Quale è la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la manutenzione delle strade e nei contratti d’appalto?

Quale è la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la manutenzione delle strade e nei contratti d’appalto?

Nell’individuare i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, l’art. 14, comma 1, del Codice della Strada prevede che tali enti, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo attraverso l’adozione di normali cautele. Quando la verificazione del sinistro è riconducibile all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato, la responsabilità potrà essere imputata all’ente proprietario della strada solo se il danneggiato fornisce la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo. Grava, al contrario, sul custode l’onere di dimostrare che il danno si sia verificato per caso fortuito. Altra questione è … Continua a leggere...
Cos’è il principio di autoresponsabilità nel danno da insidia stradale?

Cos’è il principio di autoresponsabilità nel danno da insidia stradale?

Il principio di autoresponsabilità nel danno da insidia stradale fa riferimento al concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art.1227 c.c. In particolare, nel momento in cui, un utente della strada, a causa di un’insidia, subisce un danno, la pubblica amministrazione non può essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art.2051 c.c. in qualità di custode, se l’evento dannoso è in tutto o in parte la conseguenza di una condotta imprudente del danneggiato stesso. Sostenuto per la prima volta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.159/1999, il principio di autoresponsabilità del danneggiato è stato fortemente criticato dalla Cassazione, che nella formulazione dell’art.1227 c.c. ravvisa piuttosto un effetto del principio di causalità, secondo cui al danneggiante non può farsi carico della parte di danno a lui non imputabile. Come precisato dalla Cass. civ. n.24406/2011 infatti: “Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente previsto dall’art.1227, comma 1 c.c, oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza. L’autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli. Senza entrare nella questione dell’esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di … Continua a leggere...
La caduta dal motorino per una buca stradale

La caduta dal motorino per una buca stradale

Come ricordato da Cass. civ. n.4051/2023, nel caso di caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile, considerato che la sconnessione può determinare la caduta del passante, e nemmeno imprevenibile, poiché é possibile rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente. Non è idoneo affermare, semplicemente, la condotta colposa del danneggiato per interrompere il nesso causale poiché la condotta del danneggiato può rilevare unicamente se integra il caso fortuito. La responsabilità del custode di una strada si gioca, quindi, sul piano di un accertamento di tipo causale e cioè se la buca stradale avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato. Per accertare la responsabilità del custode della strada si deve procedere, ai sensi dell’art.2051 c.c. e non si può considerare fortuita la caduta se non dimostrando che la condotta del danneggiato presenti, anche, caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il custode, pertanto, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può … Continua a leggere...