Fondi pensione e polizze vita: legittima l’acquisizione dei dati del beneficiario, anche, da terzi

La Corte di Cassazione Civile n.39531/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “È legittima l’ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l’interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall’aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius”. “Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei «fondi pensione» costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, attesa la loro causa o finalità riconducibile al genus previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria” (Cass. civ. n.6928/2018; Cass. pen. n.13660/2020). Il “..sistema pensionistico si divide in due grandi settori, la previdenza obbligatoria e quella complementare, quest’ultima progressivamente affiancatasi a quella obbligatoria: i sistemi pensionistici si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in sistemi «a ripartizione» e «a capitalizzazione»; la riforma organica del sistema della previdenza complementare fu realizzata con il d.lgs. 5 dicembre 2005 n.252 “ (Cass. civ. n.477/2015). La legge, inoltre, ha disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione dell’aderente al fondo e … Continua a leggere...