Perizia e prescrizione

Perizia e prescrizione

In attesa che l’assicuratore accerti e quantifichi il danno denunciato, si realizza un’attesa che determinerebbe il giorno dal quale è possibile esercitare una qualunque azione fondata sulla polizza (una sorta di termine prescrizionale). Questo il pensiero di una ricorrente in Cassazione, per cui si realizzerebbe un temporanea “paralisi” del termine, applicandosi per analogia, l’articolo 2945 c.c. e quindi, non un’interruzione bensì una sospensione della facoltà di esercizio del diritto. Come, invece, affermato da Cass. civ. n.1175/2022 “.. non vi è norma che direttamente preveda che, qualora una parte intenda verificare il fondamento della denuncia del sinistro, all’altra, se non indennizzata, sia inibito l’esercizio del diritto in via giurisdizionale per ottenere l’indennizzo”, cosi come previsto in materia assicurativa ex art.2952, secondo comma, c.c.. Ciò che invece è sostenibile, quando siano presenti in polizza clausole che impongo un “periodo di attesa”, come nel caso della perizia e che queste sospendono la decorrenza prescrizionale. Un’interruzione della prescrizione, come già affermato da Cass. civ. n.18376/2017; Cass. civ. n.8674/2009 e Cass. civ. n.14487/2004, purché la clausola sia tale da impedire, in modo inequivoco, l’esercizio del diritto di indennizzo finché non siano state concluse le operazioni tecniche. Infatti, “il conferimento di incarico a un perito per … Continua a leggere...
Rischi operativi: i danni da interruzione di energia elettrica – la straordinaria diligenza

Rischi operativi: i danni da interruzione di energia elettrica – la straordinaria diligenza

Veniva condannata una azienda di produzione di energia elettrica al risarcimento dei danni per ripetute interruzioni nella somministrazione ad un’impresa cliente, causando il fermo dei macchinari industriali che non si potevano riavviare automaticamente, per ragioni di sicurezza, ma necessitavano dell’intervento di operatori. Per poter intervenire nel riavvio degli impianti, la danneggiante contestava che, «se la somministrata avesse predisposto idonee cautele», il danno «avrebbe potuto essere ridotto al minimo» e ciò secondo la previsione dell’art.1227, secondo comma c.c.. La Corte di Cassazione Civile n.25750/2018 nel rigettare la contestazione, osservava sul tema che esiste un limite per esigere il comportamento di cui alla succitata previsione normativa che attiene l’applicazione di un’ordinaria e non di una straordinaria diligenza, “intendendosi ……. nell’ambito dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”. ( Vds. in tal senso, Cass. civ. n.27298/2013). Nel caso specifico, infatti, si sarebbe finito d’imporre “alla somministrata obblighi sicuramente eccedenti l’ordinaria diligenza, in quanto comportanti uno stravolgimento dell’organizzazione aziendale (mediante la predisposizione di turni di reperibilità notturna e festiva), non riconducibile all’osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede richiamati dall’art.1175 c.c., di cui la disposizione dell’art.1227, secondo … Continua a leggere...
Rischi operativi: il risarcimento da interruzione di energia elettrica

Rischi operativi: il risarcimento da interruzione di energia elettrica

Un’azienda di produzione di semilavorati a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica, subiva danni al materiale che si trovava nel forno al momento dell’interruzione. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni al gestore e fornitore dell’energia elettrica (Enel Distribuzione s.p.a., oggi E-Distribuzione). Per tali fatti, nel primo e secondo grado di giudizio, veniva riconosciuta la responsabilità contrattuale del fornitore di energia nonché quella extracontrattuale da custodia, ex art.2051 c.c., poiché la E-Distribuzione è, anche, proprietaria e custode della rete elettrica che ha cagionato il danno. L’Assicuratore, inoltre, aveva proposto appello affinché si determinassero i limiti entro i quali manlevare Enel Distribuzione. A fronte del ricorso, Cass. civ. n.28361/2023 ha osservato, nell’ambito della responsabilità contrattuale e come già accertato “…era risultata la non conformità della linea elettrica e delle modalità di somministrazione alle regole d’arte ed ai parametri qualitativi indicati dalle disposizioni AEEGSI (oggi AEEG) e dalla normativa CEI; ragion per cui la fornitura di E-Distribuzione non avrebbe potuto essere ritenuta conforme agli standard definiti da detta normativa secondaria.”. In secondo luogo, la S.C. ha evidenziato che per la fattispecie della “custodia” di cui all’art.2051 c.c., “…E-Distribuzione non avesse dato la prova liberatoria idonea ad esonerarla da responsabilità ai sensi della … Continua a leggere...