Rischi finanziari: il collaudo e l’estinzione delle garanzie nell’appalto di opere pubbliche

In tema di appalto di opere pubbliche e di ultimazione dei lavori per la conclusione del collaudo, Cass. civ. n.23113/2022 ha osservato come occorra distinguere tra la fattispecie del ritardo nel collaudo e la diversa ipotesi della responsabilità dell’impresa per i vizi dei lavori commessi, che esclude il diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia (Cass. civ. n.7194/2019). I crediti dell’appaltatore di opera pubblica sono comunque esigibili, anche, in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto e non potendo ritardare, senza limite, le determinazioni per l’accettazione dell’opera, paralizzando così i diritti dell’altro contraente e violando le regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti, quindi, i termini contrattuali, grava sul committente l’onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all’impresa (Cass. civ. n.5744/2022). In tema di contratto d’appalto, inoltre, la consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell’art.1665, comma 3, c.c.) liberano l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art.1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. civ. n.11/2019). In ogni caso, continua … Continua a leggere...