R.C.A.: l’imposta sull’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore

R.C.A.: l’imposta sull’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore

In adesione alle precedenti pronunce di legittimità, la Cassazione civile n.24971/2022, in tema di imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile di veicoli a motore ne ha ripercorso gli adempimenti previsti per gli assicuratori, la natura dell’imposta quale tributo erariale a favore delle Province e l’iter storico-normativo e giurisprudenziale sull’argomento. “L’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stata istituita dall’art.1-bis della Legge 29 ottobre 1961 n.1216. Per le denunce ed i versamenti, l’art.9 della Legge 29 ottobre 1961 n.1216 ha stabilito che gli assicuratori debbano versare all’ufficio del registro (ora all’Agenzia delle Entrate) l’imposta dovuta su premi ed accessori incassati in ciascun anno solare (con l’eccezione di quelli relativi al mese di novembre, che vengono versati entro il 20 dicembre successivo) (comma 1) e debbano presentare entro il 31 maggio di ciascun anno solare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto (comma 2), sulla cui base l’ufficio del registro (ora l’Agenzia delle Entrate) procede entro il 15 giugno di ogni anno alla liquidazione definitiva con lo scomputo dei versamenti eseguiti nel corso dell’anno precedente, in modo che il risultante ammontare del debito residuo o l’eccedenza di … Continua a leggere...
Fondo previdenza complementare: l’applicazione dell’imposta

Fondo previdenza complementare: l’applicazione dell’imposta

In tema di Fondi di previdenza integrativa e del rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, Cass. civ. n.139/2024 ne ripercorre i principi giuridico-fiscali. Ricorda la S.C. che “il meccanismo impositivo di cui all’art.6 della l. n.482 del 1985 (che prevede l’aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale …………………. da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale.”. Come già espresso da Cass. civ. n.13642/2011, inoltre, “..per “rendimento del capitale” deve intendersi, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”…….natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, “verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia … Continua a leggere...