Cos’è il caso fortuito nei danni da insidie stradali?
L’art.2051 del Codice Civile sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il “caso fortuito”. La norma prevede che il soggetto, per il fatto di trovarsi nella condizione di controllare i pericoli della cosa custodita, risponde dei danni dalla stessa arrecati, per la sola sussistenza del nesso di causa con il fatto dannoso. L’unico caso in cui il custode può andare esente da responsabilità è la prova del caso fortuito, ovvero di un evento in grado d’interrompere il suddetto nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno. In caso d’insidie stradali, l’ente custode della pubblica via, può quindi essere esente da responsabilità, nel danno derivante dalla cosa in custodia, solo se riesce a dimostrare che l’evento dannoso era del tutto imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Deve trattarsi in sostanza di un evento totalmente fuori dal controllo dell’ente, che neppure attraverso un’attività di manutenzione costante, diligente e immediata, avrebbe potuto evitare, visto che è stato in grado di esplicare la sua potenzialità offensiva, prima che il custode potesse intervenire ed evitare il danno. Ora, poiché la norma richiede la prova positiva del caso fortuito, l’ente ha la … Continua a leggere...