Cosa si intende per nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale?
Il nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale ha il suo fondamento normativo nell’art.2051 del codice civile. Questa norma, nel disciplinare il danno da cose in custodia prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” L’articolo non fa alcun cenno alla nozione di nesso causale, contenuta in realtà solo nel codice penale agli articoli 40 e 41 c.p.. Il primo, rubricato “rapporto di causalità” prevede che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’ esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Il secondo invece, dedicato al concorso di cause, dispone che il rapporto di causalità non è escluso dal concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, mentre lo è se quelle sopravvenute (in cui rientra l’illecito altrui) hanno determinato da sole l’evento. Applicando i principi penali suddetti, con gli opportuni adeguamenti previsti per la responsabilità oggettiva gravante sul custode, risulta che il nesso di causalità nei sinistri stradali provocati da insidie stradali è il collegamento tra la cosa in custodia e … Continua a leggere...