Rischi operativi: la polizza infortuni – il rischio in itinere

Rischi operativi: la polizza infortuni – il rischio in itinere

di Redazione. L’Ente aveva stipulato un’assicurazione per conto di chi rivestisse un certa carica, a copertura degli infortuni subiti a causa e nell’esercizio delle funzioni preposte, ma il contratto assicurativo non definiva il termine di “rischio in itinere”. La Cassazione Civile n.5119/2020, quindi, in assenza di una definizione contrattuale di detto rischio, ha ritenuto che con tale espressione le parti intendessero fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere”, come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ex art.2 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, come modificato dall’art.12 d. lgs. 38/2000, che recita: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilita’ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e’ considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non e’ invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e’ regolato da disposizioni speciali. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate … Continua a leggere...
Il principio indennitario nella polizza infortuni

Il principio indennitario nella polizza infortuni

Due le questioni sostanziali poste al vaglio della Cassazione Civile n.9380/2021: 1.l’erronea applicazione al contratto di assicurazione “contro gli infortuni mortali” del cd. principio indennitario (disciplina tipica del contratto di assicurazione “contro i danni”); 2. il diritto di surrogazione dell’assicuratore circa la rivalsa per il danno causato da un sinistro. Il caso in specie, concerneva il decesso di un medico-passeggero di un elicottero, precipitato durante una missione di soccorso, in relazione alla polizza assicurativa per il rischio infortuni e morte stipulata dal vettore aereo a favore dei passeggeri ed a beneficio degli eventuali eredi. Qui di seguito gli aspetti salienti trattati dalla Suprema Corte: La fattispecie contrattuale dell’assicurazione sugli infortuni mortali “a) l’assicurazione contro gli infortuni mortali, deve ricondursi al tipo negoziale della assicurazione sulla vita, in relazione alla quale non trovano applicazione le norme che disciplinano l’assicurazione “contro i danni” (in cui invece debbono ricomprendersi le polizze infortuni non mortali), tra cui l’art. 1916 c.c” (diritto di surrogazione dell’assicuratore); La S.C. a Sez.U, con sentenza (Cass. civ. n.5119/2002), era già intervenuta sull’annosa questione affermando che la causa del contratto assicurativo per il rischio di “infortunio mortale” non è riconducibile alla funzione indennitaria tipica delle altre polizze contro gli infortuni … Continua a leggere...
Polizza assicurativa infortuni mortali: il suicidio

Polizza assicurativa infortuni mortali: il suicidio

Nell’assicurazione contro gli infortuni mortali si applicano le norme dettate per l’assicurazione sulla vita e dunque, anche, l’art.1927 c.c., il quale esclude l’indennizzabilità della morte causata da suicidio nel solo caso in cui questo sia avvenuto entro il biennio, salvo patto contrario. Nel caso di specie, l’assicurato si era suicidato e la nozione d’”infortunio”, così come descritto nelle condizioni generali di contratto, non ricomprendeva detta fattispecie. Se nella polizza assicurativa, infatti, le parti, hanno pattuito di qualificare come “infortunio” solo quello dovuto “a causa esterna” e quindi indipendente dalla volontà del portatore di rischio, escludendo dal novero dei sinistri indennizzabili l’infortunio dovuto a causa “violenta ed esterna”, si deroga per “patto espresso” alla regola del biennio di cui all’art.1927 c.c.. Sul caso, pertanto, Cass. civ. n.38218/2021 ha espresso il seguente principio di diritto: “la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna”, costituisce quel patto espresso che, ai sensi dell’articolo 1927 c.c., esclude l’indennizzabilità dell’infortunio mortale dovuta a suicidio”.
Polizza infortuni: il recesso

Polizza infortuni: il recesso

In relazione all’applicabilità o meno del diritto di recesso, ex art.177 cod. ass., ad una polizza infortuni, anche , mortali, la Cass. civ. n.12264/2022 ha chiarito in quale modo si possa valutare la riconducibilità di detta polizza, al tipo del contratto di assicurazione contro i danni, ovvero a quello del contratto di assicurazione sulla vita. “Nel considerare i diversi orientamenti manifestatisi nella giurisprudenza di legittimità, inclini a ricondurre l’assicurazione contro gli infortuni, ora al c.d. ‘ramo danni’, ora, al contrario, al contrapposto ‘ramo vita’.. ”, le Sezioni Unite della Cassazione civile n.5119/2002 hanno osservato come, in realtà, più che stabilire, in via di principio, l’inquadramento dell’assicurazione contro gli infortuni nell’ambito di uno dei due tipi di assicurazione, con conseguente integrale applicazione delle rispettive discipline, é necessario verificare se in relazione alla fattispecie in esame sia o meno adattabile, all’assicurazione contro gli infortuni, una determinata norma dettata per l’assicurazione sulla vita ovvero per l’assicurazione contro i danni. La peculiarità del contratto di assicurazione contro gli infortuni è quella di essere caratterizzata dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio, … Continua a leggere...
La responsabilità del committente o sub-committente per i lavori all’interno della propria azienda

La responsabilità del committente o sub-committente per i lavori all’interno della propria azienda

Come ricordato da Cass. civ. n.2517/2023 si “…riconosce la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all’interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro..”, ai sensi dell’art.2087 c.c. e dell’art.7 d.lgs. n.626/1994, a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza di un sub-appalto, “..sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo”. (Cass. civ. n.12465/2020). Obbligo del committente, che mantenga la disponibilità dell’ambiente di lavoro, è “ ..di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia … Continua a leggere...
INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

In tema di azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro e dei responsabili civili per l’infortunio occorso al lavoratore, Cass civ. n.375/2023 ne ha ripercorso i princìpi, la casistica e le caratteristiche dell’azione dell’INAIL. In linea generale, “..la responsabilità dell’appaltatore non solo non esclude quella del committente (Cass. civ. n.25758/2013), ma anzi quest’ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del prestatore d’opera” (Cass. pen. n.12348/2008). In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, “..il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.” (Cass. pen. n.7188/2018). In materia di infortuni sul lavoro, “..in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, … Continua a leggere...
Navigazione aerea: la prescrizione assicurativa per il decesso del trasportato

Navigazione aerea: la prescrizione assicurativa per il decesso del trasportato

Un’Associazione di soccorso aveva stipulato una polizza per coprire gli infortuni dei soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto ed un medico perdeva la vita precipitando con l’elicottero che lo trasportava. L’aspetto controverso atteneva il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo derivante dal contratto assicurativo e cioè se di due anni, come previsto per le assicurazioni di diritto comune, ex art.2952 c.c. oppure di un anno, come previsto dall’art.547 cod. nav. (richiamato dall’articolo 1020 cod. nav.) quanto alle assicurazioni legate alla navigazione aerea. Come osservato da Cass. civ. n.24594/2023 non si trattava di una polizza multirischio volta ad assicurare rischi di natura diversa, ma pur sempre di una polizza che copriva i rischi derivanti dalla navigazione aerea che estendeva la copertura, anche, al caso in cui l’evento si fosse verificato non durante la navigazione, ma in occasione di essa (ad esempio, durante le esercitazioni con l’aeromobile). In ogni caso, pur ammettendo che si trattasse di una polizza che copriva rischi di natura diversa, la S.C. ha osservato che “…. la copertura di più rischi mediante un unico atto non rende atipico quel contratto, e cioè diverso dal tipo legale relativo all’assicurazione vita (art.1919 c.c.). L’esistenza, in un contratto di … Continua a leggere...
L’indennità da infortunio con gessatura

L’indennità da infortunio con gessatura

La Corte territoriale aveva esaminato la clausola di una polizza “infortuni” che prevedeva un’indennità per l’assicurato “in caso di infortunio comportante ingessatura” e “per tutto il periodo della ingessatura stessa”. Per il combinato disposto con le “definizioni” di polizza, inoltre, si doveva considerare “ingessatura” il “mezzo fisso e rigido di contenzione costituito da fasce gessate o bendaggi o altro apparecchio comunque immobilizzante”. Nel caso di specie, pertanto, il “chiodo endomidollare” che era stato applicato all’infortunato, secondo la medesima Corte, non aveva comportato alcuna immobilizzazione della gamba (come da indicazioni del CTU), sicché il mezzo inserito non poteva parificarsi ad uno strumento che determinasse l’impossibilità di muovere l’arto, avendo lo scopo esattamente contrario. Da ciò l’esclusione dell’indennità per l’infortunato/assicurato. Da tali premesse, la Cassazione Civile n.11568/2024 ha osservato: “ …. l’inequivoco tenore della clausola e delle definizioni ivi contenute, per pervenire ad affermare che nel contesto complessivo della polizza infortuni oggetto di causa, che riconosce anche altre indennità, tra cui la diaria giornaliera per il ricovero ospedaliero, la clausola di cui all’art. …delle c.g.a. riconosce invece la -diversa- indennità per “ingessatura”, nozione precisata dalle “definizioni” di polizza in riferimento al “mezzo fisso e rigido di contenzione, costituito da fasce gessate o … Continua a leggere...