Rischi operativi – il danno da malattia professionale

“E’ stato costantemente affermato da questa Corte che la manifestazione del danno da malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale, sia ai fini delle prestazioni Inail ex art.112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia ai fini del danno differenziale ai sensi degli artt.2087 e 2946 cod.civ., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato. Occorre cioè che uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile” (v. Cass. civ. n.10441/2007). Per quanto sopra ricordato da Cass. civ. n.1298/2022, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.576/2008, si sono pronunciate in tema di responsabilità aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo per il conseguimento delle prestazioni assicurative per malattia professionale (Cass. civ. n.2002/2005; Cass. civ. n.19575/2004; Cass. civ. n.23110/2004) ed hanno enunciato i principi della «conoscibilità del danno» e della «rapportabilità causale», specificando che “…. La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno … Continua a leggere...
ANIA: l’assicurazione salute
Polizza R.C. famiglia: le dichiarazioni inesatte o reticenti

L’Assicurato aveva stipulato un contratto assicurativo per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati dai membri della famiglia e chiedeva l’intervento dell’Assicuratore per il risarcimento di un sinistro causato dal proprio figlio. Il diniego della Compagnia di Ass.ni verteva, in particolar modo, su una circostanza sottaciuta dell’assicurando in sede pre-contrattuale, determinante ai fini del consenso dell’Assicuratore alla stipula della polizza. Il figlio dell’Assicurato era affetto dal morbo di “Klinefelter” che induce ad una certa piromania. La Corte di merito aveva accertato l’esistenza della malattia con perizie in atti ed il ragazzo, al momento del fatto, era stato considerato capace di intendere e volere e quindi responsabile dei danni causati con l’incendio, unitamente ai genitori per assenza di controllo.
In buona sostanza, il minore manifestava comportamenti che avrebbero dovuto indurre i genitori ad una maggiore attenzione e per i quali era in cura psicologica. Sul punto, la Cass. civ. n.8895/2020 confermava la corretta motivazione, non potendosi negare che la tendenza ad appiccare incendi è una circostanza la cui conoscenza risulta decisiva per un’assicurazione di responsabilità civile. Il fatto decisivo per la soluzione della controversia risiede nell’onere di denuncia delle circostanze rilevanti (tra queste la malattia) solo quando l’Assicuratore manifesti … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro ed il danno complementare

Come ricordato da Cass. civ. n.1091/2023, secondo un ormai consolidato orientamento, in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art.13 del d.lgs. n.38/2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall’INAIL possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che, dopo aver liquidato il danno civilistico, si deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Occorre, pertanto, dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato e poi, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (vds. Cass. civ. n.9112/2019; Cass. civ. n.9166/2017; Cass. civ. n.22021/2022). … Continua a leggere...