Rischi finanziari: il collaudo e l’estinzione delle garanzie nell’appalto di opere pubbliche

Rischi finanziari: il collaudo e l’estinzione delle garanzie nell’appalto di opere pubbliche

In tema di appalto di opere pubbliche e di ultimazione dei lavori per la conclusione del collaudo, Cass. civ. n.23113/2022 ha osservato come occorra distinguere tra la fattispecie del ritardo nel collaudo e la diversa ipotesi della responsabilità dell’impresa per i vizi dei lavori commessi, che esclude il diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia (Cass. civ. n.7194/2019). I crediti dell’appaltatore di opera pubblica sono comunque esigibili, anche, in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto e non potendo ritardare, senza limite, le determinazioni per l’accettazione dell’opera, paralizzando così i diritti dell’altro contraente e violando le regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti, quindi, i termini contrattuali, grava sul committente l’onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all’impresa (Cass. civ. n.5744/2022). In tema di contratto d’appalto, inoltre, la consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell’art.1665, comma 3, c.c.) liberano l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art.1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. civ. n.11/2019). In ogni caso, continua … Continua a leggere...
Rischi finanziari: le fideiussioni per l’energia elettrica da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas

Rischi finanziari: le fideiussioni per l’energia elettrica da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) in data 31 Gennaio 2022, mediante il “Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 “, ha illustrato le regole operative circa l’“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici ed a gas residuati dei processi di depurazione”, con riferimento alla partecipazione alle procedure competitive di Registro ed Asta al ribasso per la selezione dei progetti rientranti nei contingenti di potenza incentivabile previsti dallo stesso decreto. Nel medesimo Regolamento sono state specificate le caratteristiche della cauzione provvisoria e definitiva nei casi in cui le stesse siano costituite rispettivamente sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale infruttifero. Dal 2013 i bandi GSE prevedono il rilascio di una fideiussione provvisoria ed di una definitiva che presentano una clausola tipica dei “contratti autonomi di garanzia” . Caratteristiche generali delle fideiussioni provvisoria e definitiva Le cauzioni, provvisoria e definitiva, che i Soggetti Responsabili: –  degli impianti iscritti ai Registri, dei Gruppi A, A-2 e B e con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento); – degli impianti iscritti alle Aste e dei Gruppi A e B; … Continua a leggere...
Codice dei contratti pubblici: le polizze assicurative

Codice dei contratti pubblici: le polizze assicurative

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n.36 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (pubblicato nel S.O. n. 12 relativo alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023). Aggiornato dal D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N.209 QUADRO SINOTTICO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE Art.53, D.lgs. n.36/2023 – Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive ” …. 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento. 3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106, D.lgs. n.36/2023) 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale. 4-bis.Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, D.lgs. n.36/2023 e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2, D.lgs. … Continua a leggere...
Rischi finanziari: il rimborso del costo della fideiussione IVA

Rischi finanziari: il rimborso del costo della fideiussione IVA

La giurisprudenza di legittimità, come ricordato da Cass. civ. n.23724/2023, ha già avuto occasione di stabilire che “.. l’art.8, comma 4, L. n.212/2000 che impone all’amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi (quando l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata), comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l’espressione «ha dovuto richiedere» si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).” (vds. Cass. civ. n.16409/2015; Cass. civ. n.22720/2020). In tema di IVA, pertanto, ”.. il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ……… di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, … Continua a leggere...
Rischi finanziari: l’escussione della fideiussione nello stato di avanzamento dei lavori

Rischi finanziari: l’escussione della fideiussione nello stato di avanzamento dei lavori

Come ribadito dalla Cassazione Civile n.24535/2023, un Comune committente ha il diritto di escutere la garanzia fideiussoria in proporzione all’avanzamento dei lavori, come nel caso in esame, ai sensi art.30, comma 2-ter, L. 11 febbraio 1994, n.109. La norma in questione prevede, infatti, che “la garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione”. Come già precisato (Cass. civ. n.7572/2020), detta disposizione è del tutto “inequivoca” delineando un meccanismo di progressiva riduzione dell’ammontare della garanzia in funzione dell’avanzamento dei lavori per cui, senza il benestare del committente e sul mero presupposto della consegna al garante degli stati di avanzamento, si procede al suo svincolo con conseguente liberazione del soggetto obbligato sino alla misura massima del 75%.
Rischi finanziari: delibera ANAC per la verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie

Rischi finanziari: delibera ANAC per la verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DELIBERA N.606 del 19 dicembre 2023 Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n.36 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Visto L’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) secondo cui l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura che può essere costituita, a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione. Visto L’articolo 106, comma 3, del codice appalti, secondo cui la garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Visto Il richiamato articolo 106, comma 3, ai sensi di … Continua a leggere...
Rischi finanziari: le necessarie attenzioni per le garanzie finanziarie

Rischi finanziari: le necessarie attenzioni per le garanzie finanziarie

Con congiunto documento, IVASS, Banca d’Italia, ANAC e Agcm, hanno evidenziato diverse criticità in tema di garanzie fideiussorie prestate a favore delle pubbliche amministrazioni o per altri beneficiari. Le garanzie finanziarie sono, in genere, costituite da: una cauzione reale (deposito di una somma di denaro); da una fideiussione finanziaria (rilasciata da una banca o altro intermediario autorizzato); da una polizza assicurativa fideiussoria (emessa da una compagnia assicurativa). Trattandosi di impegni finanziari, spesso, d’importo elevato e di lunga durata, anche, per rischi complessi, le banche, le società finanziarie e le compagnie assicurative italiane sono caute e selettive nel prestare dette garanzie con la conseguenza di lasciare campo aperto a soggetti garanti non legittimati ad operare. L’esperienza storica ha riscontrato il rilascio di garanzie false o con difficile se non impossibile possibilità di escussione (a causa dell’insolvenza del garante stesso) nonché con l’applicazione di clausole non chiare che comportano pretestuose opposizioni all’efficacia della garanzia. I suggerimenti degli Organi di vigilanza Il primo aspetto attiene la verifica che la garanzia sia rilasciata da un soggetto legittimato. A) Intermediari bancari e finanziari (Fonti normative: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione) Circolare n. … Continua a leggere...