Cos’è la “mala gestio” dell’assicuratore?
L’ingiustificato ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni espone l’assicuratore a due tipi di responsabilità. La responsabilità da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato o responsabilità da “mala gestio” impropria trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio dell’assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato. Tale responsabilità è fondata sulla costituzione in mora ai sensi dell’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni Private, non seguita dal dovuto pagamento, per la quale l’assicuratore risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni. Si parla, invece, di responsabilità da mala gestio propria a fronte di condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Tale responsabilità espone l’assicurazione anche oltre il massimale, sempre che l’assicurato proponga specifica domanda. Giurisprudenza: –Cass.Civ.n. 18649/2011 “L’assicurato il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a. per c.d. “mala gestio” propria ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda. Il danneggiato, invece, non può far valere contro l’assicuratore, come diritto proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, deriva all’assicurato dal pregiudizio che l’assicuratore gli … Continua a leggere...