Cosa sono il danno emergente e il lucro cessante?

Cosa sono il danno emergente e il lucro cessante?

Il danno emergente consiste nella diminuzione patrimoniale, causata al patrimonio del soggetto danneggiato, dall’inadempimento di un altro soggetto o in generale da un fatto illecito. Si tratta, nello specifico, di perdite economiche già presenti nel patrimonio del danneggiato (come per esempio, la perdita subita a causa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, le spese sostenute come conseguenza del danno subito a seguito di un incidente stradale, ecc.). Il lucro cessante, invece, consiste nel risarcimento per il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito laddove non si fosse verificato l’inadempimento o il fatto illecito ai suoi danni. Nel dettaglio, il lucro cessante, a differenza del danno emergente, attiene ad una ricchezza che ancora non è inglobata nel patrimonio del soggetto danneggiato, ma che ragionevolmente sarebbe stata prodotta in assenza dell’evento lesivo (ad es. i danni provocati dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa, della perdita causata per la morte della persona che erogava gli alimenti, prestazioni assistenziali ecc.). Entrambe le voci, che compongono il danno patrimoniale, trovano fondamento nell’art.1223 del codice civile, secondo cui, “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne … Continua a leggere...
Risarcimento danni: la compressione del diritto di proprietà

Risarcimento danni: la compressione del diritto di proprietà

L’Ilva s.p.a.. veniva condannata dalla Corte d’Appello al risarcimento dei danni subiti dai proprietari di alcuni immobili, a causa della continua immissione di polveri minerali, da parte dell’azienda. Una “compressione del diritto di proprietà”, inteso come “diritto a godere in modo pieno ed esclusivo di un bene”. Su ricorso dell’impresa, la Cassazione civile n.18810/2021 ha argomentato sul tema ed in particolare sull’esistenza di un danno da compressione del diritto dominicale, derivante dalla ridotta possibilità di godimento degli immobili, proprio a causa della limitazione delle possibilità di arieggiamento degli appartamenti, stante il penetrare in essi di polveri. Cosi come riconosciuto dalla Corte d’Appello e dal primo giudice. In tema di riconoscimento del risarcimento del danno extracontrattuale, ex art.2043 c.c., a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale (materiale e/o da deprezzamento commerciale) o non patrimoniale (alla salute e/o morale e/o esistenziale), la S.C. ha osservato come il pregiudizio di carattere patrimoniale é rappresentato per l’appunto dalla parziale ma significativa perdita (danno emergente) di facoltà di godimento dell’immobile, ossia di uno dei contenuti tipici del diritto dominicale. Nessuna esclusione, pertanto, che un tale pregiudizio possa determinarsi ed essere apprezzato a fini risarcitori quale conseguenza di immissioni intollerabili. “Il sistema di responsabilità civile … Continua a leggere...
Il danno ed il ritardo nella liquidazione

Il danno ed il ritardo nella liquidazione

“Il danno da fatto illecito forma l’oggetto d’una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro, né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato, se il fatto illecito non si fosse verificato (art.1223 c.c.). Se il danno è consistito nella perdita d’un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino delle condizioni prima dell’evento e quindi delle relative condizioni patrimoniali del danneggiato dovrà dunque avvenire sostituendo la perdita del bene con un importo monetario che esprima il controvalore del bene perduto non al momento del danno, ma al momento della liquidazione. La liquidazione del danno pertanto, ove non avvenga direttamente con valori monetari riferibili all’epoca della liquidazione, si articolerà nelle due fasi della individuazione del valore del bene perduto all’epoca del danno stimato e nella successiva attualizzazione di quel valore, per renderlo coerente col potere d’acquisto della moneta all’epoca della liquidazione.” Da questi principi, ribaditi da Cass. civ. n.15856/2019, in conformità a quanto già stabilito da Cass. civ. n.9361/2005, Cass. civ. n.3125/1990, Cass. civ. n.2830/1986 e Cass. civ. n.659/1961, la … Continua a leggere...
La perdita di chance: l’elenco telefonico

La perdita di chance: l’elenco telefonico

“Ciò che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della «perdita» può essere pretesa, se non in termini di «possibilità» e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa” ed in particolare, tale diritto ha “in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale”. L’affermazione della Cassazione Civile n.9565/2022 ribadisce quanto già statuito sull’argomento da Cass. civ. n.14916/2018 e Cass. civ. n.19342/2017. In tema di “perdita di chance”, il pregiudizio economico lamentato é dunque un danno da lucro cessante e nulla può escludere, invece, che l’inserimento del nominativo del lavoratore autonomo negli elenchi telefonici possa favorire il suo reddito in termini di “maggiore ripresa”, visto che “la perdita di chance” si sostanzia nel “sacrificio della possibilità di un risultato migliore” (vds. Cass. civ. n.28993/2019). Nelle trattazione del caso in esame, la S.C. ha osservato, ancora, che il danno da perdita di chance “consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex … Continua a leggere...
Il fermo tecnico del veicolo

Il fermo tecnico del veicolo

L’espressione “fermo tecnico” o “danno da fermo tecnico” caratterizza un pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario di un veicolo in riparazione e/o derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata quale, ad esempio, il fermo del veicolo per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Come ricordato da Cass. civ. n.14087/2022 “… il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”. (vds. Cass. civ. n.5447/2020; Cass. civ. n.22201/2017; Cass. civ. n.20620/2015; Cass. civ. n.15089/2015; Cass. civ. n.17135/2011; Cass. civ.n.5543/2011). Tra gli effetti del “danno da fermo tecnico” vi sono, anche, quelli indiretti e cioè collegati alle spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura (danno emergente) o all’impossibilità di eseguire un’attività, ad esempio, lavorativa (lucro cessante). Effetti questi che dovranno sempre essere provati, fornendo le informazioni necessarie sulle spese sostenute ovvero lasciando spazio a quanto previsto dall’art.1226 c.c. in termini di equità discrezionale. Inoltre, come affermato da Cass. civ. … Continua a leggere...
La prova del risarcimento da fermo tecnico del veicolo

La prova del risarcimento da fermo tecnico del veicolo

Per i danni subiti a causa di un sinistro stradale chiedeva all’Assicuratore il risarcimento del costo di noleggio di una vettura sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico dell’auto del danneggiato. Nel contraddittorio con la Compagnia di Assicurazione, convenuta in giudizio, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni materiali subiti ed acquisita una prova testimoniale che confermò la necessità per il danneggiato di fruire di un mezzo sostitutivo. Il ricorso si fondava sul consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato deve essere dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (vds. Cass. civ. n.13718/2017; Cass. civ. n.5447/2020; Cass. civ. n.27389/2022). Nel caso di specie, pur fornita la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, il Tribunale aveva ritenuto necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa e come osservato da Cass. civ. n.7358/2023 tale motivazione risultava incomprensibile nella parte in cui riteneva inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché … Continua a leggere...
Condominio: il danno da lucro cessante

Condominio: il danno da lucro cessante

In tema di risarcimento danni da lucro cessante, Cass. civ. n.2015/2024 ha esaminato il caso di infiltrazioni di acqua derivanti dalla rottura dell’impianto di riscaldamento condominiale che cagionavano il mancato godimento di un appartamento. Il condomino danneggiato chiedeva, anche, il risarcimento per la mancata percezione dei canoni di locazione nel periodo occorrente la riparazione dell’appartamento e la S.C. ha osservato come la “… compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso è suscettibile di tradursi in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile sotto un duplice profilo: quale danno emergente, ove ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria delle pregresse condizioni del bene; a titolo di lucro cessante, per le perdite dei frutti civili normalmente prodotti dalla cosa.”. In particolare, il lucro cessante si configura ogni qual volta il danneggiato dimostri che l’impedita disponibilità dell’immobile abbia provocato un mancato guadagno, come nel caso di mancata percezione dei canoni di locazione. La conseguenza dannosa, però, deve essere valutata unicamente sulla potenziale (da intendersi quale elevata probabilità di) destinazione redditizia dell’immobile nel momento in cui si verifica l’evento lesivo ed in proiezione futura rispetto ad esso, non già con riferimento alla pregressa utilizzazione del bene.