Polizza rischi industriali: dispersione di liquidi contenuti in vasche

Polizza rischi industriali: dispersione di liquidi contenuti in vasche

Lo stabilimento industriale era stato sabotato da ignoti e, in particolare, era stato tagliato un tubo di scarico di una vasca per la zincatura dei metalli per cui, i liquidi che continuavano ad affluire traboccarono, danneggiando gli impianti. La polizza assicurativa escludeva i danni causati da “dispersione di liquidi contenuti in vasche”. La Cassazione civile n.15355/2017 nel prendere atto che il contratto assicurativo escludeva dall’indennizzabilità i danni da “dispersione dei liquidi contenuti in vasche”, senza vi fossero ulteriori precisazioni contrattuali, osservava, inoltre, che il conferimento d’incarico ad un perito, da parte dell’assicuratore, per la stima del danno lamentato non comporta alcuna ammissione d’indennizzabilità del sinistro. Come accertato, però, l’impianto dell’assicurato era stato danneggiato da un atto doloso di terzi con il taglio della conduttura e la relativa fuoriuscito del liquido aveva provocato altri danni, pertanto, pur escludendo l’indennizzabilità dei guasti derivanti da detta fuoriuscita, tuttavia, il danno alla tubatura mozzata doveva essere preso in considerazione ai fini dell’indennizzo. Era necessario, quindi, distinguere i danni causati dalla dispersione di liquidi, da quelli causati in via immediata e diretta dall’atto di sabotaggio.
Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Si chiedeva il pagamento dell’indennizzo, sulla base di una polizza di assicurazione contro i danni, in relazione alle merci aziendali dell’Assicurato che svolgeva attività di commercializzazione di vino. Il contratto assicurativo prevedeva la copertura di eventuali danni alle merci, incluse quelle “in vasche interrate, in contenitori e/o damigiane o botti”, anche derivanti da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici. Nelle condizioni generali di assicurazione erano presenti, inoltre, alcune precisazioni in relazione alla “dispersione di liquidi”, nell’ipotesi in cui l’assicurazione operasse unicamente per un guasto o rottura accidentale dei contenitori, mentre era escluso lo “stillicidio” dovuto a imperfetta tenuta, corrosione o usura dei contenitori, nonché per i danni conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole e quelli per dispersione di liquido in contenitori inferiori ai trecento litri. Stante che il danno occorso era stato causato da un atto vandalico, mediante l’apertura delle saracinesche di alcuni serbatoi in acciaio inox da cui era fuoriuscito il vino ivi conservato, veniva deciso, dai Giudici di merito, che la dispersione del vino non costituisse un «danno alla merce» assicurata. Sul caso, Cass. Civ. n.3367/2020 nel considerare tale affermazione come manifestamente erronea in diritto, evidenziava che “..essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, … Continua a leggere...