Rischi finanziari: l’onere della prova nell’escussione della polizza fideiussoria e nel contratto autonomo di garanzia

Rischi finanziari: l’onere della prova nell’escussione della polizza fideiussoria e nel contratto autonomo di garanzia

La Cassazione Civile n.33866/2023 ha ricordato come, nelle polizze fideiussorie accessorie all’obbligazione principale (c.d. assicurazioni cauzionali), il creditore che escute una polizza fideiussoria “… è tenuto a provare i presupposti per l’operatività della garanzia pur se convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell’art.2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare e intenda farlo valere… “. (Cass. civ. n.26158/2014). Nel contempo, invece, “… nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell’accessorietà, spetta al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d’immediata escussione della garanzia, quale pattuita, la prova dell’esatto adempimento del debitore (Cass. civ., n.29215/2008). Pertanto, “.. nell’ipotesi di garanzia accessoria è sempre onere del creditore della prestazione garantita dimostrare la sussistenza del credito oggetto di garanzia, mentre nell’ipotesi di garanzia autonoma è colui che solleva l’eccezione di dolo a doverne dimostrare il fondamento, proprio perché ne è permessa l’escussione senza previamente dimostrare l’inadempimento, non essendo possibile opporre altre eccezioni quali, tipicamente, quelle spettanti al debitore principale.”.
Cos’è l’assicurazione fideiussoria?

Cos’è l’assicurazione fideiussoria?

La polizza fideiussoria è un contratto di specie che non ha natura aleatoria sicché la “vita e la cessazione” del contratto sono soggette ad una diversa disciplina di quella prevista per gli altri contratti assicurativi. In sintesi e come vedremo, trattasi di un contratto atipico simile alla fideiussione, ma con scopo di garanzia per cui a fronte del pagamento di un premio assicurativo, la Compagnia di assicurazioni garantisce l’adempimento del debitore di un’obbligazione di dare, fare o prestare nei confronti di un terzo soggetto (creditore). Uno schema contrattuale che vede: a) il debitore/contraente che deve adempiere l’obbligazione; b) il creditore/beneficiario che deve vedere adempiuta l’obbligazione; c) il fideiussore che garantisce l’obbligazione di a) verso b). Alla fideiussione assicurativa sono applicabili le norme sulla fideiussione (art.1936 e ss c.c.) se non derogate e non quelle relative al contratto di assicurazione se non previste in contratto. Trattandosi, infine, di un obbligazione assunta dall’assicuratore a favore di un terzo/creditore, la polizza fideiussoria possiede le caratteristiche previste dall’art.1411 c.c. quale contratto a favore di terzi. Il fideiussore risponde dell’obbligazione altrui con il suo patrimonio in modo solidale ed accessorio rispetto all’obbligazione principale debitore/creditore per cui, ai sensi dell’art.1944 c.c. è obbligato in solido con … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la fideiussione doganale dello spedizioniere

Rischi finanziari: la fideiussione doganale dello spedizioniere

In riferimento a quanto sancito dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.499/1993 e Cass. civ. n.500/1993, la Cassazione Civile n.5314/2024, in tema di “pagamenti periodici di diritti doganali” e di “pagamento differito di diritti doganali” con la relativa “polizza fideiussoria” (ex art.87 del D.P.R. n.43/1973), ha ricordato che: “Quando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt.78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n.43, stipulando all’uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l’obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’ Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt.1949 e 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell’obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla … Continua a leggere...
Rischi finanziari: assicurazione fideiussoria – la liberazione del garante

Rischi finanziari: assicurazione fideiussoria – la liberazione del garante

La corte territoriale aveva evidenziato come l’impegno del debitore alla corresponsione dei premi relativi alla polizza fideiussoria fosse indipendente dall’eventuale estinzione del credito principale, poiché le parti del contratto di garanzia avevano subordinato la liberazione del debitore con la consegna della polizza alla società garante, restituita dal creditore garantito ovvero con altro documento proveniente dal medesimo creditore, idoneo ad attestare la liberazione della società garante da ogni responsabilità. Nel caso in specie, si trattava di polizza fideiussoria per il pagamento dei ratei d’imposta in favore dell’amministrazione finanziaria, a titolo di INVIM. Il debitore non aveva tempestivamente provveduto al conseguimento e alla successiva consegna, alla società garante, della documentazione necessaria per la propria liberazione dall’obbligazione di pagamento dei premi, in relazione al pagamento di premi maturati successivamente all’estinzione del debito principale. La sentenza veniva impugnata dal debitore/ricorrente per violazione degli artt. 1322, 1418, 1419, 1936, 1939, 1941, 1944, 1945 c.c., nonché del principio di accessorietà della fideiussione per la persistenza dell’obbligo del debitore di corrispondere il corrispettivo per la prestazione di garanzia pur dopo l’avvenuta estinzione del debito principale, in palese contrasto con il principio dell’accessorietà della fideiussione che subordina l’efficacia della garanzia prestata dal fideiussore (e, conseguentemente, del corrispettivo allo … Continua a leggere...
Rischi finanziari: Fideiussione – quando può pagare il fideiussore

Rischi finanziari: Fideiussione – quando può pagare il fideiussore

La Cassazione Civile n.6536/2024 ha affermato che, in linea generale, “…il fideiussore resta libero di pagare, evitando le spese di lite con il creditore nonché gli interessi e gli eventuali danni nel caso in cui le eccezioni opposte dal debitore principale risultino infondate, o di non pagare”. Se il fideiussore paga su invito del debitore oppure senza aver dato al debitore la possibilità di opporre eccezioni, in giudizio, potrà vedersi opporre le eccezioni che il debitore stesso avrebbe potuto opporre al creditore per il rimborso di quanto pagato per estinguere il suo debito. L’art.1952 cod.civ. , infatti, non impedisce al fideiussore di pagare né l’obbligo di preavvisare il debitore è una condizione per ottenere la restituzione di quanto pagato che dipende, invece, dalla responsabilità conseguente all’eventualità che il debitore paghi a sua volta o che il pagamento effettuato dal fideiussore si dimostri, a posteriori, in tutto o in parte, non dovuto. Il debitore, però, deve dimostrare sia l’esistenza e la fondatezza dell’eccezione non opposta e che l’inerzia del fideiussore pagante gli abbia impedito di formularla tempestivamente ed utilmente.
Rischi finanziari: la fideiussione rimborso IVA – l’Amministrazione non può cautelarsi due volte

Rischi finanziari: la fideiussione rimborso IVA – l’Amministrazione non può cautelarsi due volte

L’Agenzia delle Entrate, ricorrente in Cassazione Civile, ha posto all’esame delle Sezioni Unite il seguente quesito: “a) se, in caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto fideiussione dalla contribuente a termini dell’art.38-bis, comma 1, d.P.R. n.633/1972, possa fare uso dello strumento cautelare di cui all’art.23, comma 1, d.lgs. n.472/1997, ovvero anche di quello previsto dall’art. 69 r.d. n.2440/1923, ove contesti al creditore un controcredito derivante dall’irrogazione di sanzioni, nella specie conseguenti ad imposte non armonizzate;”. Le Sezioni Unite di Cassazione Civile con sentenza n.2320/2020 hanno osservato, sull’argomento, come non si possa ritenere ammissibile il cumulo di garanzie e che : “…… l’Amministrazione non possa cautelarsi due volte, pur se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito del contribuente e cioè che essa possa emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia (cauzione, o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che sia) prestata dal contribuente ai sensi dell’art.38 bis del decreto IVA: tale duplice cautela risulta, da una parte, ingiustificata per l’Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, ed implica, dall’altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all’onere della prestazione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: il contratto autonomo di garanzia e l’importo massimo garantito

Rischi finanziari: il contratto autonomo di garanzia e l’importo massimo garantito

Un contratto di appalto pubblico per la costruzione di un fabbricato di case veniva risolto per inadempimento del soggetto appaltatore (ATI verticale e coobbligati) e l’Ente appaltante per l’escussione della polizza fideiussoria, a prima richiesta, da parte dell’Assicuratore, qualora non spontanea, ne otteneva il decreto ingiuntivo. Secondo la Corte di merito, trattandosi di “contratto autonomo di garanzia”, non potevano essere sollevate eccezioni sull’incameramento della garanzia, tranne quelle derivanti da dolo, ma l’ATI ed i coobbligati eccepivano la nullità della garanzia per mancata indicazione del massimo importo garantito. Sul tema, Cass. civ. n.26483/2024 ha ricordato che per quanto concerne la c.d. “fideiussione omnibus” estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni è “… stato chiarito che l’art.1938 cod. civ. prevede la necessità d’indicare l’importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, …….., come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall’art.10 della legge n.154 del 1992”. Il tutto, in considerazione dell’indeterminabilità dell’oggetto della fideiussione. (vds. Cass. Civ. n.2492/2017). La S.C., pertanto, ha affermato che non è necessario prevedere, anche, nel “contratto autonomo di garanzia” un importo massimo garantito, stante che la garanzia riguarda le obbligazioni … Continua a leggere...
Rischi finanziari: polizza fideiussoria – contratto autonomo di garanzia anche in assenza delle clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”

Rischi finanziari: polizza fideiussoria – contratto autonomo di garanzia anche in assenza delle clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”

In relazione ad una polizza fideiussoria, la ricorrente in Cassazione, contestava che il giudice di appello non avesse esaminato un articolo delle condizioni generali ove, oltre alla denominazione di “polizza fideiussoria” non vi erano riportate le espressioni di tipiche del contratto autonomo di garanzia quali “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, ma la previsione che il pagamento della garanzia avvenisse «dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso». Pertanto, ritenendo applicabili sia il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevista dall’art.1944 c.c. nonché la decadenza prevista dall’art.1957 c.c. espressamente indicata in polizza. La Cassazione Civile con sentenza n.15091/2021, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che in materia di contratto autonomo di garanzia, l’assenza dell’accessorietà della garanzia può derivarsi, in difetto delle espressioni “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, anche dal tenore dell’accordo. In particolare, “.. la presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l’effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al … Continua a leggere...
Rischi finanziari: le garanzie doganali – decreto legislativo 26 settembre 2024 n.141

Rischi finanziari: le garanzie doganali – decreto legislativo 26 settembre 2024 n.141

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n.141 Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. ESTRATTO “Art. 45.- Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali 1. L’Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni. 2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall’articolo 46. 3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo. Art. 46. – Interessi sul pagamento dilazionato 1. L’agevolazione del pagamento dilazionato di cui all’articolo 45, comma 2, comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al … Continua a leggere...
Rischi finanziari: finanziamento pubblico – escussione polizza fideiussoria

Rischi finanziari: finanziamento pubblico – escussione polizza fideiussoria

Il Ministero dello Sviluppo economico ricorreva in Cassazione a fronte della decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto non escutibile la polizza fideiussoria, in mancanza della preventiva emanazione del decreto di revoca del finanziamento concesso.
Il caso atteneva l’erogazione di agevolazioni concesse ai sensi dell’art.3 della Legge n.488/1992 e la controversia atteneva l’interpretazione delle clausole di detta polizza fideiussoria. In estrema sintesi, il Ministero riteneva che l’adozione del provvedimento formale di revoca di concessione del contributo è solo un presupposto alla escussione della polizza, ma non costituisce condizione necessaria all’obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Il sistema normativo prevedeva l’erogazione delle agevolazioni, previa prestazione di idonea garanzia, anche, mediante una polizza assicurativa di importo pari a quella che sarebbe stata la cauzione che doveva essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La Cassazione Civile n.2132/2022, sul tema, ha ricordato come la medesima controversia fosse stata già decisa da Cass. civ. n.3980/2015, per cui: “Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n.415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n.488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa … Continua a leggere...