Rischi finanziari: l’onere della prova nell’escussione della polizza fideiussoria e nel contratto autonomo di garanzia

La Cassazione Civile n.33866/2023 ha ricordato come, nelle polizze fideiussorie accessorie all’obbligazione principale (c.d. assicurazioni cauzionali), il creditore che escute una polizza fideiussoria “… è tenuto a provare i presupposti per l’operatività della garanzia pur se convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell’art.2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare e intenda farlo valere… “. (Cass. civ. n.26158/2014). Nel contempo, invece, “… nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell’accessorietà, spetta al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d’immediata escussione della garanzia, quale pattuita, la prova dell’esatto adempimento del debitore (Cass. civ., n.29215/2008). Pertanto, “.. nell’ipotesi di garanzia accessoria è sempre onere del creditore della prestazione garantita dimostrare la sussistenza del credito oggetto di garanzia, mentre nell’ipotesi di garanzia autonoma è colui che solleva l’eccezione di dolo a doverne dimostrare il fondamento, proprio perché ne è permessa l’escussione senza previamente dimostrare l’inadempimento, non essendo possibile opporre altre eccezioni quali, tipicamente, quelle spettanti al debitore principale.”.