C.O.N.I.: non responsabile per l’organizzazione e gestione delle gare delle Federazioni affiliate

C.O.N.I.: non responsabile per l’organizzazione e gestione delle gare delle Federazioni affiliate

A fronte del ricorso che riteneva il C.O.N.I. responsabile della sicurezza della gara e unico legittimato passivo per la responsabilità civile del sinistro occorso, la Corte di Cassazione Civile n.10820/2019 ha ribadito che, con l’entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981 n.91, si sono parzialmente modificati i rapporti tra il C.O.N.I. e le Federazioni sportive affiliate. Queste ultime, infatti, posseggono “autonomia tecnica organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.” (ex art.14 di detta Legge), con natura pubblicistica nell’ambito delle funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I. e di natura privatistica, per quanto concerne le proprie specifiche attività svolte in autonomia e che ricadono unicamente in capo alle Federazioni medesime. Pertanto, “…il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, poiché tale attività rientra nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni. (Cass. civ. n.7640/1995). …. la responsabilità del Comitato Olimpico è riferibile soltanto alle funzioni istituzionalmente ad esso demandate, quali la regolamentazione, il controllo ed il coordinamento delle gare (cfr. Cass. civ. n.6400/1999; Cass. civ. n.17343/2011), compiti ben diversi da quelli presi in esame nella presente controversia in cui, oltretutto, la gara ciclistica è stata una mera occasione del sinistro, causato da una collisione su strada fra veicoli … Continua a leggere...
La responsabilità del gestore dell’autodromo: pilota in pista

La responsabilità del gestore dell’autodromo: pilota in pista

Mentre era intento a compiere alcuni giri di pista, durante le prove, a causa di un’avaria meccanica, un pilota fu costretto a rallentare la propria velocità e pur segnalando, immediatamente, il pericolo alzando il braccio, venne colpito da altro veicolo che proveniva da tergo a forte velocità. Il danneggiato, quindi, chiedeva il risarcimento del danno al gestore della pista. Seppur, nel caso di specie, andava applicato per il gestore l’art. 2050 c.c. e non l’art. 2054 c.c., era emerso che il pilota danneggiato aveva posto in essere una condotta imprudente, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del responsabile dell’attività pericolosa e l’evento. Come noto, ha osservato la Cassazione civile n.2259/2022, la responsabilità dell’esercente di un’attività pericolosa (come quella dell’autodromo) presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo, salvo la sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo od allo stesso danneggiato (Cass. civ. n.15113/2016). Nell’esercizio di attività pericolosa, anche, nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, realizzando, quindi, una situazione, teoricamente, idonea a fondare una sua responsabilità, … Continua a leggere...
L’organizzatore di raduno di fuoristrada

L’organizzatore di raduno di fuoristrada

Durante un raduno di fuoristrada organizzato, il conducente di un’autovettura con targa di prova, dopo aver urtato contro un grosso masso, perdeva il controllo del mezzo che precipitava in un burrone e la trasportata riportava gravissime lesioni. La controversia giudiziale verteva non sulla colpa del conducente del mezzo, ma sulla corresponsabilità dell’organizzatore della manifestazione del raduno dei fuoristrada che andava ricondotta nell’ambito delle attività pericolose di cui all’art.2050 c.c. e per cui era necessaria la prova liberatoria dello stesso organizzatore di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La Cassazione civile n.26860/2023 ha osservato sull’argomento che detta manifestazione, come già accertato, potesse ascriversi nell’ambito delle c.d. “attività pericolose” e che non potessero rappresentare una “prova liberatoria” della responsabilità dell’organizzatore, le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti nonché senza la predisposizione di sistemi di sicurezza. Come già affermato da Cass. civ. n.18903/2017 , infatti, “… l’organizzatore di una attività sportiva (nel caso considerato dalla sentenza citata, “rafting”) che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia … Continua a leggere...
Le gare e le competizioni sportive di veicoli a motore devono essere assicurate per la responsabilità civile?

Le gare e le competizioni sportive di veicoli a motore devono essere assicurate per la responsabilità civile?

Ai sensi dell’art.124 cod. ass. , non sono autorizzate le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, anche in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto per l’assicurazione della responsabilità civile che deve garantire sia la responsabilità dell’organizzatore che degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose. Sono esclusi, però, i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. Quindi, ai sensi dell’art.5 D.P.R. n.973/1970, non abrogato dal Codice delle Assicurazioni, si prevede: “L’assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilita’ per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilita’ deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall’articolo 3 della legge. Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell’assicurazione prescritta dall’art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e … Continua a leggere...