Fondi pensione e polizze vita: legittima l’acquisizione dei dati del beneficiario, anche, da terzi

Fondi pensione e polizze vita: legittima l’acquisizione dei dati del beneficiario, anche, da terzi

La Corte di Cassazione Civile n.39531/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “È legittima l’ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l’interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall’aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius”. “Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei «fondi pensione» costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, attesa la loro causa o finalità riconducibile al genus previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria” (Cass. civ. n.6928/2018; Cass. pen. n.13660/2020). Il “..sistema pensionistico si divide in due grandi settori, la previdenza obbligatoria e quella complementare, quest’ultima progressivamente affiancatasi a quella obbligatoria: i sistemi pensionistici si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in sistemi «a ripartizione» e «a capitalizzazione»; la riforma organica del sistema della previdenza complementare fu realizzata con il d.lgs. 5 dicembre 2005 n.252 “ (Cass. civ. n.477/2015). La legge, inoltre, ha disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione dell’aderente al fondo e … Continua a leggere...
Previdenza complementare: portabilità e riscatto

Previdenza complementare: portabilità e riscatto

La Corte di Cassazione civile n.16279/2023 ha ripercorso la disciplina delle forme pensionistiche complementari, collocate nell’alveo dell’art.38 Cost. che trova il suo attuale referente normativo nel D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e si é soffermata sulla facoltà di “riscatto” e “portabilità” della posizione previdenziale. Per quanto concerne l’adesione a dette forme pensionistiche, l’art.1, comma 2, D.Lgs. n.252/2005 prevede che «l’adesione alle forme pensionistiche complementari… è libera e volontaria» mentre il successivo art.3, comma 1, D.l.gs. n.252/2005 stabilisce le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale. Come noto, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (art.8, comma 1, D.Lgs. n.252/2005), che comporta l’adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), b), D.Lgs. n.252/2005. Queste sono le risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall’art.6, D.Lgs. n.252/2005 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art.11, D.Lgs. n.252/2005. Osserva la S.C. che “La rigidità degli effetti conseguenti all’adesione al Fondo, previsti dall’art.11 del D.Lgs. 252/05 (che vincola la partecipazione … Continua a leggere...
Fondo previdenza complementare: l’applicazione dell’imposta

Fondo previdenza complementare: l’applicazione dell’imposta

In tema di Fondi di previdenza integrativa e del rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, Cass. civ. n.139/2024 ne ripercorre i principi giuridico-fiscali. Ricorda la S.C. che “il meccanismo impositivo di cui all’art.6 della l. n.482 del 1985 (che prevede l’aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale …………………. da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale.”. Come già espresso da Cass. civ. n.13642/2011, inoltre, “..per “rendimento del capitale” deve intendersi, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”…….natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, “verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia … Continua a leggere...
Legge di bilancio 2024: il Fondo di Garanzia Assicurativo Vita

Legge di bilancio 2024: il Fondo di Garanzia Assicurativo Vita

LEGGE 30 dicembre 2023, n.213. 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (Supplemento ordinario n. 40/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n.303) *** ESTRATTO “113. Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo il capo VI è inserito il seguente: CAPO VI-bis
 FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA Art. 274-bis. – (Definizioni) – 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274-sexies, comma 1; b) “prestazioni protette”: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) “imprese aderenti”: le imprese di assicurazione indicate all’articolo 274-ter, commi 1 e 2; d) “intermediari aderenti”: gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, cod.ass. indicati all’articolo 274-ter, comma 1; e) “aderenti”: le … Continua a leggere...