai fini del consenso dell’Assicuratore alla stipula della polizza. Il figlio dell’Assicurato era affetto dal morbo di “Klinefelter” che induce ad una certa piromania. La Corte di merito aveva accertato l’esistenza della malattia con perizie in atti ed il ragazzo, al momento del fatto, era stato considerato capace di intendere e volere e quindi responsabile dei danni causati con l’incendio, unitamente ai genitori per assenza di controllo.
 In buona sostanza, il minore manifestava comportamenti che avrebbero dovuto indurre i genitori ad una maggiore attenzione e per i quali era in cura psicologica. Sul punto, la Cass. civ. n.8895/2020 confermava la corretta motivazione, non potendosi negare che la tendenza ad appiccare incendi è una circostanza la cui conoscenza risulta decisiva per un’assicurazione di responsabilità civile. Il fatto decisivo per la soluzione della controversia risiede nell’onere di denuncia delle circostanze rilevanti (tra queste la malattia) solo quando l’Assicuratore manifesti … Continua a leggere...
L’illecito endofamiliare

L’illecito endofamiliare

Il consolidato orientamento di Cassazione pone l’obbligo al genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio dal momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza dichiarativa della filiazione naturale agli effetti del riconoscimento, comporta per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, ai sensi dell’art.148 c.c.. (Cass. civ. n.26205/2013; Cass. civ. n.5652/2012; Cass. civ. n.27653/2011; Cass. civ. n.23596/2006). Per quanto sopra, come ricordato da Cass. civ. n.15148/2022 e come chiarito da Cass. civ. n.3079/2015, tale obbligazione “… trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass. civ. n.23630/2009), per cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt.147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, … Continua a leggere...
La lavoratrice domestica: la responsabilità del datore di lavoro

La lavoratrice domestica: la responsabilità del datore di lavoro

La lavoratrice domestica chiedeva che la responsabilità dell’infortunio subìto, mentre era intenta al lavoro su una scala per procedere alla rimozione delle tende, fosse ascrivibile al datore di lavoro. Il caso, approdato in Cass. civ. n.25217/2023, ha trovato riscontro positivo. La S.C. nel ripercorrere la tematica, ha ricordato che l’obbligo di sicurezza per il lavoratore far parte del rapporto contrattuale (vds. da ultimo la Corte Cost. n.15/2023) ed in base a tutte le misure e cautele costituenti l’ordinamento protettivo della sicurezza (art.18, D.Lgs. n.81/2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all’art.2087 c.c.. Il datore di lavoro, quindi, risponde degli eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all’inversione dell’onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi. Il punto è chiarito bene, nei suoi termini essenziali, da Cass. civ. n.9817/2008 secondo cui: “La responsabilità ex art.2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma … Continua a leggere...
La responsabilità del proprietario d’immobile: la stufa a gas

La responsabilità del proprietario d’immobile: la stufa a gas

La fuga di gas provenne da una stufa a gas e si accertò che elementi della muratura interna della canna fumaria, staccandosi, ostruirono il condotto e che l’installatore della stufa non aveva realizzato una “camera di raccolta”, per prevenire il rischio di ostruzioni della canna. Il locatario dell’immobile perse la vita in conseguenza di una intossicazione da monossido di carbonio. Sul caso, la Corte di Cassazione civile n.25766/2023 ha ricordato che l’art.2051 c.c. stabilisce che il proprietario risponde del danno causato “dalla cosa” in sua custodia e che il presupposto per l’applicazione della norma è dunque l’esistenza di un nesso di causa tra la cosa e il danno. Per poter valutare il nesso causale del danno si doveva, quindi, stabilire: “..a) se il danno si sarebbe comunque verificato, con ragionevole probabilità, quand’anche dall’Interno della canna fumaria non si fossero verificati distacchi; b) se le norme (ivi comprese quelle di comune prudenza) sulla manutenzione delle canne fumarie hanno lo scopo di prevenire il riflusso di fumi e gas all’interno delle abitazioni; c) se la vittima sarebbe stata comunque esposta al rischio, anche in assenza del fatto illecito.”. Come affermato dalla S.C.: “La responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla … Continua a leggere...