Olio sulla strada: se fortuito non c’è responsabilità

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune a seguito di accertamento che una macchia d’olio presente sul manto stradale, causa di un incidente, si era appena formata per cui l’ente preposto e custode della strada non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo. Un caso fortuito. La Cassazione civile n.4963/2019 ha confermato e ribadito i principi in tema di responsabilità da cose in custodia: “a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art.2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima; c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno … Continua a leggere...