Rischi operativi: infortunio sul lavoro – il rischio elettivo

Rischi operativi: infortunio sul lavoro – il rischio elettivo

La Cassazione civile n.8988/2020 ha ripercorso il costante e risalente orientamento sui principi con cui valutare, se e in che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte, del danno sofferto. Detti principi possono essere riassunti come segue: “La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell’accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute ….”. Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale. Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l’attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d’opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa ……“. Con l’applicazione di questi principi, … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – la polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – la polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

La Cassazione Civile n.12446/2020 ha riepilogato i confini, ridisegnati dalla Corte Costituzionale, in relazione alla responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei prestatori di lavoro. Con l’art.38 Cost. si intende garantire alle vittime di infortuni, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, ma la quantità del ristoro attribuita va parametrata ad un canone certo come, nel caso di specie, che attiene il grado di riduzione dell’integrità fisica. La stessa Corte ha chiarito, inoltre, che la formula “coloro che il datore ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro”, comprende ogni lavoratore delle cui azioni il datore debba rispondere, ai sensi dell’art.2049 c.c. e, infine, ha eliminato la cd. pregiudiziale penale permettendo che l’accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione. In applicazione, inoltre, dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa la responsabilità omissiva, negli infortuni sul lavoro, attribuita al datore di lavoro, ai sensi dell’art.2087 c.c., la posizione di garanzia “…. si fonda sulla necessità di evitare che si verifichino eventi lesivi … Continua a leggere...
Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Il ricorso in Cassazione verteva sulla violazione e falsa applicazione dell’ex art.6, D.lgs. n.494/1996 (oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. n.81/2008) nella parte in cui non era stata riconosciuta una responsabilità concorrente del committente nella causazione di un infortunio mortale, per il mancato controllo nella predisposizione ed attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento dell’appaltatore. La ricorrente lamentava che la sentenza di merito avesse escluso la responsabilità del committente circa gli obblighi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. La Cassazione Civile n.18426/2022 , dalla disamina della contestata sentenza d’Appello, osservava come, nel caso specifico, fosse stata, diffusamente, motivata l’assenza di responsabilità in capo al committente dei lavori. In particolare, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, la responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro può sorgere “solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell’opera, tenuto conto della specificità dell’opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente in cantiere così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo.”. Come affermato, infatti, da Cass. civ. n.11311/2017: “L’art.2087 c.c. che, integrando le … Continua a leggere...
La responsabilità del consulente del lavoro

La responsabilità del consulente del lavoro

La professione di consulente del lavoro é regolamentata dalla Legge 11 gennaio 1979, n.12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro); dal D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148) e dal Decreto 21 febbraio 2013, n.46 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro). Le attività del consulente del lavoro In linea generale, il rapporto professionale del consulente del lavoro che si instaura con il cliente é inquadrato nel “contratto d’opera intellettuale”, ex artt.2229 e ss. c.c. ed in genere dagli artt.2222 ss. c.c., attinenti le disposizioni generali sul lavoro autonomo, salvo eventuali leggi speciali. Le attività del consulente del lavoro possono essere varie ed attenere: la gestione degli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali del rapporto di lavoro; la consulenza tecnica d’ufficio e di parte; l’igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro; la gestione fiscale e tributaria nei rapporti di lavoro, la tenuta delle scritture contabili e la redazione e la dichiarazione dei … Continua a leggere...
La responsabilità del committente o sub-committente per i lavori all’interno della propria azienda

La responsabilità del committente o sub-committente per i lavori all’interno della propria azienda

Come ricordato da Cass. civ. n.2517/2023 si “…riconosce la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all’interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro..”, ai sensi dell’art.2087 c.c. e dell’art.7 d.lgs. n.626/1994, a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza di un sub-appalto, “..sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo”. (Cass. civ. n.12465/2020). Obbligo del committente, che mantenga la disponibilità dell’ambiente di lavoro, è “ ..di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia … Continua a leggere...
INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

In tema di azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro e dei responsabili civili per l’infortunio occorso al lavoratore, Cass civ. n.375/2023 ne ha ripercorso i princìpi, la casistica e le caratteristiche dell’azione dell’INAIL. In linea generale, “..la responsabilità dell’appaltatore non solo non esclude quella del committente (Cass. civ. n.25758/2013), ma anzi quest’ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del prestatore d’opera” (Cass. pen. n.12348/2008). In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, “..il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.” (Cass. pen. n.7188/2018). In materia di infortuni sul lavoro, “..in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, … Continua a leggere...
Il danno patrimoniale per chi non lavora

Il danno patrimoniale per chi non lavora

La Corte di Cassazione civile n.16844/2023 si è soffermata sul caso di un invalido al 100% ,divenuto tale fin dalla nascita, a causa di una malpractice sanitaria, affermando che ogni discussione circa la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica e sulla possibile ricomprensione del danno patrimoniale in quello biologico è del tutto fuori luogo. La vittima, nel caso in specie, che oggi ha quasi trent’anni, non solo non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, ma neppure potrà mai svolgerla in futuro, data la gravità e l’irreversibilità della sua condizione e “..in una situazione del genere non ha senso compiere alcuna previsione di quella che potrà essere, in futuro, l’attività lavorativa svolta dalla danneggiata; ma è palese che la persona danneggiata certamente ha patito, in conseguenza del fatto dannoso, la definitiva e totale perdita della sua capacità di lavoro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, posto che la parte non ha mai lavorato. “. Tale perdita, quindi, dovrà essere risarcita a titolo (anche) di danno patrimoniale e non certo (soltanto) di danno biologico, proprio per il fatto che la vittima non potrà mai svolgere alcuna attività lavorativa in conseguenza del fatto dannoso, non potendo … Continua a leggere...
Agente di assicurazione: la giusta causa di recesso per l’appendice di polizza non autorizzata

Agente di assicurazione: la giusta causa di recesso per l’appendice di polizza non autorizzata

La Cassazione Civile n.16947/2023 ha respinto il ricorso volto ad accertare l’insussistenza della giusta causa di recesso verso un agente di assicurazione ed il riconoscimento del diritto al pagamento di tutte le conseguenti indennità in ordine al rapporto di agenzia intercorso fra le parti, per il comportamento di detto agente attinente la redazione di una appendice contrattuale, non autorizzata dalla Compagnia di ass.ni. Si trattava di un’estensione dei rischi di una polizza assicurativa con il successivo tentativo di utilizzarla, anche se predisposta molto tempo prima del sinistro e, comunque, utilizzabile in occasione di tutti i possibili sinistri futuri, ledendo irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la preponente/mandante. La S.C. ha osservato che “.. secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – (fra le altre, Cass. civ. n.29290/2019), l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’ art.2119 c.c., comma 1 in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto … Continua a leggere...
T.F.R. : la polizza assicurativa e i rendimenti sui premi versati

T.F.R. : la polizza assicurativa e i rendimenti sui premi versati

Il ricorso in Cassazione atteneva il pagamento del T.F.R. (Trattamento di fine rapporto), al personale dipendente di una Agenzia Generale di assicurazioni, per rivendicare il diritto dei dipendenti stessi di vedersi liquidati, oltre al T.F.R., gli incrementi (interessi) prodotti sui premi versati dal datore di lavoro. La Cassazione civile n.22629/2023 ha ripercorso, in linea di principio, la giurisprudenza di legittimità sull’argomento osservando come le Sezioni Unite di Cass. civ. n.21553/2009 avevano già affermato che “In materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla Legge n.297/1982 non preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale.”. Deve, però, “…escludersi che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorché, in ragione della struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell‘indennità di … Continua a leggere...