Condominio: la stipula delle polizze condominiali

Il condomino si lamentava per la mancanza di delibera assembleare per autorizzare la spesa relativa all’assicurazione del fabbricato condominiale e in particolare, ritenendo che la scelta della compagnia assicurativa, cui affidare la copertura del fabbricato condominiale, rientrasse tra le prerogative dell’assemblea. Sull’argomento, Cass. n.27719/2021 ha affermato il principio, secondo cui “A differenza di quanto previsto dall’art.1134 cod. civ. -che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza- l’art.1135 c.c. non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute dall’amministratore nell’interesse comune; ne consegue che l’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione” (vds. Cass. civ. n.18192/2009, Cass. civ. n.2864/2008). Fermo restando detto principio, la S.C., per lo specifico caso di spesa per l’assicurazione dello stabile, ha ricordato che “In tema di condominio, è configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore non investito del relativo potere dall’assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore mediante approvazione annuale da … Continua a leggere...