Cos’è il diritto di surroga dell’assicuratore sociale?

Cos’è il diritto di surroga dell’assicuratore sociale?

Il diritto di surroga dell’assicuratore sociale è la possibilità riconosciuta a quest’ultimo di rivalersi direttamente sull’impresa assicuratrice del responsabile civile per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato-assistito. Tale diritto è previsto in via generale dall’art.1916, comma 1 c.c. (“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”). L’art.142 del Codice delle Assicurazioni, all’uopo, pone in capo all’assicurazione, prima di procedere alla liquidazione del danno, l’onere di richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso assicurato-danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Nel caso in cui nella propria dichiarazione il danneggiato indichi di avere diritto alle prestazioni da parte dell’assicuratore sociale, l’impresa assicuratrice deve informare l’ente competente (es. INPS o INAIL) e, prima di liquidare il danno, deve accantonare la somma spettante al medesimo assicuratore sociale. Una volta ricevuta la dichiarazione, l’assicuratore sociale ha 45 giorni per dichiarare di volersi surrogare; in caso di inutile decorso del tempo o dichiarazione negativa, l’impresa assicuratrice RCA può procedere alla liquidazione definitiva del danno in favore del danneggiato. In applicazione del più generale principio sancito dall’art.1916, comma … Continua a leggere...
INAIL: la liquidazione e il danno biologico

INAIL: la liquidazione e il danno biologico

In tema di liquidazione del danno biologico effettuata dall’Assicuratore e dall’INAIL, la Cassazione civile n.2073/2022 ha osservato: “L’art.13 d. Igs. n.38 del 2000 sull’indennizzo Inail prevede: “il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”. Si tratta di indennizzo rilevante come danno differenziale in relazione al danno biologico, per cui si afferma che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art.13 del d.lgs. n.38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, … Continua a leggere...
INAIL: la surroga ed il risarcimento del danno nell’r.c.a.

INAIL: la surroga ed il risarcimento del danno nell’r.c.a.

In tema di surroga dell’INAIL, ex art.142 cod. ass.,la Corte di Cassazione civile n.14981/2022 ha illustrato, qualora il danneggiato percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell’assicurazione sociale, l’assetto dei rapporti giuridici intercorrenti, in capo a tre distinti soggetti: “a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall’altro); b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l’assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l’azione recuperatoria spettante all’assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a.. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l’assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell’importo pagato (art.1916 c.c.).” L’assicuratore della r.c.a., pertanto, prima di risarcire la vittima, deve chiederle se abbia diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale e, in caso affermativo, darne comunicazione a quest’ultimo. L’assicuratore sociale, invece, ricevuta tale comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi … Continua a leggere...
Il danno complementare

Il danno complementare

Come ricordato da Cass. civ. n.23767/2022, nella prassi forense e nel lessico giurisprudenziale, come di consueto, viene definito come “danno complementare” nell’infortunio sul lavoro od in itinere, quel pregiudizio economico che costituisce un danno risarcibile dal punto di vista del diritto civile, ma non indennizzato, nel caso in specie, dall’INAIL. 
Tale pregiudizio è rappresentato dal danno biologico temporaneo, dal danno morale e dalla c.d. “personalizzazione” del danno biologico e l’espressione “danno complementare” è stata più volte utilizzata dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. civ. n.17655/2020 e Cass. civ. n.9166/2017). Come noto, la c.d. “compensatio lucri cum damno”, quindi, può operare solo per le poste risarcitorie che siano oggetto di copertura assicurativa da parte dell’assicuratore sociale (vds. Cass. civ. n.12564/2018). L’INAIL, però, non assicura il danno biologico temporaneo, né il danno morale (art.13 d. lgs. n.38/2000). Dette voci di danno, pertanto, non formando oggetto di indennizzo da parte dell’INAIL, non possono essere “assorbite” dalla rendita erogata dall’assicuratore sociale.
INAIL: il diritto di surroga a seguito di sinistro stradale

INAIL: il diritto di surroga a seguito di sinistro stradale

La Cassazione civile n.31139/2022 ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l’assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all’art.1916 cod. civ. e all’art.142 del d.lgs. n.209 del 2005 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile civile, a meno che egli non dimostri che l’assicuratore ha legittimamente versato l’intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale o perché quest’ultimo è rimasto silente in ordine all’interpello a lui rivolto ai sensi dell’art.142 del d.lgs. n.209 del 2005”. Sull’argomento, ha osservato la S.C., si pongono una serie di questioni di indubbia delicatezza che possono essere trattate in modo unitario nonostante le differenze tra loro esistenti e che richiedono una breve ricapitolazione di una serie di punti fermi delineati nella materia. Il diritto di surroga esercitato dall’INAIL a seguito di un sinistro stradale, normato dall’art.1916 cod. civ. e dall’art.142 del Codice delle assicurazioni, costituisce un’applicazione particolare della regola generale contenuta nell’art.1916 cod. civ., poiché la disposizione delinea un’azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali. A norma … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro ed il danno complementare

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro ed il danno complementare

Come ricordato da Cass. civ. n.1091/2023, secondo un ormai consolidato orientamento, in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art.13 del d.lgs. n.38/2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall’INAIL possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che, dopo aver liquidato il danno civilistico, si deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Occorre, pertanto, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato e poi, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (vds. Cass. civ. n.9112/2019; Cass. civ. n.9166/2017; Cass. civ. n.22021/2022). … Continua a leggere...
INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

In tema di azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro e dei responsabili civili per l’infortunio occorso al lavoratore, Cass civ. n.375/2023 ne ha ripercorso i princìpi, la casistica e le caratteristiche dell’azione dell’INAIL. In linea generale, “..la responsabilità dell’appaltatore non solo non esclude quella del committente (Cass. civ. n.25758/2013), ma anzi quest’ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del prestatore d’opera” (Cass. pen. n.12348/2008). In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, “..il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.” (Cass. pen. n.7188/2018). In materia di infortuni sul lavoro, “..in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, … Continua a leggere...
Il dipendente statale e l’assicurazione r.c.t. della P.A.

Il dipendente statale e l’assicurazione r.c.t. della P.A.

A causa di un infortunio presso un Istituto scolastico, la vittima, dipendente dello Stato, chiedeva al Ministero competente, quale datore di lavoro, la corresponsione del c.d. “danno differenziale” oltre al rimborso delle spese mediche. Veniva, quindi, chiamato in causa l’assicuratore dell’Istituto scolastico, sulla base della clausola della polizza di r.c.t. che prevedeva fosse qualificabile come terzo il: “personale docente e non docente della scuola – non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro – qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio”. L’oggetto del contendere concerneva, pertanto, la figura della danneggiata e se questa potesse essere qualificata come terzo, essendo dipendente dello Stato. Sul caso, Cass. civ. n.7288/2024 ha osservato che l’art.127, comma 2, d.P.R. n.1124/1965 prescrive che ”Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto….”. Successivamente, con decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, veniva data concreta attuazione e regolamentazione all’assicurazione dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione … Continua a leggere...