R.C.A.: l’imposta sull’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore

In adesione alle precedenti pronunce di legittimità, la Cassazione civile n.24971/2022, in tema di imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile di veicoli a motore ne ha ripercorso gli adempimenti previsti per gli assicuratori, la natura dell’imposta quale tributo erariale a favore delle Province e l’iter storico-normativo e giurisprudenziale sull’argomento. “L’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall’art.1-bis della Legge 29 ottobre 1961 n.1216. Per le denunce ed i versamenti, l’art.9 della Legge 29 ottobre 1961 n.1216 ha stabilito che gli assicuratori debbano versare all’ufficio del registro (ora all’Agenzia delle Entrate) l’imposta dovuta su premi ed accessori incassati in ciascun anno solare (con l’eccezione di quelli relativi al mese di novembre, che vengono versati entro il 20 dicembre successivo) (comma 1) e debbano presentare entro il 31 maggio di ciascun anno solare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto (comma 2), sulla cui base l’ufficio del registro (ora l’Agenzia delle Entrate) procede entro il 15 giugno di ogni anno alla liquidazione definitiva con lo scomputo dei versamenti eseguiti nel corso dell’anno precedente, in modo che il risultante ammontare del debito residuo o l’eccedenza di … Continua a leggere...