Rischi finanziari: polizza fideiussoria – contratto autonomo di garanzia anche in assenza delle clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”

Rischi finanziari: polizza fideiussoria – contratto autonomo di garanzia anche in assenza delle clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”

In relazione ad una polizza fideiussoria, la ricorrente in Cassazione, contestava che il giudice di appello non avesse esaminato un articolo delle condizioni generali ove, oltre alla denominazione di “polizza fideiussoria” non vi erano riportate le espressioni di tipiche del contratto autonomo di garanzia quali “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, ma la previsione che il pagamento della garanzia avvenisse «dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso». Pertanto, ritenendo applicabili sia il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevista dall’art.1944 c.c. nonché la decadenza prevista dall’art.1957 c.c. espressamente indicata in polizza. La Cassazione Civile con sentenza n.15091/2021, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che in materia di contratto autonomo di garanzia, l’assenza dell’accessorietà della garanzia può derivarsi, in difetto delle espressioni “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, anche dal tenore dell’accordo. In particolare, “.. la presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l’effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al … Continua a leggere...
Rischi finanziari: finanziamento pubblico – escussione polizza fideiussoria

Rischi finanziari: finanziamento pubblico – escussione polizza fideiussoria

Il Ministero dello Sviluppo economico ricorreva in Cassazione a fronte della decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto non escutibile la polizza fideiussoria, in mancanza della preventiva emanazione del decreto di revoca del finanziamento concesso.
Il caso atteneva l’erogazione di agevolazioni concesse ai sensi dell’art.3 della Legge n.488/1992 e la controversia atteneva l’interpretazione delle clausole di detta polizza fideiussoria. In estrema sintesi, il Ministero riteneva che l’adozione del provvedimento formale di revoca di concessione del contributo è solo un presupposto alla escussione della polizza, ma non costituisce condizione necessaria all’obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Il sistema normativo prevedeva l’erogazione delle agevolazioni, previa prestazione di idonea garanzia, anche, mediante una polizza assicurativa di importo pari a quella che sarebbe stata la cauzione che doveva essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La Cassazione Civile n.2132/2022, sul tema, ha ricordato come la medesima controversia fosse stata già decisa da Cass. civ. n.3980/2015, per cui: “Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n.415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n.488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

La disciplina contestata verteva in materia di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in tema di contratti pubblici, regolata dall’art.30, comma 2, della legge n.109/1994 e dall’art.113 del d.lgs. n.163/2006, cd. Codice degli appalti (ratione temporis vigente), poiché l’assicuratore sosteneva che il Comune, a fronte del dedotto inadempimento della società garantita, non era stato in grado di giustificare il pregiudizio risentito. L’amministrazione comunale, però, non aveva escusso la polizza fideiussoria imputandola a titolo di penale e quindi al ritardo in cui era incorsa l’appaltatrice, ma semplicemente in funzione indennitaria e predeterminata dell’importo dovuto, pari al 10% dell’intero contratto. Il contratto concluso tra il Comune ed la Compagnia di assicurazione andava, quindi, ricondotto alla fattispecie dell'”assicurazione cauzionale”, di cui al ramo n.15, “cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta”, ai sensi dell’art.2, comma 3, del d.lgs. n.209/2005, per cui il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario del nocumento che gli deriva dall’inadempimento del debitore con una somma predeterminata, non necessariamente corrispondente a quella in origine dovuta, senza che il beneficiato debba provare ed allegare il danno effettivamente subito. Sul caso, la Cassazione Civile n.38193/2021 argomentava, inoltre, come la garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione, a beneficio della pubblica amministrazione, prevedesse l’escussione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria e le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria e le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia

Era stato accertato dalla Corte di merito che la polizza fideiussoria, in esame, conteneva la clausola “a semplice richiesta scritta e motivata del beneficiario“ con l’ulteriore previsione che l’obbligato era tenuto al pagamento, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione “anche in presenza di opposizione della parte contraente”. Era prevista, inoltre, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla facoltà di opporre l’eccezione di compensazione con altri crediti ed al beneficio, di cui all’art.1957 c.c.. La polizza fideiussoria, nel caso in specie, prevedeva, infine, quale unica condizione la conclusione del procedimento penale e l’individuazione dei crediti dell’amministrazione beneficiaria. La Corte d’appello, successivamente adita, aveva qualificato questo contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia. Sull’argomento, la Cassazione Civile n.19693/2022 ha ripercorso i consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità e le differenze con l’accessorietà della garanzia fideiussoria. Come già chiarito dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.3947/2010, “..il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale, ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Come ricordato da Cass. civ. n.25494/2022 , la costante giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “… la polizza fideiussoria di cui all’art.38-bis d.P.R. n.633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d’imposta” (vds. Cass. civ. n.5508/2020). Ne consegue, come rilevato da Cass. civ. n.9826/2018 e Cass. civ. n.7884/2017 , che la durata di detto contratto “è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta, ma, qualora una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione”. In assenza, quindi, di “.. un’esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l’accertamento tributario, l’obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente definiti, trattandosi di atto di autonomia privata … Continua a leggere...
Immobili da costruire: il modello standard di fideiussione

Immobili da costruire: il modello standard di fideiussione

DECRETO 6 giugno 2022, n.125 Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.122. Art.1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Con il presente regolamento e’ determinato, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, il modello standard della fideiussione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo. 2. La fideiussione puo’ essere rilasciata anche congiuntamente da piu’ garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garantimedesimi, fermo restando il vincolo di solidarieta’ nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire. 3. La fideiussione deve prevedere l’importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalita’ stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie. 4. La fideiussione e’ stipulata secondo il modello standard di cui … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria per il rimborso IVA non garantisce il versamento dell’imposta

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria per il rimborso IVA non garantisce il versamento dell’imposta

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile n.1125/2023, in tema di polizze fideiussorie previste dall’art.38-bis del d.P.R. n.633/72, hanno ribadito che la ragione di esse non sta nella sostituzione e garanzia del versamento dell’imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass. civ. n.3519/94; Cass. civ. n.8592/96; Cass. civ. n.10188/98; Cass. civ. n. 5508/20). E già stato stabilito che “… la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale. Di qui l’autonomia della garanzia, che risponde a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall’insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell’iva.” (Cass. civ. n.3947/10; Cass. civ. n.18520/2019, Cass. civ. n.18521/2019 e Cass. civ. n.18522/2019). La polizza fideiussoria prevista dall’art.38-bis del d.P.R. n.633/1972 è dunque fonte di un rapporto autonomo rispetto a quello principale (Cass. civ. n.1285/20).
Rischi finanziari: polizza fideiussoria – la condotta abusiva del creditore

Rischi finanziari: polizza fideiussoria – la condotta abusiva del creditore

La Cassazione civile n.20878/2023 ha ribadito come, nella polizza fideiussoria, qualificata come “contratto autonomo di garanzia”, l’Assicuratore/garante possa opporsi ad eventuali escussioni abusive o fraudolente del beneficiario/creditore. La Suprema Corte ha affermato che “Nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art.1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, ……. situazioni sopravvenute …. ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.”. (vds. Cass. civ. n.16345/2018; Cass. civ. n.16213/2015; Cass civ. n.15216/2012). La S.C. ha precisato che l’abusività della richiesta di … Continua a leggere...
Scoperto, franchigia e riparazione in forma specifica: limiti della garanzia assicurativa

Scoperto, franchigia e riparazione in forma specifica: limiti della garanzia assicurativa

Nell’ambito del contratto di assicurazione, come ribadito da Cass. civ. n.25743/2023, “..sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art.1341 cod. civ., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.”. (tra le altre, Cass. civ. n.23741/2009; Cass. civ. n.8235/2010; Cass. civ. n.15598/2019; Cass. civ.n.2660/2021). Si deve escludere, pertanto, che siano soggette all’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere uno scoperto in termini percentuali oppure quelle che al posto del risarcimento per equivalente prevedono l’obbligo per l’assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica (riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata) che costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del danno subìto mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restituzione allo stato originario del medesimo bene. Con tali clausole, infatti, osserva la S.C., “.. non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto … Continua a leggere...
Rischi operativi: la garanzia di buon funzionamento nell’appalto

Rischi operativi: la garanzia di buon funzionamento nell’appalto

Si stipulava un contratto di appalto per la realizzazione ed installazione di un silos per il ghiaccio e veniva prestava la garanzia di buon funzionamento per il relativo macchinario. Nella clausola di garanzia si stabiliva che “la ditta costruttrice garantisce per anni cinque la struttura e anni uno la parte meccanica, elettrica ed elettronica. La garanzia partirà a far data dal collaudo. La garanzia non é considerata valida in caso di evidenti dolo o incuria del committente” . Sulla controversia insorta tra il committente e l’appaltatore, la Cassazione civile n.29178/2023 ha ribadito le caratteristiche della “garanzia di buon funzionamento”, ex art.1512 c.c.. Detta garanzia, nell’ambito di un contratto di vendita é soggetta ad un’autonomia negoziale tra le parti e può inserirsi in riferimento al bene realizzato e fornito, anche, nel contratto di appalto. Opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta o dell’opera appaltata e dell’ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa o per vizi e difformità dell’opera appaltata ed attua, con l’assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore o del committente (vds. Cass. civ. n.23060/2009; Cass. … Continua a leggere...