Polizza vita: i beneficiari, l’impignorabilità e l’insequestrabilità

Polizza vita: i beneficiari, l’impignorabilità e l’insequestrabilità

Nella disamina di un ricorso attinente una polizza vita c.d. “mista”, Cass. civ. n.29583/2021 ha ripercorso alcune tematiche attinenti i beneficiari della prestazione assicurativa e l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore. Nell’assicurazione “per il caso di vita”, l’assicuratore è obbligato a pagare la prestazione assicurativa (es.: rendita o capitale), in un dato momento e quando una persona è ancora in vita; nell’assicurazione “per il caso di morte” l’assicuratore è obbligato a pagare la somma se la persona assicurata è deceduta. “Si deve ora chiarire che la designazione di uno o più terzi beneficiari è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, in quanto anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a sé stesso la somma assicurata, una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può sempre mancare, senza che il contratto ne soffra.”. La designazione del beneficiario, quindi, può essere coeva o successiva alla sottoscrizione del contratto, ex art.1920, comma 2, c.c. e rappresenta un elemento normale del contratto di assicurazione sulla vita, ma non essenziale. E’ possibile, pertanto, che il contraente decida, ab origine, di riservare a proprio vantaggio il capitale o la rendita assicurata, così come … Continua a leggere...