Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

Rischi operativi: energia elettrica – la responsabilità da custodia

In tema di custodia delle reti elettriche, nel caso in specie di “tralicci”, la Cassazione Civile n.22839/2017 ha affermato il seguente principio di diritto «ai fini del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell’art.2051 cod.civ. , è necessario che all’astratta “competenza” giuridica sulla res – quale titolo di attribuzione del “potere di governo” sulla cosa medesima (ossia, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa) – corrisponda una disponibilità materiale o di fatto della stessa res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto “potere” su di essa. Ne consegue che, in base all’assetto e alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina originaria recata dal d.lgs. n.79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso decreto) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica”, ai fini dell’applicazione dell’art.2051 cod. civ., deve ritenersi il “Titolare” della rete stessa (nella specie, Terna S.p.A. rispetto al traliccio …..) – ossia il proprietario che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima -, e non già il Gestore della rete (nella specie, GRTN S.p.A., poi GSE S.p.A.), che non ha un potere diretto … Continua a leggere...