Cosa si intende per fatto del danneggiato nelle insidie stradali?
Dal punto di vista normativo, quando si parla di insidia stradale, occorre fare riferimento all’art.2051 del codice civile, secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Risulta evidente e ormai pacifico che la responsabilità che la legge pone in capo al custode, quando si parla di insidie stradali, è di tipo oggettivo. Ne consegue che il danneggiato, per assolvere al suo onere probatorio, è chiesto di dimostrare il collegamento, o per meglio dire il nesso causale tra la cosa e il danno, spettando invece al custode provare che il danno è stato prodotto da un caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta o fatto del danneggiato. Per fatto del danneggiato nelle insidie stradali, si intende pertanto un tipo di condotta colposa in grado di determinare totalmente, o parzialmente (secondo le regole del concorso di colpa di cui all’art.1227 codice civile il danno. Secondo giurisprudenza prevalente infatti, anche in casi di responsabilità oggettiva, come quella che l’ordinamento pone a carico del custode in caso di insidia stradale, occorre sempre valutare la presenza di eventuali concause, tra le quali figura primariamente la condotta del danneggiato. Giurisprudenza recentissima della … Continua a leggere...