Quale è la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la manutenzione delle strade e nei contratti d’appalto?
Nell’individuare i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, l’art. 14, comma 1, del Codice della Strada prevede che tali enti, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo attraverso l’adozione di normali cautele. Quando la verificazione del sinistro è riconducibile all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato, la responsabilità potrà essere imputata all’ente proprietario della strada solo se il danneggiato fornisce la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo. Grava, al contrario, sul custode l’onere di dimostrare che il danno si sia verificato per caso fortuito. Altra questione è … Continua a leggere...