Cos’è il diritto di surroga dell’assicuratore sociale?
Il diritto di surroga dell’assicuratore sociale è la possibilità riconosciuta a quest’ultimo di rivalersi direttamente sull’impresa assicuratrice del responsabile civile per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato-assistito. Tale diritto è previsto in via generale dall’art.1916, comma 1 c.c. (“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”). L’art.142 del Codice delle Assicurazioni, all’uopo, pone in capo all’assicurazione, prima di procedere alla liquidazione del danno, l’onere di richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso assicurato-danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Nel caso in cui nella propria dichiarazione il danneggiato indichi di avere diritto alle prestazioni da parte dell’assicuratore sociale, l’impresa assicuratrice deve informare l’ente competente (es. INPS o INAIL) e, prima di liquidare il danno, deve accantonare la somma spettante al medesimo assicuratore sociale. Una volta ricevuta la dichiarazione, l’assicuratore sociale ha 45 giorni per dichiarare di volersi surrogare; in caso di inutile decorso del tempo o dichiarazione negativa, l’impresa assicuratrice RCA può procedere alla liquidazione definitiva del danno in favore del danneggiato. In applicazione del più generale principio sancito dall’art.1916, comma … Continua a leggere...