Polizza all risks: sabotaggio e colaggio liquidi

La polizza “all risks” di un’azienda prevedeva nelle Condizioni Particolari di polizza che l’Assicuratore avrebbe risposto “… dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi” e che a seguito, come nel caso in specie, di un atto di “sabotaggio” alle botti di vino (o, comunque, di un atto vandalico o doloso), la Compagnia di Ass.ni era tenuta a rispondere dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati. Nell’ambito dei limiti di copertura per i danni causati dai suddetti eventi, la polizza prevedeva un indennizzo per sinistro non superiore al 70% della somma assicurata per ubicazione e un importo non superiore al 30% della somma assicurata alla partita “merci” per uno o più sinistri occorsi nel periodo di assicurazione, a seguito di “colaggio e fuoriuscita del vino”. L’azienda, ricorrente in Cassazione, contestava che la Corte di merito avesse ritenuto applicabile al sinistro la limitazione del 30% alla partita “merci” per il “colaggio e fuoriuscita del vino” e non invece la limitazione del 70% della somma assicurata a causa del “sabotaggio”. In sintesi, facendo rientrare l’evento “sabotaggio” delle botti nella nozione … Continua a leggere...
Scoperto, franchigia e riparazione in forma specifica: limiti della garanzia assicurativa

Nell’ambito del contratto di assicurazione, come ribadito da Cass. civ. n.25743/2023, “..sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art.1341 cod. civ., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.”. (tra le altre, Cass. civ. n.23741/2009; Cass. civ. n.8235/2010; Cass. civ. n.15598/2019; Cass. civ.n.2660/2021). Si deve escludere, pertanto, che siano soggette all’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere uno scoperto in termini percentuali oppure quelle che al posto del risarcimento per equivalente prevedono l’obbligo per l’assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica (riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata) che costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del danno subìto mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restituzione allo stato originario del medesimo bene. Con tali clausole, infatti, osserva la S.C., “.. non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto … Continua a leggere...