Come funziona il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Come funziona il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Con Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si indica un fondo operativo, esistente dal 1971 e istituito con la Legge 990/1969. Mediante tale fondo il legislatore ha voluto assicurare l’ottenimento di un risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti che hanno l’obbligo di assicurazione. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è gestito, secondo l’art.285 del Codice delle Assicurazioni da Consap. A vigilare sull’operato di Consap c’è il Ministero dello Sviluppo Economico. Le compagnie assicurative autorizzate all’esercizio devono versare a CONSAP, una somma variabile, che dipende dal premio versato da ogni consumatore. All’interno dell’art.283 cod. ass. sono proposte tutte le ipotesi in virtù delle quali è possibile ricorrere al F.G.V.S.. In particolare, l’articolo prevede il ricorso al Fondo se l’incidente è causato da veicolo o natante: – non identificato; – non assicurato; – assicurato presso una compagnia operante su territorio italiano che al momento dell’incidente è in stato di liquidazione coatta oppure vi è posta in seguito; – che circola contro la volontà del proprietario, dell’acquirente o dell’usufruttuario o di chi lo ha in locazione finanziaria; – inviato sul territorio italiano da un Paese che fa parte dello Spazio economico europeo. L’incidente deve essersi verificato … Continua a leggere...
Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

La disciplina delle forme pensionistiche complementari, nell’ambito dell’art.38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria, trova riferimento normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, in attuazione della legge-delega n.243 del 2004, che ha operato una riforma organica del settore. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente o anche attraverso il conferimento del t.f.r. maturando (art.8, comma 1, d.lgs. n.252/2005). Queste risorse vengono gestite dai Fondi, secondo le modalità previste dall’art.6, d.lgs. n.252/2005 e costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art.11, d.lgs. n.252/2005. L’adesione al fondo, vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo circa la possibilità di riscatto della posizione individuale, ai sensi dell’art.14, comma 1, d.lgs. n.252/2005 nonché la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma dell’art.11, comma 7, d.lgs. n.252/2005). Con l’art.14, comma 6, d.lgs. n.252/2005 si prevede, infine, la cd. “portabilità” dell’intera posizione individuale e cioè la facoltà del suo trasferimento ad un’altra forma di previdenza complementare. Il tema affrontato dal Cass. civ. n.17704/2022 attiene la questione della … Continua a leggere...
Previdenza complementare: il rendimento netto e l’aliquota fiscale

Previdenza complementare: il rendimento netto e l’aliquota fiscale

In tema di erogazione di una prestazione previdenziale complementare, con disponibilità del Fondo e con contribuzione a carico dei singoli aderenti ed assoggettabilità della relativa capitalizzazione alla medesima aliquota applicata al T.F.R. ai sensi dell’art.17, comma 2, T.U.I.R., la Cassazione Civile n.23970/2022 ne ha ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale. Già, Cass. civ. n.23520/2012 aveva stabilito che la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art.6 della legge 26 settembre 1985, n.482, debba essere applicata solo sulle somme rivenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato (Cass. civ. n.13642/2011). Pertanto il problema da risolvere è quello di individuare tale “rendimento netto”. L’elaborazione della corte di legittimità ha ritenuto che tale nozione debba essere individuata negli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, da parte del Fondo ( tra le varie, Cass. civ. n.29583/2011; Cass. civ. n.280/2012; Cass. civ. n.5376/2012; Cass. civ. n.8320/2012; Cass. civ. n.7724/2013; Cass. civ. n.7728/2013; Cass. civ. n.12491/2013; Cass. civ. n.12496/2013; Cass. civ. n.22492/2013; Cass. civ. n.22950/2013; Cass. civ. n.3132/2014; Cass. civ. n.6380/2014; Cass. civ. n.8310/2014; Cass. civ. n.1977/2015; Cass. civ. n.10604/2015; Cass. civ. n.720/2017) con la precisazione che l’assoggettamento di detto “rendimento” al più favorevole trattamento … Continua a leggere...
I fondi di previdenza complementare ed obbligatori

I fondi di previdenza complementare ed obbligatori

In tema di fondi di previdenza integrativi/complementari e le differenze con gli obbligatori, la Cassazione Civile n.8515/2023 ha chiarito che la riformata disciplina dei fondi di previdenza complementare é di natura contributiva in relazione ai versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi. (Cass. civ. n.2406/2022). Come già affermato dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.4784/2015, “la differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contractu)” risiede nelle tutele del primo a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che rappresentano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari (nel quale non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni). La natura privatistica della c.d. “previdenza integrativa o complementare” é finalizzata a garantire ai futuri pensionati un reddito ulteriore rispetto a quello garantito dalla previdenza obbligatoria e ciò emerge dal meccanismo di adesione che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro. I versamenti, quindi, a favore dei fondi di previdenza integrativa non producono un immediato vantaggio del lavoratore, ma rappresentano un accantonamento (non direttamente corrisposto) … Continua a leggere...
L’acquirente dell’immobile può chiedere i danni al conduttore del precedente locatore

L’acquirente dell’immobile può chiedere i danni al conduttore del precedente locatore

Una società, divenuta proprietaria di un fondo rustico con annessi fabbricati, nel risolvere il contratto di affitto con il conduttore del precedente proprietario, chiedeva il risarcimento dei danni agli impianti, causati dalla mancata vigilanza e custodia da parte del conduttore stesso. Il nuovo proprietario del fondo, vistosi negato il risarcimento nel contenzioso di merito, motivato dal fatto che i danni erano avvenuti in un momento anteriore all’acquisto del fondo stesso, ricorreva in sede di legittimità e Cass. civ. n.10203/2023 sul caso, ha affermato che: “..l’acquirente della cosa locata (finanche quando la compravendita sia successiva alla scadenza della locazione) subentra nelle azioni che spettano all’originario locatore per gli adempimenti cui il conduttore sia ancora tenuto, sicché può chiedere il risarcimento dei danni da deterioramento ancorché verificatisi prima della vendita, siano esistenti a tale momento; ….”. (vds. Cass. civ. n.19442/2008; Cass. civ. n.7099/2015).
Previdenza complementare: portabilità e riscatto

Previdenza complementare: portabilità e riscatto

La Corte di Cassazione civile n.16279/2023 ha ripercorso la disciplina delle forme pensionistiche complementari, collocate nell’alveo dell’art.38 Cost. che trova il suo attuale referente normativo nel D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e si é soffermata sulla facoltà di “riscatto” e “portabilità” della posizione previdenziale. Per quanto concerne l’adesione a dette forme pensionistiche, l’art.1, comma 2, D.Lgs. n.252/2005 prevede che «l’adesione alle forme pensionistiche complementari… è libera e volontaria» mentre il successivo art.3, comma 1, D.l.gs. n.252/2005 stabilisce le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale. Come noto, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (art.8, comma 1, D.Lgs. n.252/2005), che comporta l’adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), b), D.Lgs. n.252/2005. Queste sono le risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall’art.6, D.Lgs. n.252/2005 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art.11, D.Lgs. n.252/2005. Osserva la S.C. che “La rigidità degli effetti conseguenti all’adesione al Fondo, previsti dall’art.11 del D.Lgs. 252/05 (che vincola la partecipazione … Continua a leggere...
Fondo previdenza complementare: l’applicazione dell’imposta

Fondo previdenza complementare: l’applicazione dell’imposta

In tema di Fondi di previdenza integrativa e del rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, Cass. civ. n.139/2024 ne ripercorre i principi giuridico-fiscali. Ricorda la S.C. che “il meccanismo impositivo di cui all’art.6 della l. n.482 del 1985 (che prevede l’aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale …………………. da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale.”. Come già espresso da Cass. civ. n.13642/2011, inoltre, “..per “rendimento del capitale” deve intendersi, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”…….natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, “verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia … Continua a leggere...
Legge di bilancio 2024: il Fondo di Garanzia Assicurativo Vita

Legge di bilancio 2024: il Fondo di Garanzia Assicurativo Vita

LEGGE 30 dicembre 2023, n.213. 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (Supplemento ordinario n. 40/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n.303) *** ESTRATTO “113. Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo il capo VI è inserito il seguente: CAPO VI-bis
 FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA Art. 274-bis. – (Definizioni) – 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274-sexies, comma 1; b) “prestazioni protette”: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) “imprese aderenti”: le imprese di assicurazione indicate all’articolo 274-ter, commi 1 e 2; d) “intermediari aderenti”: gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, cod.ass. indicati all’articolo 274-ter, comma 1; e) “aderenti”: le … Continua a leggere...
La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

In relazione alle responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, pur considerando che trattasi di attività pericolosa, l’art.2050 c.c. si riferisce esclusivamente a chi esercita l’attività pericolosa (e non già al soggetto che ha affidato tale attività ad un terzo in base ad un rapporto caratterizzato dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore). Da tale premessa, la Cassazione Civile n.4654/2024 ha ribadito quanto già affermato da Cass. civ. n.7027/2021 e Cass. civ. n.6296/2013, confermando il seguente principio: “La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art.840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo – in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la … Continua a leggere...