Il fermo tecnico del veicolo

Il fermo tecnico del veicolo

L’espressione “fermo tecnico” o “danno da fermo tecnico” caratterizza un pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario di un veicolo in riparazione e/o derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata quale, ad esempio, il fermo del veicolo per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Come ricordato da Cass. civ. n.14087/2022 “… il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”. (vds. Cass. civ. n.5447/2020; Cass. civ. n.22201/2017; Cass. civ. n.20620/2015; Cass. civ. n.15089/2015; Cass. civ. n.17135/2011; Cass. civ.n.5543/2011). Tra gli effetti del “danno da fermo tecnico” vi sono, anche, quelli indiretti e cioè collegati alle spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura (danno emergente) o all’impossibilità di eseguire un’attività, ad esempio, lavorativa (lucro cessante). Effetti questi che dovranno sempre essere provati, fornendo le informazioni necessarie sulle spese sostenute ovvero lasciando spazio a quanto previsto dall’art.1226 c.c. in termini di equità discrezionale. Inoltre, come affermato da Cass. civ. … Continua a leggere...
La prova del risarcimento da fermo tecnico del veicolo

La prova del risarcimento da fermo tecnico del veicolo

Per i danni subiti a causa di un sinistro stradale chiedeva all’Assicuratore il risarcimento del costo di noleggio di una vettura sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico dell’auto del danneggiato. Nel contraddittorio con la Compagnia di Assicurazione, convenuta in giudizio, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni materiali subiti ed acquisita una prova testimoniale che confermò la necessità per il danneggiato di fruire di un mezzo sostitutivo. Il ricorso si fondava sul consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato deve essere dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (vds. Cass. civ. n.13718/2017; Cass. civ. n.5447/2020; Cass. civ. n.27389/2022). Nel caso di specie, pur fornita la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, il Tribunale aveva ritenuto necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa e come osservato da Cass. civ. n.7358/2023 tale motivazione risultava incomprensibile nella parte in cui riteneva inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché … Continua a leggere...
Il fermo amministrativo del veicolo: il danno non patrimoniale

Il fermo amministrativo del veicolo: il danno non patrimoniale

Si chiedeva il risarcimento danni ad una società di gestione di entrate e tributi per il mancato uso del veicolo a seguito di una illegittima iscrizione di fermo amministrativo, in quanto adottato in palese violazione di un provvedimento giurisdizionale, per cui era stata disposta la sospensione dell’esecuzione del preavviso del fermo. Si lamentava, in sostanza, che con tale illegittimo fermo amministrativo, dell’autoveicolo, unico mezzo a disposizione della famiglia, tale privazione per un certo periodo di tempo, aveva comportato un danno. Sull’argomento, Cass. Civ. n.27343/2024 ha ricordato, secondo un principio ormai consolidato (vds. tra le varie Cass. civ. n.33276/2023 e Cass. civ. n.20296/2019) che “Nella ipotesi di illegittimo fermo amministrativo il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari” (di lieve entità). (Cass. civ. n.2370/2014). Il danneggiato, avrebbe dovuto dimostrare elementi idonei da valutare circa il danno non patrimoniale subìto e non descrivere genericamente tale danno in termini insuscettibili di essere monetizzati, poiché inquadrabili in quegli sconvolgimenti … Continua a leggere...