Rischi operativi: infortunio sul lavoro – il rischio elettivo

Rischi operativi: infortunio sul lavoro – il rischio elettivo

La Cassazione civile n.8988/2020 ha ripercorso il costante e risalente orientamento sui principi con cui valutare, se e in che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte, del danno sofferto. Detti principi possono essere riassunti come segue: “La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell’accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute ….”. Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale. Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l’attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d’opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa ……“. Con l’applicazione di questi principi, … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – la polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – la polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

La Cassazione Civile n.12446/2020 ha riepilogato i confini, ridisegnati dalla Corte Costituzionale, in relazione alla responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei prestatori di lavoro. Con l’art.38 Cost. si intende garantire alle vittime di infortuni, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, ma la quantità del ristoro attribuita va parametrata ad un canone certo come, nel caso di specie, che attiene il grado di riduzione dell’integrità fisica. La stessa Corte ha chiarito, inoltre, che la formula “coloro che il datore ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro”, comprende ogni lavoratore delle cui azioni il datore debba rispondere, ai sensi dell’art.2049 c.c. e, infine, ha eliminato la cd. pregiudiziale penale permettendo che l’accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione. In applicazione, inoltre, dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa la responsabilità omissiva, negli infortuni sul lavoro, attribuita al datore di lavoro, ai sensi dell’art.2087 c.c., la posizione di garanzia “…. si fonda sulla necessità di evitare che si verifichino eventi lesivi … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – le prove dell’infortunio del lavoratore

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – le prove dell’infortunio del lavoratore

La Corte di Cassazione civile n.1269/2022 è intervenuta in tema di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore in relazione agli oneri di allegazione e di prova gravanti sul lavoratore stesso al fine di accertare la violazione dell’art.2087 cod. civ. circa gli obblighi datoriali di prevenzione e sicurezza. La S.C. ha ribadito che secondo consolidata giurisprudenza, l’art.2087 c.c. “.. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili”. ( vds. Cass. civ. n.8911/2019, Cass. civ. n.14066/ 2019, Cass. civ. n.1509/2021). La responsabilità datoriale, ai sensi dell’art.2087 cod. civ., richiede la prova da parte del lavoratore, “… sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”. (Cass. civ. n.28516/2019, Cass. civ. n.26495/2018, Cass. civ. n. 24742/2018). In punto di diritto, … Continua a leggere...
Trasporto pubblico: la caduta scendendo dall’autobus

Trasporto pubblico: la caduta scendendo dall’autobus

Si chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere caduto mentre scendeva da un pullman delle autolinee pubbliche ed il danneggiato lamentava la violazione della regola probatoria di cui all’art.1681 c.c.. La Corte territoriale aveva solo ritenuto provata “la caduta …… avvenuta in una fase (discesa dal pullman alla fermata) sicuramente compresa nell’attività di trasporto”, ma non aveva ritenuto provato il nesso di causa tra la caduta e una condotta addebitabile al conducente del veicolo. Come ribadito dalla Cass. civ. n.1785/2022, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt.1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall’auto, a causa dell’improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di … Continua a leggere...
Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Rischi operativi: il lavoro “gratuito” e le responsabilità aziendali

Presso un Polo Fieristico si era gravemente infortunato, durante il montaggio di una grande tenda, un collaboratore di un’azienda committente che doveva allestire un’area espositiva, concessale in godimento. L’impresa, a seguito di condanna al risarcimento dei danni, lamentava in Cassazione che la prestazione dell’infortunato “.. fosse stata volontaria, occasionale, a titolo gratuito e pertanto priva di qualsiasi connotato contrattuale sottostante” e che non era stata considerata “.. l’ipotesi della sussistenza di un rapporto extracontrattuale tra le parti … e dunque la necessaria prova del nesso di causalità tra il danno patito ed il contegno attribuito alla parte ritenuta responsabile”. Nella trattazione del ricorso, la Cass. Civ. n.4358/2022 affrontava le due tematiche osservando, in primo luogo, che l’infortunato (collaboratore volontario e gratuito, secondo l’azienda) non poteva considerarsi “appaltatore” terzo, in assenza di una necessaria organizzazione imprenditoriale e visto che si trattava di un dipendente di una struttura pubblica, privo di partita Iva e privo dei mezzi necessari ossia di attrezzature idonee a consentirgli l’esecuzione della prestazione. Nel caso, quindi, di una prestazione d’opera (ex art.2222 c.c.) o di servizio in via autonoma si deve, normalmente, ritenere che questa sia a titolo oneroso, anche se assente la preventiva determinazione del compenso, ma … Continua a leggere...
Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Il ricorso in Cassazione verteva sulla violazione e falsa applicazione dell’ex art.6, D.lgs. n.494/1996 (oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. n.81/2008) nella parte in cui non era stata riconosciuta una responsabilità concorrente del committente nella causazione di un infortunio mortale, per il mancato controllo nella predisposizione ed attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento dell’appaltatore. La ricorrente lamentava che la sentenza di merito avesse escluso la responsabilità del committente circa gli obblighi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. La Cassazione Civile n.18426/2022 , dalla disamina della contestata sentenza d’Appello, osservava come, nel caso specifico, fosse stata, diffusamente, motivata l’assenza di responsabilità in capo al committente dei lavori. In particolare, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, la responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro può sorgere “solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell’opera, tenuto conto della specificità dell’opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente in cantiere così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo.”. Come affermato, infatti, da Cass. civ. n.11311/2017: “L’art.2087 c.c. che, integrando le … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro ed il danno complementare

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro ed il danno complementare

Come ricordato da Cass. civ. n.1091/2023, secondo un ormai consolidato orientamento, in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art.13 del d.lgs. n.38/2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall’INAIL possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che, dopo aver liquidato il danno civilistico, si deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Occorre, pertanto, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato e poi, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (vds. Cass. civ. n.9112/2019; Cass. civ. n.9166/2017; Cass. civ. n.22021/2022). … Continua a leggere...
Ebbrezza e ubriachezza: il test alcolimetrico e non solo

Ebbrezza e ubriachezza: il test alcolimetrico e non solo

A fronte di un contratto assicurativo contro gli infortuni da invalidità permanente, l’Assicuratore aveva rifiutato l’indennizzo, eccependo che l’incidente era avvenuto perché l’assicurato guidava in stato di ubriachezza o di ebbrezza, due condizioni comunque analoghe, che in base alle condizioni di polizza, comportavano l’esclusione della garanzia assicurativa. L’Assicurato era stato assolto nel giudizio penale per il reato di guida in stato di ubriachezza, in quanto il test alcolimetrico era stato dichiarato inutilizzabile poiché effettuato senza il rispetto del diritto di difesa, vale a dire per via venosa da parte dei carabinieri senza il consenso dell’interessato e senza la presenza dei sanitari. La Cassazione civile n.5959/2023, sul caso, argomentava come a “..prescindere dalla questione, pur condivisibile, della utilizzabilità del test se effettuato in violazione di un diritto fondamentale (Cass. civ. n.8459/2020), qui la ratio della decisone impugnata è ben diversa: i giudici di merito non ricavano lo stato di ubriachezza …… dal test alcolimetrico, o solo da esso, ma chiaramente lo inducono da una serie di indizi, comprese le valutazioni effettuare dal CTU, autonomamente valutate rispetto al test in questione. E lo ricavano altresì dall’insieme delle prove testimoniali, con la conseguenza che, anche ove eliminato il test alcolimetrico, rimane accertato, presuntivamente, … Continua a leggere...
Polizza Infortuni ed R.C.T.: il diritto di surroga dell’assicuratore

Polizza Infortuni ed R.C.T.: il diritto di surroga dell’assicuratore

A seguito di una collisione con i cavi di un elettrodotto era precipitato al suolo un’elicottero di proprietà di una società di navigazione area, causando il decesso di un trasportato a bordo. In base alla polizza assicurativa della società, veniva versato un indennizzo ai congiunti della vittima. L’assicuratore, dopo la liquidazione dell’indennizzo, intese surrogarsi, ex art.1916 c.c., nei diritti dei predetti congiunti (che avevano accettato gli importi a tacitazione di ogni pretesa) ed agire in giudizio nei confronti della società di navigazione aerea per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo versato. La polizza assicurativa, a detta dell’Assicuratore, era stata stipulata per gli infortuni all’equipaggio e ai passeggeri dei velivoli, ma sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettarono l’istanza di surroga, in particolare, per un’ “Appendice” alla polizza assicurativa in cui si prevedeva che «la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro». Si ribadiva, pertanto, che la società di navigazione aerea non poteva essere soggetta all’azione di surroga in quanto non era terza rispetto all’assicurazione, dato che la polizza era «finalizzata a sottrarla al rischio di qualsiasi eventuale azione di responsabilità per danni causati ai trasportati dai veicoli di sua proprietà» e … Continua a leggere...