Cos’è il caso fortuito nei danni da insidie stradali?

Cos’è il caso fortuito nei danni da insidie stradali?

L’art.2051 del Codice Civile sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il “caso fortuito”. La norma prevede che il soggetto, per il fatto di trovarsi nella condizione di controllare i pericoli della cosa custodita, risponde dei danni dalla stessa arrecati, per la sola sussistenza del nesso di causa con il fatto dannoso. L’unico caso in cui il custode può andare esente da responsabilità è la prova del caso fortuito, ovvero di un evento in grado d’interrompere il suddetto nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno. In caso d’insidie stradali, l’ente custode della pubblica via, può quindi essere esente da responsabilità, nel danno derivante dalla cosa in custodia, solo se riesce a dimostrare che l’evento dannoso era del tutto imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Deve trattarsi in sostanza di un evento totalmente fuori dal controllo dell’ente, che neppure attraverso un’attività di manutenzione costante, diligente e immediata, avrebbe potuto evitare, visto che è stato in grado di esplicare la sua potenzialità offensiva, prima che il custode potesse intervenire ed evitare il danno. Ora, poiché la norma richiede la prova positiva del caso fortuito, l’ente ha la … Continua a leggere...
Cos’è la forza maggiore?

Cos’è la forza maggiore?

La forza maggiore è una forza esterna che determina un soggetto a compiere una certa azione, senza che costui vi si possa opporre. Santoro la definisce come “un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza”. Dal punto di vista normativo, la forza maggiore è contemplata dall’art.45 c.p., secondo il quale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.” Come si evince dalla lettura della norma quindi, al pari del caso fortuito la forza maggiore rappresenta una causa di esclusione della colpevolezza da cui discende la non punibilità del soggetto agente. Per chiarezza pertanto occorre distinguere, precisando che per caso fortuito si intende quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce all’improvviso nell’azione del soggetto agente, mentre per forza maggiore si fa riferimento a un evento della natura o del fatto dell’uomo imprevedibile o, pur se prevedibile, impossibile da impedire. La forza maggiore quindi assume un carattere più oggettivo poiché non contempla la possibilità, per l’agente, di superarla. La distinzione tra i due concetti non solo non è lieve, ma si riflette nel contenuto, … Continua a leggere...
Fenomeni meteorologici: insufficienti misure della P.A.

Fenomeni meteorologici: insufficienti misure della P.A.

Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si é esclusa l’ipotesi del “caso fortuito o della forza maggiore” invocabile dal custode, quale esimente della propria responsabilità, in presenza di fenomeni meteorologici, anche, di particolare forza e intensità, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle misure adottate (nel nostro caso, da un Comune), volte ad evitarne l’accadimento, in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche. Così si è pronunciata la Cassazione civile n.8466/2020 in relazione ad un danno da allagamento da fenomeno metereologico, occorso ad un privato, ove l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare “caso fortuito o forza maggiore” idonei ad escludere la responsabilità del custode (il Comune) per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento. E’ necessario, pertanto, distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima e solamente in quest’ultima ipotesi si potrà configurare il “caso fortuito”. In relazione, poi, alla prova del danno, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato, è … Continua a leggere...
Rete fognaria: il nubifragio è un’esimente

Rete fognaria: il nubifragio è un’esimente

Il carattere eccezionale del “nubifragio” non poteva essere contenuto adeguatamente da nessuna conduttura fognaria. Con questa valutazione complessiva, la Corte di merito rigettava la richiesta di risarcimento del danno verso il Comune, da parte di una carrozzeria che aveva subito un “catastrofico allagamento” cagionato, secondo la ricorrente, dall’inadeguatezza del sistema fognario di smaltimento delle acque piovane (ex artt.2043 e 2051 del cod. civ.). La Cassazione civile n.4177/2020 prendeva atto di tale decisione e seppur altri fenomeni simili si fossero già verificati in altre occasioni e segnalati al Comune, la Corte di merito aveva ritenuto che “in presenza di un nubifragio di tale portata, qualunque rete fognaria non avrebbe retto anche se fosse stata potenziata e la riprova dell’adeguatezza della fognatura, al deflusso normale delle acque piovane, è dato dalla circostanza che fatti analoghi e di simile portata non si sono ripetuti”. Veniva, pertanto, ricondotto il fenomeno causativo del danno “.. nella ristretta cornice dell’esimente del “caso fortuito”, in grado di interrompere il nesso causale tra fatto addebitato alla pubblica amministrazione (inadeguatezza della rete fognaria a contenere fenomeni atmosferici) ed evento dannoso (allagamento dell’officina), con argomentazioni che si dimostrano del tutto coerenti con la ricostruzione della vicenda, fondata su una indagine peritale … Continua a leggere...
Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

In tema di custodia delle reti elettriche, nel caso in specie di “tralicci”, la Cassazione Civile n.22839/2017 ha affermato il seguente principio di diritto «ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’art.2051 cod.civ. , è necessario che all’astratta “competenza” giuridica sulla res – quale titolo di attribuzione del “potere di governo” sulla cosa medesima (ossia, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa) – corrisponda una disponibilità materiale o di fatto della stessa res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere” su di essa. Ne consegue che, in base all’assetto e alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina originaria recata dal d.lgs. n.79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso decreto) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica”, ai fini dell’applicazione dell’art.2051 cod. civ., deve ritenersi il “Titolare” della rete stessa (nella specie, Terna S.p.A. rispetto al traliccio …..) – ossia il proprietario che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima -, e non già il Gestore della rete (nella specie, GRTN S.p.A., poi GSE S.p.A.), che non ha un potere diretto … Continua a leggere...
La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

Come ribadito dalla Cassazione civile n.25454/2020 il principio giurisprudenziale consolidato afferma che “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”, sicché “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. civ. n.20305/2019; Cass. civ. n.20070/2017; Cass. civ. n.4799/2013; Cass. civ. n.7766/2010; Cass. civ. n.5273/2008; Cass. civ. n.752/2000; Cass. civ. n.4118/1995 ). Ricorda, infine la S.C. che “la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile è insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione” sicché la “esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilità impone [ ..] di ritenere che — in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, … Continua a leggere...
Le responsabilità dell’albergatore

Le responsabilità dell’albergatore

Come indicato dalla Cassazione Civile, il “contratto di albergo” “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”. (ex multis, Cass. civ. n.707/2002). Trattasi, quindi, di un contratto di tipo misto in quanto riassume in sé più e diverse prestazioni coordinate e collegate in funzione di un servizio unitario, seppur regolate dalle relative norme riconducibili al tipo di prestazione svolta, ad esempio: – godimento dell’unità abitativa (alloggio/locazione, ex artt.1022 e ss c.c. ; art.1571 e ss c.c.); – somministrazione di cibo e bevande (ex Legge 25 agosto 1991, n.287, art.5); – prestazione di servizi extra-alberghieri (prestazione d’opera, ex art.2222 c.c.); – deposito delle cose portate o consegnate in albergo (deposito e/o custodia, ex artt.1783 e ss. c.c. e art.2051 c.c.); – trasporto (es. trasporto organizzato da e per l’albergo, ex art.1678 e ss c.c.); – parcheggio (es. auto nel garage dell’albergo, ex art.1322 c.c.; artt.1766 e ss c.c., art.1785 quinques c.c.); etc. (vds. ex multis, Cass. civ. n.1150/2005; Cass. civ. n.19769/2003; Cass. civ. n.9662/2000). Al contratto di albergo, inoltre, … Continua a leggere...
Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Un complesso turistico era stato realizzato a seguito di una convenzione comunale per l’attuazione e realizzazione di un progetto di lottizzazione che prevedeva la realizzazione di strade, fognature e sottofondo, da parte della società costruttrice, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale. A seguito di forti precipitazioni, le acque meteoriche erano esondate dai canali di scolo e sgrondo, siti nei terreni circostanti del complesso turistico e unitamente a quelle che avevano allagato le campagne ed erano defluite sulla strada comunale, avevano danneggiato il complesso e relativi appartamenti. I danneggiati, ricorrenti in Cassazione civile, invocavano le responsabilità sia del costruttore per aver realizzato il complesso in una zona notoriamente soggetta allo scorrimento delle acque ed in assenza di adeguate soluzioni costruttive, sia dell’amministrazione comunale, quale ente proprietario e gestore delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade limitrofe. La Cassazione Civile n.4588/2022 nell’accogliere il ricorso, ripercorreva le tematiche della responsabilità civile, di cui all’art. 2051 c.c., in tema di custodia dell’Ente e relativa responsabilità civile per danni da cose in custodia. La giurisprudenza ha stabilito con Cass. civ. n.2477/2018 e Cass. civ. n.2483/2018 che: “a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da … Continua a leggere...
La caduta dal motorino per una buca stradale

La caduta dal motorino per una buca stradale

Come ricordato da Cass. civ. n.4051/2023, nel caso di caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile, considerato che la sconnessione può determinare la caduta del passante, e nemmeno imprevenibile, poiché é possibile rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente. Non è idoneo affermare, semplicemente, la condotta colposa del danneggiato per interrompere il nesso causale poiché la condotta del danneggiato può rilevare unicamente se integra il caso fortuito. La responsabilità del custode di una strada si gioca, quindi, sul piano di un accertamento di tipo causale e cioè se la buca stradale avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato. Per accertare la responsabilità del custode della strada si deve procedere, ai sensi dell’art.2051 c.c. e non si può considerare fortuita la caduta se non dimostrando che la condotta del danneggiato presenti, anche, caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il custode, pertanto, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può … Continua a leggere...