Rischi operativi: incendio azienda – locazione e custodia

Rischi operativi: incendio azienda – locazione e custodia

Un’azienda deteneva, in locazione, un opificio di proprietà di un Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed a seguito di un incendio che aveva colpito gli impianti, le macchine, le attrezzature, le materie prime, i semilavorati ed prodotti finiti ivi utilizzati e riposti, chiedeva il risarcimento del danno patito a detto Consorzio, ai sensi degli artt.1574, 1577 e 2051 c.c.. La questione giuridica proposta, nel caso in specie, a Cass. civ. n.19534/2019 atteneva, di conseguenza, l’individuazione del soggetto responsabile e di come dovesse essere regolata la responsabilità per i danni derivanti dall’incendio di un edificio, non in sé e per sé considerato, ma per quanto in esso contenuto, quale danno emergente, oltre che per i danni derivanti dall’impossibilità di usare il capannone perito nell’incendio per lo svolgimento dell’attività industriale, quale lucro cessante. La controversia si dipanava intorno all’applicazione alternativa di due norme: l’art.1588 c.c. e l’art.2051 c.c.. La S.C., nelle sue osservazioni, ricordava che nei rapporti tra l’art.1588 e l’art.2051 c.c., Cass. civ. n.15721/2015 si era già pronunciata per fare chiarezza sui presupposti applicativi delle regole risarcitorie. In particolare, con detta sentenza, si affermava che: “La struttura dell’art.2051 c.c. non contempla quindi gli eventi dannosi che colpiscono la stessa cosa oggetto … Continua a leggere...
La locazione d’immobile ed il certificato antincendio

La locazione d’immobile ed il certificato antincendio

Il conduttore di un immobile chiedeva al locatore il rimborso dei canoni non dovuti ed il risarcimento dei danni subiti per assenza dei titoli amministrativi indispensabili per l’esercizio di una attività commerciale, in particolare, del certificato di prevenzione incendi. La Cass. civ. n.2174/2023, nel caso in esame, ne osservava l’infondatezza ribadendo come, nell’ambito degli oneri propri del conduttore, vi sia l’impegno al conseguimento di tutti i titoli amministrativi necessari allo svolgimento dell’attività destinata ad essere esercitata all’interno dell’immobile locato, in particolar modo quando il locatore non ne abbia espressamente assunto alcun onere e il conduttore abbia espressamente riconosciuto, in sede di conclusione del contratto, la piena idoneità dell’immobile locato al conseguimento degli scopi connessi l’attività. Dal contratto di locazione, infatti, emergeva che il conduttore si sarebbe fatto carico di adottare “ogni cautela dall’unità sanitaria locale o da qualsiasi altro ente preposto al fine di soddisfare le norme legislative vigenti”. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di locazione ad uso non abitativo, sancisce che “.. il mancato ottenimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale convenuta dà luogo alla responsabilità del locatore nel solo caso in cui lo stesso abbia assunto l’impegno … Continua a leggere...
Locazione non abitativa: la responsabilità per danni da crollo

Locazione non abitativa: la responsabilità per danni da crollo

Il caso sottoposto alla Cassazione Civile n.5735/2023 atteneva la condotta della danneggiata locataria, consistita nel rifiuto di trasferirsi in altri locali per consentire l’esecuzione dei lavori, da parte del proprietario/locatore, al fine di neutralizzare il pericolo di crollo, poi verificatosi. Ai fini, pertanto, dell’accertamento della responsabilità per il fatto dannoso, si lamentava la condotta tenuta dalla conduttrice dell’immobile, consistita nel permanere nell’immobile sebbene “consapevole del rischio di crolli”. La S.C. sull’argomento ha osservato come il locatore si era reso, già prima del crollo, inadempiente all’obbligo di procedere alle riparazioni di sua spettanza, a norma dell’art.1583 cod. civ., e che la proposta rivolta al conduttore per fruire di altri locali, avrebbe potuto produrre la liberazione del locatore ed esentarlo dalla responsabilità del danno, se effettuata con intimazione al conduttore ex art.1207 cod. civ. e se rifiutata senza giustificazioni dal conduttore stesso. La Suprema Corte, pertanto, ha espresso sul tema il seguente principio di diritto: “il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il quale, in presenza di un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi, abbia subito un danno, può essere considerato esclusivo responsabile del danno soltanto qualora, a seguito di offerta del locatore ex art.1207 cod. civ. … Continua a leggere...
L’acquirente dell’immobile può chiedere i danni al conduttore del precedente locatore

L’acquirente dell’immobile può chiedere i danni al conduttore del precedente locatore

Una società, divenuta proprietaria di un fondo rustico con annessi fabbricati, nel risolvere il contratto di affitto con il conduttore del precedente proprietario, chiedeva il risarcimento dei danni agli impianti, causati dalla mancata vigilanza e custodia da parte del conduttore stesso. Il nuovo proprietario del fondo, vistosi negato il risarcimento nel contenzioso di merito, motivato dal fatto che i danni erano avvenuti in un momento anteriore all’acquisto del fondo stesso, ricorreva in sede di legittimità e Cass. civ. n.10203/2023 sul caso, ha affermato che: “..l’acquirente della cosa locata (finanche quando la compravendita sia successiva alla scadenza della locazione) subentra nelle azioni che spettano all’originario locatore per gli adempimenti cui il conduttore sia ancora tenuto, sicché può chiedere il risarcimento dei danni da deterioramento ancorché verificatisi prima della vendita, siano esistenti a tale momento; ….”. (vds. Cass. civ. n.19442/2008; Cass. civ. n.7099/2015).