Rischi finanziari: la fideiussione rimborso IVA – l’Amministrazione non può cautelarsi due volte

Rischi finanziari: la fideiussione rimborso IVA – l’Amministrazione non può cautelarsi due volte

L’Agenzia delle Entrate, ricorrente in Cassazione Civile, ha posto all’esame delle Sezioni Unite il seguente quesito: “a) se, in caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto fideiussione dalla contribuente a termini dell’art.38-bis, comma 1, d.P.R. n.633/1972, possa fare uso dello strumento cautelare di cui all’art.23, comma 1, d.lgs. n.472/1997, ovvero anche di quello previsto dall’art. 69 r.d. n.2440/1923, ove contesti al creditore un controcredito derivante dall’irrogazione di sanzioni, nella specie conseguenti ad imposte non armonizzate;”. Le Sezioni Unite di Cassazione Civile con sentenza n.2320/2020 hanno osservato, sull’argomento, come non si possa ritenere ammissibile il cumulo di garanzie e che : “…… l’Amministrazione non possa cautelarsi due volte, pur se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito del contribuente e cioè che essa possa emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia (cauzione, o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che sia) prestata dal contribuente ai sensi dell’art.38 bis del decreto IVA: tale duplice cautela risulta, da una parte, ingiustificata per l’Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, ed implica, dall’altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all’onere della prestazione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: il rimborso del costo della fideiussione IVA

Rischi finanziari: il rimborso del costo della fideiussione IVA

La giurisprudenza di legittimità, come ricordato da Cass. civ. n.23724/2023, ha già avuto occasione di stabilire che “.. l’art.8, comma 4, L. n.212/2000 che impone all’amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi (quando l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata), comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l’espressione «ha dovuto richiedere» si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).” (vds. Cass. civ. n.16409/2015; Cass. civ. n.22720/2020). In tema di IVA, pertanto, ”.. il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ……… di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, … Continua a leggere...
R.C.A. : risarcimento con o senza IVA

R.C.A. : risarcimento con o senza IVA

Come ribadito da Cass. civ. n.27052/2023 “In linea generale, è senz’altro vero che il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l’importo dovuto dal danneggiato all’autoriparatore a titolo di IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata), dal momento che l’autoriparatore, per legge (art.18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (tra le molte, Cass. civ. n.1688/2010). Nello specifico caso, pero’, come osservato dalla S.C., il danno era stato liquidato senza tenere conto dell’IVA, poiché: “(a) il veicolo è stato già riparato al momento della liquidazione; (b) il danneggiato non ha dimostrato di avere sostenuto spese di sorta o versato l’IVA al riparatore; (c) ergo, deve tenersi che la riparazione sia avvenuta “in economia, ovvero senza versamento dell’IVA al riparatore.” Pertanto, non si è affatto negato, in diritto, che l’importo dovuto a titolo di IVA sul costo delle riparazioni spetti al danneggiato se il veicolo non è stato riparato, ma accertato … Continua a leggere...