Codice dei contratti pubblici: le polizze assicurative

Codice dei contratti pubblici: le polizze assicurative

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n.36 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (pubblicato nel S.O. n. 12 relativo alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023). Aggiornato dal D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N.209 QUADRO SINOTTICO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE Art.53, D.lgs. n.36/2023 – Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive ” …. 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento. 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106, D.lgs. n.36/2023) 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale. 4-bis.Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, D.lgs. n.36/2023 e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2, D.lgs. … Continua a leggere...
Rischi finanziari: delibera ANAC per la verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie

Rischi finanziari: delibera ANAC per la verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DELIBERA N.606 del 19 dicembre 2023 Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n.36 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Visto L’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) secondo cui l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura che può essere costituita, a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione. Visto L’articolo 106, comma 3, del codice appalti, secondo cui la garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Visto Il richiamato articolo 106, comma 3, ai sensi di … Continua a leggere...
Rischi finanziari: le necessarie attenzioni per le garanzie finanziarie

Rischi finanziari: le necessarie attenzioni per le garanzie finanziarie

Con congiunto documento, IVASS, Banca d’Italia, ANAC e Agcm, hanno evidenziato diverse criticità in tema di garanzie fideiussorie prestate a favore delle pubbliche amministrazioni o per altri beneficiari. Le garanzie finanziarie sono, in genere, costituite da: una cauzione reale (deposito di una somma di denaro); da una fideiussione finanziaria (rilasciata da una banca o altro intermediario autorizzato); da una polizza assicurativa fideiussoria (emessa da una compagnia assicurativa). Trattandosi di impegni finanziari, spesso, d’importo elevato e di lunga durata, anche, per rischi complessi, le banche, le società finanziarie e le compagnie assicurative italiane sono caute e selettive nel prestare dette garanzie con la conseguenza di lasciare campo aperto a soggetti garanti non legittimati ad operare. L’esperienza storica ha riscontrato il rilascio di garanzie false o con difficile se non impossibile possibilità di escussione (a causa dell’insolvenza del garante stesso) nonché con l’applicazione di clausole non chiare che comportano pretestuose opposizioni all’efficacia della garanzia. I suggerimenti degli Organi di vigilanza Il primo aspetto attiene la verifica che la garanzia sia rilasciata da un soggetto legittimato. A) Intermediari bancari e finanziari (Fonti normative: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione) Circolare n. … Continua a leggere...