Rischi operativi: infortunio sul lavoro – il rischio elettivo

La Cassazione civile n.8988/2020 ha ripercorso il costante e risalente orientamento sui principi con cui valutare, se e in che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte, del danno sofferto. Detti principi possono essere riassunti come segue: “La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell’accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute ….”. Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale. Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l’attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d’opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa ……“. Con l’applicazione di questi principi, … Continua a leggere...