Rischi operativi: incendio azienda – locazione e custodia

Un’azienda deteneva, in locazione, un opificio di proprietà di un Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed a seguito di un incendio che aveva colpito gli impianti, le macchine, le attrezzature, le materie prime, i semilavorati ed prodotti finiti ivi utilizzati e riposti, chiedeva il risarcimento del danno patito a detto Consorzio, ai sensi degli artt.1574, 1577 e 2051 c.c.. La questione giuridica proposta, nel caso in specie, a Cass. civ. n.19534/2019 atteneva, di conseguenza, l’individuazione del soggetto responsabile e di come dovesse essere regolata la responsabilità per i danni derivanti dall’incendio di un edificio, non in sé e per sé considerato, ma per quanto in esso contenuto, quale danno emergente, oltre che per i danni derivanti dall’impossibilità di usare il capannone perito nell’incendio per lo svolgimento dell’attività industriale, quale lucro cessante. La controversia si dipanava intorno all’applicazione alternativa di due norme: l’art.1588 c.c. e l’art.2051 c.c.. La S.C., nelle sue osservazioni, ricordava che nei rapporti tra l’art.1588 e l’art.2051 c.c., Cass. civ. n.15721/2015 si era già pronunciata per fare chiarezza sui presupposti applicativi delle regole risarcitorie. In particolare, con detta sentenza, si affermava che: “La struttura dell’art.2051 c.c. non contempla quindi gli eventi dannosi che colpiscono la stessa cosa oggetto … Continua a leggere...