Il trasporto aereo gratuito non imprenditoriale

Il trasporto aereo gratuito non imprenditoriale

In tema di trasporto aereo, “ Il trasporto amichevole (o di cortesia), in quanto reso al di fuori di ogni obbligo di prestazione (siccome non inquadrato in alcun contesto negoziale, o comunque genericamente obbligatorio, bensì governato dai principi della responsabilità extracontrattuale), sfugge all’applicazione della Convenzione di Montreal, con la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, del termine di prescrizione biennale fissato dall’art.35 di detta Convenzione.”. Con questa affermazione, Cass. civ. n.32778/2019, ne ha illustrato le motivazioni, ai sensi del comma 1 dell’art.1 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia nel 2004, Regolamento CE del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002) in tema di responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, che recita: “…La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo”. Un ambito di operatività, quindi, che deve ritenersi circoscritta a tutti i casi di trasporto oneroso, nonché ai casi di trasporto gratuito, purché quest’ultimo sia effettuato da un imprenditore attivo nell’ambito dei servizi di trasporto aereo per l’esercizio del trasporto (di … Continua a leggere...