Cosa si intende per fatto del danneggiato nelle insidie stradali?

Cosa si intende per fatto del danneggiato nelle insidie stradali?

Dal punto di vista normativo, quando si parla di insidia stradale, occorre fare riferimento all’art.2051 del codice civile, secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Risulta evidente e ormai pacifico che la responsabilità che la legge pone in capo al custode, quando si parla di insidie stradali, è di tipo oggettivo. Ne consegue che il danneggiato, per assolvere al suo onere probatorio, è chiesto di dimostrare il collegamento, o per meglio dire il nesso causale tra la cosa e il danno, spettando invece al custode provare che il danno è stato prodotto da un caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta o fatto del danneggiato. Per fatto del danneggiato nelle insidie stradali, si intende pertanto un tipo di condotta colposa in grado di determinare totalmente, o parzialmente (secondo le regole del concorso di colpa di cui all’art.1227 codice civile il danno. Secondo giurisprudenza prevalente infatti, anche in casi di responsabilità oggettiva, come quella che l’ordinamento pone a carico del custode in caso di insidia stradale, occorre sempre valutare la presenza di eventuali concause, tra le quali figura primariamente la condotta del danneggiato. Giurisprudenza recentissima della … Continua a leggere...
Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

La Corte di Cassazione civile n.23762/2022 , in tema di polizza per la responsabilità civile verso terzi,  ha espresso il seguente principio di diritto: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.c. per l’inesistenza del rischio.”. La S.C. ha ripercorso la consolidata giurisprudenza sul concetto di “accidentalità” per cui “il rischio che forma l’oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art.1900 c.c.); e dall’altro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Ora, l’aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana vuol dire “dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio” (così Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82). Dunque … Continua a leggere...