Cos’è la “mala gestio” dell’assicuratore?

Cos’è la “mala gestio” dell’assicuratore?

L’ingiustificato ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni espone l’assicuratore a due tipi di responsabilità. La responsabilità da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato o responsabilità da “mala gestio” impropria trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio dell’assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato. Tale responsabilità è fondata sulla costituzione in mora ai sensi dell’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni Private, non seguita dal dovuto pagamento, per la quale l’assicuratore risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni. Si parla, invece, di responsabilità da mala gestio propria a fronte di condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Tale responsabilità espone l’assicurazione anche oltre il massimale, sempre che l’assicurato proponga specifica domanda. Giurisprudenza: –Cass.Civ.n. 18649/2011 “L’assicurato il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a. per c.d. “mala gestio” propria ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda. Il danneggiato, invece, non può far valere contro l’assicuratore, come diritto proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, deriva all’assicurato dal pregiudizio che l’assicuratore gli … Continua a leggere...
La mala gestio impropria dell’assicuratore nell’r.c.a.

La mala gestio impropria dell’assicuratore nell’r.c.a.

La Cassazione Civile n.3976/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “nella liquidazione del danno da mala gestio impropria dell’assicuratore della r.c.a., se il credito del danneggiato già al momento del sinistro eccedeva il massimale assicurato, il danno da mala gestio impropria è debito di valuta e va calcolato sulla base del massimale convenuto, con aggiunta degli interessi da calcolarsi al tasso legale ex art.1224, comma 1, cod. civ. ovvero al saggio di interessi corrispondente al maggior danno, se provato, in applicazione dell’art.1224, comma 2, cod. civ.”. La Suprema Corte ha ripercorso le varie tematiche in tema di maggior danno da ritardo nel pagamento di un sinistro osservando che l’obbligazione dell’assicuratore della r.c.a. sia verso l’assicurato che nei confronti del terzo danneggiato, liquidato ai valori attuali e pari al danno causato dall’assicurato, ha ad oggetto il pagamento d’una somma di denaro normalmente soggetta al limite del massimale. Se il danno eccede il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore è delimitata dall’importo del massimale con gli effetti di una obbligazione di valuta prevista dall’art.1224 c.c.., considerando che il massimale di polizza risulta l’elemento di riferimento per considerare la misura del risarcimento da ritardo o da mala gestio impropria, dovuto oltre quel parametro per effetto … Continua a leggere...
Responsabilità civile: quando e come l’assicuratore risponde oltre il massimale

Responsabilità civile: quando e come l’assicuratore risponde oltre il massimale

L’assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di risarcimenti eccedenti il massimale sia per quanto previsto dalla legge (art.1917, comma terzo, c.c.) che in altri casi individuati dalla giurisprudenza. Di rilievo, due fattispecie: la “mora” e la “mala gestio”. Sull’argomento, la disamina di Cass. civ. n.28811/2019. La mora “L’assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell’adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora… Gli importi dovuti dall’assicuratore all’assicurato a titolo di mora sfuggono al limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne un indennizzo dovuto dall’assicuratore per fatto altrui, ovvero quale conseguenza dell’illecito commesso e del danno causato dall’assicurato.” La mora, quindi, è riconducibile a un fatto proprio dell’assicuratore e non dipende dalla condotta dell’assicurato poiché scaturisce dall’inadempimento dell’obbligo indennitario dell’assicuratore e non dall’illecito commesso dall’assicurato. (ex multis, Cass. civ. n.22054/2017 e Cass. civ. n.2525/1998). La “mora debendi” dell’assicuratore della responsabilità civile sorge al momento stesso in cui l’assicurato causi un danno a terzi e l’assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo, quando: “(b’) sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l’assicuratore è tenuto, ex art.1176, comma 2, c.c., per accertare la sussistenza della … Continua a leggere...