Il contratto assicurativo: la conclusione ed il pagamento tardivo del premio

La Corte di Cassazione Civile n.38216/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 1901 c. c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio”. La giurisprudenza di legittimità ha già ripetutamente affermato che “ nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art.1901 cod. civ., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo.”, per cui: “-) se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc;” cioè dal momento del pagamento del premio e non con effetto retroattivo;
“ -) se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.” La tardiva accettazione del premio, quindi, non costituisce una rinunzia, da parte dell’assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto. Qualora l’assicuratore, invece, dovesse rinunciare agli effetti della sospensione, questa deve avvenire in modo espresso oppure, se in modo … Continua a leggere...