R.C. medico-sanitaria: la manleva assicurativa e le spese di lite

La Cassazione Civile n.13950/2019 ripercorre la tematica della domanda di manleva assicurativa nella r.c. medico-sanitaria, quando si tratta di obbligazioni solidali che derivano da un danno provocato da un’unica condotta colposa realizzatasi in un unico contesto di luogo e di tempo. Il presupposto fondamentale risiede nella condanna dell’assicurato al risarcimento dell’intero danno e la manleva assicurativa, dell’assicurato condannato, copre tutte le conseguenze assicurate dal contratto assicurativo, anche nell’ipotesi del venir mero della solidarietà interna tra i due co-sodali (struttura sanitaria e medico curante). “..Il titolo da cui origina l’obbligazione risarcitoria di natura solidale è difatti unico, proprio perché il medico e la struttura sanitaria sono chiamati normalmente a rispondere del danno derivato dagli interventi effettuati sui pazienti dal medico all’interno della struttura di cui si è avvalso.”. Pertanto, la “..manleva assicurativa per le prestazioni rese all’interno di una struttura sanitaria riguarda indifferentemente sia il caso in cui venga respinto l’appello principale del medico in ordine alla statuizione di condanna a rispondere del danno tout court, sia il caso in cui venga accolto l’appello della struttura sanitaria a che venga riconosciuto per intero il suo diritto di regresso nei confronti del medico per quanto è chiamato a versare in ragione della … Continua a leggere...