Olio sulla strada: se fortuito non c’è responsabilità

Olio sulla strada: se fortuito non c’è responsabilità

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune a seguito di accertamento che una macchia d’olio presente sul manto stradale, causa di un incidente, si era appena formata per cui l’ente preposto e custode della strada non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo. Un caso fortuito. La Cassazione civile n.4963/2019 ha confermato e ribadito i principi in tema di responsabilità da cose in custodia: “a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art.2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima; c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno … Continua a leggere...
La caduta dal motorino per una buca stradale

La caduta dal motorino per una buca stradale

Come ricordato da Cass. civ. n.4051/2023, nel caso di caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile, considerato che la sconnessione può determinare la caduta del passante, e nemmeno imprevenibile, poiché é possibile rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente. Non è idoneo affermare, semplicemente, la condotta colposa del danneggiato per interrompere il nesso causale poiché la condotta del danneggiato può rilevare unicamente se integra il caso fortuito. La responsabilità del custode di una strada si gioca, quindi, sul piano di un accertamento di tipo causale e cioè se la buca stradale avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato. Per accertare la responsabilità del custode della strada si deve procedere, ai sensi dell’art.2051 c.c. e non si può considerare fortuita la caduta se non dimostrando che la condotta del danneggiato presenti, anche, caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il custode, pertanto, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può … Continua a leggere...