Rischi operativi – Le responsabilità dei prodotti farmaceutici

Rischi operativi – Le responsabilità dei prodotti farmaceutici

L’autorizzazione al commercio di prodotti, nel caso specifico, farmaceutici, non vale di per sé ad escludere la responsabilità civile del produttore (ex art.39 d.lgs.n.219/2006 recante attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive Direttive di modifica) concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE: “l’autorizzazione non esclude la responsabilità anche penale del produttore e del titolare …”. I requisiti pubblicistici valgono solo per realizzare un minimo di garanzia per il consumatore (v. Corte Giust., 29/5/1997, C-300/95) e si deve considerare, per altro verso, che la valutazione di pericolosità non attiene ai meri dati scientifici, ma coinvolge anche la percezione e le aspettative dei consumatori ( v. Corte Giust., 11/4/2001, C- 477/00; Corte Giust., 28/10/1992, C-219/91 ). Per escludere la responsabilità del produttore di farmaci non è sufficiente la mera prova dello “stato dell’arte” e nemmeno la mera prova di aver fornito tramite il foglietto illustrativo (c.d.”bugiardino”) un’informazione che si sostanzi in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto (Cass. civ. n.6007/2007), essendo necessaria un’avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell’indicato pericolo in conseguenza dell’utilizzazione del prodotto bensì di effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle … Continua a leggere...