Amministratore di condominio: le azioni verso l’assicuratore

Come ricordato da Cass. civ. n.4818/2024, in base ad un orientamento consolidato, la domanda rivolta dall’ amministratore di condominio all’assicuratore per ricevere l’indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal condominio, legittima l’amministratore stesso ad agire giudizialmente, ai sensi dell’art.1130 c.c. primo comma n. 4) e dell’art.1131 cod. civ., senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini (vds. Cass. civ. n.4245/2009 e Cass. civ. n.2678/1996). Se il contratto di assicurazione, pertanto, é stato già autorizzato e concluso dal condominio, l’amministratore condominiale é pienamente legittimato, in rappresentanza del Condominio, a tutelare i diritti di tutti i condomini discendenti dalla polizza assicurativa e ad agire in rivalsa contro l’assicuratore, senza bisogno di essere autorizzato preventivamente dall’assemblea condominiale, trattandosi di un atto conservativo rientrante nell’ambito dell’art.1130 cod. civ. primo comma n.4).