Come funziona il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Come funziona il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Con Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si indica un fondo operativo, esistente dal 1971 e istituito con la Legge 990/1969. Mediante tale fondo il legislatore ha voluto assicurare l’ottenimento di un risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti che hanno l’obbligo di assicurazione. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è gestito, secondo l’art.285 del Codice delle Assicurazioni da Consap. A vigilare sull’operato di Consap c’è il Ministero dello Sviluppo Economico. Le compagnie assicurative autorizzate all’esercizio devono versare a CONSAP, una somma variabile, che dipende dal premio versato da ogni consumatore. All’interno dell’art.283 cod. ass. sono proposte tutte le ipotesi in virtù delle quali è possibile ricorrere al F.G.V.S.. In particolare, l’articolo prevede il ricorso al Fondo se l’incidente è causato da veicolo o natante: – non identificato; – non assicurato; – assicurato presso una compagnia operante su territorio italiano che al momento dell’incidente è in stato di liquidazione coatta oppure vi è posta in seguito; – che circola contro la volontà del proprietario, dell’acquirente o dell’usufruttuario o di chi lo ha in locazione finanziaria; – inviato sul territorio italiano da un Paese che fa parte dello Spazio economico europeo. L’incidente deve essersi verificato … Continua a leggere...
F.G.V.S.: l’assicuratore designato è obbligato diretto

F.G.V.S.: l’assicuratore designato è obbligato diretto

La Corte di Cassazione Civile n.6883/2019 ha riaffrontato il tema dell’assicurazione obbligatoria dei danni da circolazione di veicoli attinente il Fondo di garanzia per le vittime della strada – F.G.V.S. (art.285 del Codice delle Assicurazioni), tornando ad affermare che l’impresa designata, ai sensi dell’art.286 del Codice delle assicurazioni private, assume in proprio l’obbligazione diretta nei confronti della vittima, quale soggetto passivo del rapporto processuale e sostanziale, sia dell’azione risarcitoria che dell’azione esecutiva. Come previsto, infatti, dall’art.287, comma 3, Codice Assicurazioni) “L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello”, l’assicuratore designato paga in nome proprio il debito proprio, sebbene il pagamento sia effettuato nell’interesse del F.G.V.S.. Pertanto, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danneggiato può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del F.G.V.S. prospettando la “non identificabilità” del veicolo che ha cagionato il sinistro. L’azione diretta è dunque svolta dal danneggiato nei confronti dell’impresa designata. “ Non vi è litisconsorzio necessario con la Consap, che può intervenire ad adiuvandum nel giudizio, anche in appello (art.287, comma 3 e 294, … Continua a leggere...
Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

La disciplina delle forme pensionistiche complementari, nell’ambito dell’art.38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria, trova riferimento normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, in attuazione della legge-delega n.243 del 2004, che ha operato una riforma organica del settore. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente o anche attraverso il conferimento del t.f.r. maturando (art.8, comma 1, d.lgs. n.252/2005). Queste risorse vengono gestite dai Fondi, secondo le modalità previste dall’art.6, d.lgs. n.252/2005 e costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art.11, d.lgs. n.252/2005. L’adesione al fondo, vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo circa la possibilità di riscatto della posizione individuale, ai sensi dell’art.14, comma 1, d.lgs. n.252/2005 nonché la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma dell’art.11, comma 7, d.lgs. n.252/2005). Con l’art.14, comma 6, d.lgs. n.252/2005 si prevede, infine, la cd. “portabilità” dell’intera posizione individuale e cioè la facoltà del suo trasferimento ad un’altra forma di previdenza complementare. Il tema affrontato dal Cass. civ. n.17704/2022 attiene la questione della … Continua a leggere...