Amministratore di condominio: le azioni verso l’assicuratore

Amministratore di condominio: le azioni verso l’assicuratore

Come ricordato da Cass. civ. n.4818/2024, in base ad un orientamento consolidato, la domanda rivolta dall’ amministratore di condominio all’assicuratore per ricevere l’indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal condominio, legittima l’amministratore stesso ad agire giudizialmente, ai sensi dell’art.1130 c.c. primo comma n. 4) e dell’art.1131 cod. civ., senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini (vds. Cass. civ. n.4245/2009 e Cass. civ. n.2678/1996). Se il contratto di assicurazione, pertanto, é stato già autorizzato e concluso dal condominio, l’amministratore condominiale é pienamente legittimato, in rappresentanza del Condominio, a tutelare i diritti di tutti i condomini discendenti dalla polizza assicurativa e ad agire in rivalsa contro l’assicuratore, senza bisogno di essere autorizzato preventivamente dall’assemblea condominiale, trattandosi di un atto conservativo rientrante nell’ambito dell’art.1130 cod. civ. primo comma n.4).
Il principio indennitario nella polizza infortuni

Il principio indennitario nella polizza infortuni

Due le questioni sostanziali poste al vaglio della Cassazione Civile n.9380/2021: 1.l’erronea applicazione al contratto di assicurazione “contro gli infortuni mortali” del cd. principio indennitario (disciplina tipica del contratto di assicurazione “contro i danni”); 2. il diritto di surrogazione dell’assicuratore circa la rivalsa per il danno causato da un sinistro. Il caso in specie, concerneva il decesso di un medico-passeggero di un elicottero, precipitato durante una missione di soccorso, in relazione alla polizza assicurativa per il rischio infortuni e morte stipulata dal vettore aereo a favore dei passeggeri ed a beneficio degli eventuali eredi. Qui di seguito gli aspetti salienti trattati dalla Suprema Corte: La fattispecie contrattuale dell’assicurazione sugli infortuni mortali “a) l’assicurazione contro gli infortuni mortali, deve ricondursi al tipo negoziale della assicurazione sulla vita, in relazione alla quale non trovano applicazione le norme che disciplinano l’assicurazione “contro i danni” (in cui invece debbono ricomprendersi le polizze infortuni non mortali), tra cui l’art. 1916 c.c” (diritto di surrogazione dell’assicuratore); La S.C. a Sez.U, con sentenza (Cass. civ. n.5119/2002), era già intervenuta sull’annosa questione affermando che la causa del contratto assicurativo per il rischio di “infortunio mortale” non è riconducibile alla funzione indennitaria tipica delle altre polizze contro gli infortuni … Continua a leggere...
L’indennizzo ed il valore a nuovo

L’indennizzo ed il valore a nuovo

Si esaminava ed interpretava, in sede di Appello, la clausola di polizza che disponeva in tema di “indennità a nuovo”: “Il pagamento dell’indennizzo resta limitato al valore del fabbricato al momento del sinistro, come previsto al punto .., mentre il supplemento dell’indennità a nuovo, pari alla differenza tra le stime verrà corrisposto a condizione che la costruzione avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione”. Secondo la Corte di merito, la ratio della disposizione era quella “.. di garantire al danneggiato il recupero di una somma necessaria per acquistare (o ricostruire) il medesimo bene oggetto del sinistro ovvero un bene con caratteristiche analoghe “ a nuovo”, da cui vanno detratti i costi per le migliorie.”. Nel confermarne l’interpretazione, la Cassazione Civile n.4812/2024 ha, inoltre, osservato che non sussiste, in tal caso, una violazione dell’art.1908 c.c. in quanto non veniva liquidato un valore superiore a quello che il bene aveva al momento del sinistro e che era stata rispettata la clausola del cosiddetto “valore nuovo”, “.. per la quale l’assicuratore è tenuto a pagare quanto necessario per riacquistare o per ricostruire il bene, indipendentemente dal valore che esso aveva prima del sinistro attraverso la corresponsione di un supplemento di indennità … Continua a leggere...
Vaccini ed indennizzo

Vaccini ed indennizzo

La Corte di Cassazione civile n.13208/2019 ha ripercorso gli aspetti normativi e giurisprudenziali in tema di “indennizzo” a seguito di vaccinazioni. Con la legge 25 febbraio 1992, n.210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati», veniva riconosciuto un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n.307/1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge 4 febbraio 1966, n.51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall’art.2043 cod. civ., da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria. In particolare, il legislatore con l’art.1, comma 1, legge n.210/1992 aveva introdotto nell’ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali fosse derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica. Identico diritto riconosciuto ai soggetti contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e … Continua a leggere...
Polizza R.C.T. : il pignoramento dell’indennizzo assicurativo

Polizza R.C.T. : il pignoramento dell’indennizzo assicurativo

Nella polizza R.C.T. il credito all’indennizzo da parte dell’assicurato verso l’assicuratore sorge nel momento in cui l’assicurato propone domanda giudiziale di manleva verso l’assicuratore stesso, stante che con la richiesta risarcitoria del danneggiato sussiste una concreta ed attuale minaccia al patrimonio dell’assicurato. La Cassazione Civile n.8697/2024, sul tema, ha ribadito che, “… in tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all’indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato danneggiante, poiché l’espropriazione presso terzi – (nel caso, l’assicuratore) – può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura (così Cass. civ. n.14419/2023”. La S.C. ha, quindi, precisato che, ai fini della sottoposizione a pignoramento dell’indennizzo dell’assicuratore, è irrilevante che il diritto dell’assicurato alla prestazione assicurativa, da parte della compagnia assicuratrice, sia subordinato all’effettivo pagamento del risarcimento da parte dell’assicurato al danneggiato.
Indennizzo e risarcimento: le differenze

Indennizzo e risarcimento: le differenze

Con due pronunce della Corte di Cassazione civile (Cass. civ. n.32625/2021 e Cass. civ. n.31115/2021) si ribadiscono le differenze sistematiche tra l’“indennizzo” ed il “risarcimento”. In via generale, si qualifica indennizzo il compenso per uno spostamento di ricchezza la cui causa è un fatto lecito, mentre se la causa dello spostamento è antigiuridica si avrà il risarcimento del danno (Cass. civ. n.13448/2009). Queste differenze risaltano, in modo particolare, nell’ambito dei rapporti tra il privato e le pubbliche amministrazioni qualora i beni di appartenenza privata siano espropriati o comunque acquisiti dalle amministrazioni. In tale ambito, il diritto all’indennizzo si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato e si distingue dal risarcimento del danno ex art.2043 cod. civ., che presuppone, invece, il fatto doloso o colposo ( Cass. Civ. n.9341/2003). Questa differenza si applica, anche, in ambito negoziale qualificando come “indennizzo” il compenso per un atto lecito posto in essere da una parte che determini un impoverimento dell’altra, nell’esercizio di un diritto riconosciuto negli accordi negoziali ad una delle parti. In ambito lavorativo, inoltre, la prestazione INAIL di cui all’art.13 d. Igs. n.38 … Continua a leggere...
L’indennità da infortunio con gessatura

L’indennità da infortunio con gessatura

La Corte territoriale aveva esaminato la clausola di una polizza “infortuni” che prevedeva un’indennità per l’assicurato “in caso di infortunio comportante ingessatura” e “per tutto il periodo della ingessatura stessa”. Per il combinato disposto con le “definizioni” di polizza, inoltre, si doveva considerare “ingessatura” il “mezzo fisso e rigido di contenzione costituito da fasce gessate o bendaggi o altro apparecchio comunque immobilizzante”. Nel caso di specie, pertanto, il “chiodo endomidollare” che era stato applicato all’infortunato, secondo la medesima Corte, non aveva comportato alcuna immobilizzazione della gamba (come da indicazioni del CTU), sicché il mezzo inserito non poteva parificarsi ad uno strumento che determinasse l’impossibilità di muovere l’arto, avendo lo scopo esattamente contrario. Da ciò l’esclusione dell’indennità per l’infortunato/assicurato. Da tali premesse, la Cassazione Civile n.11568/2024 ha osservato: “ …. l’inequivoco tenore della clausola e delle definizioni ivi contenute, per pervenire ad affermare che nel contesto complessivo della polizza infortuni oggetto di causa, che riconosce anche altre indennità, tra cui la diaria giornaliera per il ricovero ospedaliero, la clausola di cui all’art. …delle c.g.a. riconosce invece la -diversa- indennità per “ingessatura”, nozione precisata dalle “definizioni” di polizza in riferimento al “mezzo fisso e rigido di contenzione, costituito da fasce gessate o … Continua a leggere...
Perizia e prescrizione

Perizia e prescrizione

In attesa che l’assicuratore accerti e quantifichi il danno denunciato, si realizza un’attesa che determinerebbe il giorno dal quale è possibile esercitare una qualunque azione fondata sulla polizza (una sorta di termine prescrizionale). Questo il pensiero di una ricorrente in Cassazione, per cui si realizzerebbe un temporanea “paralisi” del termine, applicandosi per analogia, l’articolo 2945 c.c. e quindi, non un’interruzione bensì una sospensione della facoltà di esercizio del diritto. Come, invece, affermato da Cass. civ. n.1175/2022 “.. non vi è norma che direttamente preveda che, qualora una parte intenda verificare il fondamento della denuncia del sinistro, all’altra, se non indennizzata, sia inibito l’esercizio del diritto in via giurisdizionale per ottenere l’indennizzo”, cosi come previsto in materia assicurativa ex art.2952, secondo comma, c.c.. Ciò che invece è sostenibile, quando siano presenti in polizza clausole che impongo un “periodo di attesa”, come nel caso della perizia e che queste sospendono la decorrenza prescrizionale. Un’interruzione della prescrizione, come già affermato da Cass. civ. n.18376/2017; Cass. civ. n.8674/2009 e Cass. civ. n.14487/2004, purché la clausola sia tale da impedire, in modo inequivoco, l’esercizio del diritto di indennizzo finché non siano state concluse le operazioni tecniche. Infatti, “il conferimento di incarico a un perito per … Continua a leggere...
Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

L’azienda chiedeva il pagamento dell’indennizzo assicurativo, al proprio assicuratore, in conseguenza della perdita di merce collocata sotto una tettoia e danneggiata irreversibilmente da una forte grandinata. In relazione al contratto di assicurazione per i rischi industriali, nei primi gradi del giudizio, veniva rigettata la richiesta d’indennizzo sul rilievo che, ai sensi di una clausola del contratto di assicurazione (intitolata “Fenomeni atmosferici”), l’indennizzo doveva escludersi per danni subiti da “enti all’aperto I.. .] fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture […] e quanto in essi contenuto”. L’azienda, invece, ricorrendo in Cassazione, lamentava la non corretta lettura della polizza assicurativa, alla luce dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., in particolare sostenendo che una clausola copriva i danni «direttamente causati» dalla grandine, con le esclusioni ivi indicate, mentre l’altra, i danni da alluvione ed allagamento che, invece, la prima clausola escludeva allorquando faceva riferimento alla «formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua». Pertanto, secondo la ricorrente, la prima clausola, rientrando nelle condizioni aggiuntive, costituiva un’estensione della polizza, a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quello delle condizioni speciali, di cui alla seconda clausola. La Cassazione civile n.34949/2021 nel considerare il ricorso infondato, … Continua a leggere...