La responsabilità del proprietario d’immobile per la rovina di edificio o di altra costruzione

La Cassazione Civile n.34401/2023 ha ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del proprietario d’immobile per la rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell’art.2053 del Codice Civile. Già in Cass. civ. n.4694/1976 si rinviene “..la netta affermazione che l’articolo 2053 c.c. grava il proprietario di una presunzione legale di responsabilità per i danni da rovina del suo edificio per vizi di costruzione o difetto di manutenzione, cioè dovuti a una causa che il proprietario è tenuto evitare per il suo peculiare dovere di cura e vigilanza su costruzioni potenzialmente dannose per i terzi.”. Una responsabilità che “…non viene meno soltanto perché il proprietario ha affidato ad altri l’immobile (per la costruzione di un edificio o per un godimento temporaneo) o perché ricorre un fatto colposo di un terzo o dello stesso danneggiato.”. Tali circostanze, “..da sole possono generare unicamente un concorso di colpa – e quindi una rivalsa nei confronti del terzo – o comunque ridurre la responsabilità del proprietario, essendo escludibile la responsabilità del proprietario dell’immobile soltanto per quanto avviene come causato da fattori esterni (caso fortuito, forza maggiore, fatti di terzo o fatti di danneggiato) rispetto alla sua sfera di azione “. (Sulla responsabilità … Continua a leggere...