Perizia e prescrizione

In attesa che l’assicuratore accerti e quantifichi il danno denunciato, si realizza un’attesa che determinerebbe il giorno dal quale è possibile esercitare una qualunque azione fondata sulla polizza (una sorta di termine prescrizionale). Questo il pensiero di una ricorrente in Cassazione, per cui si realizzerebbe un temporanea “paralisi” del termine, applicandosi per analogia, l’articolo 2945 c.c. e quindi, non un’interruzione bensì una sospensione della facoltà di esercizio del diritto. Come, invece, affermato da Cass. civ. n.1175/2022 “.. non vi è norma che direttamente preveda che, qualora una parte intenda verificare il fondamento della denuncia del sinistro, all’altra, se non indennizzata, sia inibito l’esercizio del diritto in via giurisdizionale per ottenere l’indennizzo”, cosi come previsto in materia assicurativa ex art.2952, secondo comma, c.c.. Ciò che invece è sostenibile, quando siano presenti in polizza clausole che impongo un “periodo di attesa”, come nel caso della perizia e che queste sospendono la decorrenza prescrizionale. Un’interruzione della prescrizione, come già affermato da Cass. civ. n.18376/2017; Cass. civ. n.8674/2009 e Cass. civ. n.14487/2004, purché la clausola sia tale da impedire, in modo inequivoco, l’esercizio del diritto di indennizzo finché non siano state concluse le operazioni tecniche. Infatti, “il conferimento di incarico a un perito per … Continua a leggere...