Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

La Cassazione Civile n.31204/2017 ha ripercorso e riaffermato i principi sottesi ai compiti ed alle responsabilità degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dei sindaci, dei revisori, del comitato di controllo interno, dell’organismo di vigilanza (ex d.lgs n.231/2001) delle società di capitali e del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari nelle società quotate (ex art.154-bis, d.lgs. n.58/1998). In particolar modo, per coloro che svolgono dette funzioni in società bancarie ed assicurative. Le funzioni e le responsabilità degli amministratori E’ stato definito un “sistema di controllo policentrico” al fine di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione e della diffusione di una cultura della legalità imprenditoriale. La S.C. ha osservato: “Ciò tanto più quando l’impresa rivesta peculiare interesse per il mercato, attesa la delicatezza degli interessi implicati nell’attività costituente l’oggetto sociale (come in quelle bancarie ed assicurative); inoltre, la conformazione della struttura societaria induce a particolarmente intensi doveri di controllo, proprio allorché la stessa faccia parte di un cd. gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare che detenga la maggioranza del capitale, soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli. In tutti i casi, la responsabilità omissiva del soggetto è sempre per … Continua a leggere...