Guida in stato di ebbrezza: la clausola di polizza é sempre valida per la rivalsa dell’assicuratore

Guida in stato di ebbrezza: la clausola di polizza é sempre valida per la rivalsa dell’assicuratore

L’impresa di assicurazione aveva agito in via di rivalsa verso l’assicurato per quanto pagato al danneggiato, stante l’inoperatività della copertura assicurativa del veicolo, condotto da persona in stato di ebbrezza. L’assicurato eccepiva l’inefficacia della clausola di esclusione di polizza “per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, lamentando, ai sensi degli artt.1469 bis, ter e quinquies c.c. (vigente al momento del fatto) – art.142 Codice del Consumo -, di non aver potuto conoscere e comprendere l’esistenza, il significato e la portata in termini economici della clausola. Detta clausola era contenuta in una sezione della polizza ove per la specifica approvazione, ai sensi dall’art.1341, comma 2, c.c., si rinviava ad un generico “Diritto di rivalsa per l’inopponibilità delle eccezioni previste dall’articolo 18 della Legge”, senza chiare esplicitazioni sull’effettivo contenuto. La Cassazione Civile n.25785/2019 ha osservato sul tema ed in linea con un consolidato orientamento di questa Corte, circa la distinzione tra le clausole che delimitano l’oggetto del contratto assicurativo da quelle che escludono la responsabilità dell’assicuratore, riconoscendo solo alle seconde natura vessatoria ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.. La clausola di rivalsa dell’assicuratore, pertanto, in relazione agli indennizzi corrisposti ai terzi danneggiati, a causa della guida … Continua a leggere...