Rischi finanziari: polizza fideiussoria – contratto autonomo di garanzia anche in assenza delle clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”

In relazione ad una polizza fideiussoria, la ricorrente in Cassazione, contestava che il giudice di appello non avesse esaminato un articolo delle condizioni generali ove, oltre alla denominazione di “polizza fideiussoria” non vi erano riportate le espressioni di tipiche del contratto autonomo di garanzia quali “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, ma la previsione che il pagamento della garanzia avvenisse «dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso». Pertanto, ritenendo applicabili sia il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevista dall’art.1944 c.c. nonché la decadenza prevista dall’art.1957 c.c. espressamente indicata in polizza. La Cassazione Civile con sentenza n.15091/2021, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che in materia di contratto autonomo di garanzia, l’assenza dell’accessorietà della garanzia può derivarsi, in difetto delle espressioni “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, anche dal tenore dell’accordo. In particolare, “.. la presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l’effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al … Continua a leggere...