Cosa sono i massimali di garanzia?

Cosa sono i massimali di garanzia?

I massimali di assicurazione in genere, compresi quelli per la polizza di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, rappresentano il limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore quale massimo importo da riconoscere agli aventi diritto, in caso di sinistri con danni a persone o cose. Oltre tale importo le conseguenze economiche del danno restano a carico dell’assicurato. La legge stabilisce gli importi minimi a cui devono corrispondere i massimali previsti nell’assicurazione obbligatoria r.c.a. cosi come previsto nell’art.128 del Codice delle Assicurazioni Private. I massimali minimi di garanzia dall’anno 2022 (Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021), attesa la ratifica del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), saranno i seguenti: -Autovetture: 1.300.000 euro per i danni a cose o animali; 6.450.000 euro per i danni a persone; -Autobus: 2.000.000 di euro per danni alle cose e animali; 30.000.000 di euro per i danni a persone; Tutti gli importi sopra indicati vengono aggiornati ogni cinque anni, secondo un meccanismo di indicizzazione automatica. I limiti minimi dei massimali, così aggiornati, si applicano ai nuovi contratti e comportano l’aggiornamento automatico dei contratti già in essere. Le compagnie assicuratrici, in ogni caso, possono prevedere dei massimali più alti, rispetto ai … Continua a leggere...
Regolamento sui requisiti delle polizze assicurative r. c. sanitarie – Decreto 15 dicembre 2023 n.232

Regolamento sui requisiti delle polizze assicurative r. c. sanitarie – Decreto 15 dicembre 2023 n.232

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232 Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonche’ la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “OMISSIS” Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) assicurato: il titolare dell’interesse coperto dall’assicurazione, la struttura o l’esercente la professione sanitaria o l’esercente attivita’ libero professionale; b) contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagarne il premio; c) assicuratore: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nel ramo responsabilita’ civile generale … Continua a leggere...