R.C. medico-sanitaria: la manleva assicurativa e le spese di lite

R.C. medico-sanitaria: la manleva assicurativa e le spese di lite

La Cassazione Civile n.13950/2019 ripercorre la tematica della domanda di manleva assicurativa nella r.c. medico-sanitaria, quando si tratta di obbligazioni solidali che derivano da un danno provocato da un’unica condotta colposa realizzatasi in un unico contesto di luogo e di tempo. Il presupposto fondamentale risiede nella condanna dell’assicurato al risarcimento dell’intero danno e la manleva assicurativa, dell’assicurato condannato, copre tutte le conseguenze assicurate dal contratto assicurativo, anche nell’ipotesi del venir mero della solidarietà interna tra i due co-sodali (struttura sanitaria e medico curante). “..Il titolo da cui origina l’obbligazione risarcitoria di natura solidale è difatti unico, proprio perché il medico e la struttura sanitaria sono chiamati normalmente a rispondere del danno derivato dagli interventi effettuati sui pazienti dal medico all’interno della struttura di cui si è avvalso.”. Pertanto, la “..manleva assicurativa per le prestazioni rese all’interno di una struttura sanitaria riguarda indifferentemente sia il caso in cui venga respinto l’appello principale del medico in ordine alla statuizione di condanna a rispondere del danno tout court, sia il caso in cui venga accolto l’appello della struttura sanitaria a che venga riconosciuto per intero il suo diritto di regresso nei confronti del medico per quanto è chiamato a versare in ragione della … Continua a leggere...
Polizza R.C.T. : nulla la clausola che subordina le spese di lite al placet dell’assicuratore

Polizza R.C.T. : nulla la clausola che subordina le spese di lite al placet dell’assicuratore

La Cass. civ. n.21220/2022 in tema di rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per resistere in giudizio, ai sensi dell’art.1917 c.c., ha affermato il seguente principio di diritto: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c.”. La S.C. ha osservato sull’argomento: “L’art.1917, terzo comma, c.c., stabilisce che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”. Il successivo art.1932, primo comma, c.c., stabilisce che “le disposizioni degli artt. (…) 1917 terzo e quarto comma (…) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato”. Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore è una deroga in pejus all’art.1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità.
 … La legge infatti non pone condizioni al diritto dell’assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese. Le spese di resistenza … Continua a leggere...
R.C.T.: le spese di lite del danneggiante verso l’assicuratore

R.C.T.: le spese di lite del danneggiante verso l’assicuratore

Nel contenzioso di merito, per i danni subiti nell’essere scivolata sulle scale di casa di un terzo proprietario (a causa di cera presente sui gradini), quest’ultimo veniva condannato al risarcimento dei danni nei confronti della danneggiata e nel contempo veniva condannato l’assicuratore del danneggiante-assicurato per tenerlo indenne di quanto avrebbe dovuto pagare in conseguenza della sentenza. Al danneggiante (proprietario dell’immobile), inoltre, veniva attribuito il pagamento delle spese di lite nei confronti della danneggiata, ma venivano compensate le spese di lite tra l’assicurato-danneggiante e la propria Compagnia di assicurazioni. Sul caso, Cass. civ. n.10940/2023, ha osservato che l’assicuratore era tenuto al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte danneggiata, come effettivamente avvenuto, mentre non era dovuto alcunché al danneggiante quanto alle spese della chiamata in giudizio. In altri termini, il danneggiante aveva diritto a vedersi manlevato, da parte dell’assicurazione, delle spese sopportate per difendersi dal danneggiato, ma non delle spese verso l’assicurazione.