Il danno ed il ritardo nella liquidazione

“Il danno da fatto illecito forma l’oggetto d’una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro, né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato, se il fatto illecito non si fosse verificato (art.1223 c.c.). Se il danno è consistito nella perdita d’un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino delle condizioni prima dell’evento e quindi delle relative condizioni patrimoniali del danneggiato dovrà dunque avvenire sostituendo la perdita del bene con un importo monetario che esprima il controvalore del bene perduto non al momento del danno, ma al momento della liquidazione. La liquidazione del danno pertanto, ove non avvenga direttamente con valori monetari riferibili all’epoca della liquidazione, si articolerà nelle due fasi della individuazione del valore del bene perduto all’epoca del danno stimato e nella successiva attualizzazione di quel valore, per renderlo coerente col potere d’acquisto della moneta all’epoca della liquidazione.” Da questi principi, ribaditi da Cass. civ. n.15856/2019, in conformità a quanto già stabilito da Cass. civ. n.9361/2005, Cass. civ. n.3125/1990, Cass. civ. n.2830/1986 e Cass. civ. n.659/1961, la … Continua a leggere...
INAIL: la liquidazione e il danno biologico

In tema di liquidazione del danno biologico effettuata dall’Assicuratore e dall’INAIL, la Cassazione civile n.2073/2022 ha osservato: “L’art.13 d. Igs. n.38 del 2000 sull’indennizzo Inail prevede: “il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”. Si tratta di indennizzo rilevante come danno differenziale in relazione al danno biologico, per cui si afferma che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art.13 del d.lgs. n.38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, … Continua a leggere...
Il danno non può essere fonte di lucro

Il principio cardine del nostro ordinamento sancisce che, sia nel settore contrattuale che in quello extracontrattuale, il danno non può essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve essere superiore a quella dell’interesse leso. Come ribadito da Cass. civ. n.33900/2023: “Nell’assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.”. (SU Cass. civ. n.12565/2018).
Polizza vita: il pagamento della prestazione assicurativa al beneficiario

La Cassazione Civile n.27439/2024 è intervenuta sul caso di una Compagnia di assicurazioni che aveva pagato il capitale di una polizza “caso morte” ad uno dei soggetti (preteso beneficiario) in una situazione di conflitto con altri beneficiari ed in cui emergevano dubbi sull’effettivo avente diritto. L’Assicuratore, infatti, aveva liquidato detto capitale al presunto beneficiario sulla base dell’art.1189 c.c. che, invece, è applicabile, come osservato dalla S.C., in assenza di un conflitto manifesto tra le parti interessate, affermando che: “..deve certamente ritenersi che l’applicazione dell’art.1189 c.c. resti esclusa, in radice, in tutti i casi in cui al debitore siano espressamente avanzate pretese contrastanti, da diversi soggetti in conflitto tra loro, in ordine all’adempimento di un’obbligazione, quanto meno laddove non vi siano circostanze oggettive e univoche…”. La Suprema Corte ha ricordato, sul tema, che l’Assicuratore quale debitore della somma “… per evitare di incorrere in responsabilità e nella mora debendi: oltre alla temporanea sospensione del pagamento in attesa dell’accertamento del legittimato effettivo..” può avvalersi “..dell’istituto del cd. sequestro liberatorio previsto dall’art.687 c.p.c., al fine di mettere a disposizione dell’effettivo creditore la somma dovuta.”. La S.C. ha, pertanto, concluso esprimendo il principio di diritto per cui “poiché l’art.1189 c.c. è diretto a tutelare … Continua a leggere...